CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: ATTENZIONE A NON SBAGLIARE L`IBAN SU CUI EFFETTUARE L`ACCREDITO DEL CONTRIBUTO

Notizia generale

Da più parti è stata segnalata la problematica connessa all’errata indicazione dell’IBAN su cui effettuare l’accredito del contributo a fondo perduto.

Al riguardo, si richiama la necessità di porre la massima attenzione nella compilazione dei dati relativi all’IBAN che si ricorda deve essere relativo ad un conto corrente intestato, o cointestato, con il beneficiario del contributo. Peraltro, non sempre il controllo effettuato tramite la procedura PAGOPA riesce ad intercettare eventuali errori.

Al fine di procedere alla correzione dell’errore è necessario:

  1. chi ha ricevuto l’accredito del contributo, non essendo il legittimo beneficiario dello stesso, deve respingere l’accredito stesso relazionandosi direttamente con il suo istituto di credito. E’ del tutto evidente che tale attività va sempre posta in atto quando avviene un accredito di importi non dovuti a maggior ragione se il soggetto che ha effettuato il bonifico è lo Stato;
  2. verificare che sia intervenuto lo storno dell’accredito. La verifica avviene attraverso la “Consultazione esiti” della procedura web del soggetto richiedente: verrà evidenziato che il contributo a fondo perduto per il quale l’Agenzia delle Entrate ha eseguito il mandato di pagamento è stato “stornato” dalla banca dove è stato effettuato l’accredito. Attenzione: prima di procedere secondo il punto 3. occorre attendere la comparsa di tale messaggio;
  3. procedere alla correzione dell’IBAN con l’apposita procedura da ieri resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Alla luce delle casistiche di errore che stanno emergendo è necessario prestare la massima attenzione, oltre che sulla correttezza dell’IBAN, anche su:

1) correttezza della casella dei ricavi-compensi;

2) correttezza dei dati di fatturato+corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020.

Si ricorda che:

  • nel caso di accredito di importi superiori a quelli spettanti è necessario comunicare la rinuncia del contributo, regolarizzare spontaneamente l’errore mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni in misura corrispondente. A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni in funzione della data di effettiva percezione del contributo;
  • in presenza di istanza errata per difetto (contributo richiesto inferiore allo spettante): se è già intervenuto l’accredito non è più possibile inviare una nuova istanza sostitutiva, il sistema inibisce tale possibilità. L’Agenzia sta valutando una eventuale gestione manuale di tali situazioni.

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