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CAMERA DI COMMERCIO: ATTENZIONE ALL`OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL`INDIRIZZO PEC
Da regolarizzare entro il 1o ottobre 2020

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) nel caso non lo avessero ancora comunicato, o sia stato cancellato d`ufficio, o per le quali, seppur dichiarato, sia inattivo (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).

La mancata comunicazione comporterà l`irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall`art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

NESSUNA COMUNICAZIONE è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, l`ufficio Registro delle Imprese sospenderà le domande di iscrizione prive dell`indicazione del domicilio digitale in attesa che esse siano integrate con l`informazione richiesta.

Le imprese sono pertanto invitate a:

  • verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);
  • controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
  • in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice - iscrizione PEC"

Come verificare l`iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:
- consultare una visura aggiornata dell`impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell`imprenditore (si accede con SPID o CNS);
- ricercare l`impresa sul sito 
www.registroimprese.it


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