EMISSIONE DELLE FATTURE
CHIARIMENTI DELL`AGENZIA DELLE ENTRATE

(Circolare 14 del 17 giugno 2019)

    A partire dal 1° luglio 2019 è previsto che, la fattura non debba più essere necessariamente emessa contestualmente, ossia entro le ore 24 del medesimo giorno, ma possa essere emessa entro i 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza di ciò nella stessa fattura.

    La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche, inviate tramite SdI. Per una fattura elettronica inviata attraverso lo SdI, che ne attesta in modo inequivocabile, la data e l’ora di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campoData” della fattura elettronica inviata tramite SdI, non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni, sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

    La “Data” del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e, i 12 giorni successivi, potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Esempio concreto: cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” potrà:

  • essere emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e la “data di emissionecoincidano ed il campo “Data”, della sezione “Dati Generali”, sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
  • essere generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (10 ottobre 2019), valorizzando la “Data” della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019);
  • essere generata ed inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

    Nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.

 

     I termini, precedentemente individuati per l’emissione delle fatture, restano invariati anche nel caso di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da: a) documento commerciale, b) documento di trasporto (DDT), c) da altro documento idoneo a identificare le parti tra le quali è stata effettuata l’operazione.

     Per tali tipologie di fatture (fatture differite) è previsto che la fattura riporti «il dettaglio delle operazioni» (documento commerciale, documento di trasporto, altro documento idoneo ad identificare le parti) sebbene sia possibile indicare una sola data, per le fatture elettroniche via SdI, ossia quella dell’ultima operazione.

Esempio concreto: si effettuano tre cessioni nei confronti di uno stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cliente accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto (DDT). Sarà possibile emettere un’unica fattura che potrà essere generata ed inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la “Data” della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione effettuata (DDT) ossia il 28 settembre 2019.

 

GLI ERRORI PIU’ COMUNI DA EVITARE

 

     In relazione alla fatturazione elettronica si ricorda, prima di procedere con l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio (SDI), di verificare la correttezza dei dati riportati sotto riportati:

  • dati anagrafici completi del cliente quali: a) denominazione, nome/cognome, b) indirizzo completo della sede legale/residenza, c) partita iva/codice fiscale per le aziende, d) codice fiscale per i soggetti privati;
  • codice destinatario che, per la fatturazione elettronica è specifico per ogni singolo cliente, o alternativamente, l’indicazione della PEC;
  • codice destinatario che, per i clienti italiani privati, deve essere compilato con 7 “zeri”;
  • codice destinatario che, per i clienti esteri con partita IVA, deve essere compilato con 7 “X
  • La natura dell’eventuale esenzione, esclusione e/o non imponibilità iva se inserita in fattura.

Tali controlli permettono di evitare che le fatture vengano “scartate” dal SDI evitando così di procedere a correzioni e/o a nuove elaborazioni che comportano la dilatazione dei tempi di invio ed aggravano la gestione amministrativa dell’azienda.