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“TERZO CONDONO EDILIZIO”, ATTENZIONE ALLE NUOVE COSTRUZIONI

Il Consiglio di Stato con la sentenza dello scorso 9 febbraio n. 1312, resa ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. "Terzo Condono Edilizio"), chiarisce che la mancata emissione del parere di compatibilità paesaggistica da parte dell`autorità competente non rende illegittimo il successivo diniego di condono, qualora già in fase preliminare si accerti l’impossibilità di ottenere un esito positivo alla pratica, perché ad esempio relativa a una nuova costruzione in area vincolata.

A tal proposito si ricorda che le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

·         si tratta di opere realizzate prima della imposizione del vincolo;

·         seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, sono conformi alle prescrizioni urbanistiche;

·         sono opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);

·         vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Ciò esclude a priori la sanatoria di opere consistenti nella realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche relativa.


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