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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DICO), ATTENZIONE AI RISARCIMENTI

In una recente sentenza la Cassazione ha ribadito il principio per il quale la mancata consegna della Dichiarazione di Conformità comporti un risarcimento del danno da parte dell’installatore a favore del committente.

Esso ha l’opportunità di richiedere il risarcimento anche per consegna tardiva e ha l’obbligo di quantificarlo in maniera oggettiva.

Ad esempio un impianto presso un’attività commerciale (un negozio, un ufficio…) o produttiva privo di DiCO può comportare, per il Dlgs 81/08, l’impossibilità di svolgere le attività lavorative stesse, pertanto il committente potrebbe chiedere un risarcimento per ogni giorno di fermo.

Analogamente, un privato potrebbe essere costretto a sostenere costi di verifica e di emissione di una nuova DiCO e magari essere impossibilitato a vendere o affittare un immobile, di conseguenza può rivendicare un risarcimento economico a sua volta.

Si suggerisce agli installatori di stipulare contratti con pagamenti a SAL, poiché il committente può chiedere risarcimento anche qualora non abbia ancora saldato il costo dei lavori. Inoltre, si faccia sempre riferimento per la regolarità degli impianti, non solo alle normative tecniche vigenti, ma anche all’esecuzione “a regola d’arte”.

 

 


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