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“DECRETO SUPERBONUS”: QUALI MODIFICHE HA INTRODOTTO

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  del 29 dicembre 2023, n. 302 il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 - recante "Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali [...]" che riguarda le modifiche all`impianto normativo che regola il Superbonus, il Bonus Barriere Architettoniche e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).  

Il D.L. n. 212/2023 riguarda unicamente il mondo del bonus edilizi e si articola come segue:

·         Art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia: per lavori in Superbonus fino al 31/12/2023 con esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, non saranno assoggettati a recupero anche in caso d mancata ultimazione e quindi senza il soddisfacimento del requisito di miglioramento di almeno 2 classi energetiche; inoltre, ai soggetti con reddito inferiore a 15.000 euro è autorizzata la corresponsione di un contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, a condizione che gli interventi al 31 dicembre 2023 fossero almeno al 60% (seguirà decreto attuativo per modalità di erogazione del contributo – disponibilità fondo 16.441.000 euro).

·         Art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici: è possibile l’esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura per interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresi in piani di recupero precedentemente approvati e il cui titolo abilitativo sia già stato presentato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che svolgono questo tipo di interventi vige l’obbligo di stipulare, entro un anno dal termine degli interventi, adeguata polizza assicurativa.

·         Art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche: l’agevolazione viene destinata esclusivamente a interventi aventi a oggetto scale, rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (NO serramenti e infissi); le spese devono essere effettuate con bonifico parlante; per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 non saranno più possibili le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ad eccezione degli interventi svolti sulle parti comuni condominiali (in edifici a destinazione d’uso prevalentemente abitativa) e degli interventi su singole unità immobiliari che si configurano come abitazione principale per l’avente titolo sull’immobile, che abbia reddito inferiore a 15.000 euro o nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un soggetto diversamente abile.

·         Art. 4. Entrata in vigore: le modifiche introdotte non si applicano agli interventi già in corso (in possesso di titolo abilitativo ove necessario o in presenza di accordi vincolanti tra le parti).

 

 


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