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CONTRIBUTI INPS COMPENSABILI CON I CREDITI FISCALI, COMPRESI QUELLI DERIVANTI DAL SUPERBONUS

 

Con il Decreto Cessioni erano stati chiarito alcuni aspetti del meccanismo di compensazioni per l’utilizzo dei crediti fiscali; oggi, con la bozza della Legge di bilancio, vengono specificate ulteriormente le regole per effettuare la compensazione.

Le regole per la compensazione sono contenute nel comma 1 dell’art. 17 del d.lgs 241/1997. Il testo prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, anche con crediti fiscali di qualunque tipologia.

L’articolo 17 elenca crediti e i debiti relativi a:

  •          imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
  •          IVA;
  •          imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  •          IRAP;
  •          imposta sulle transazioni finanziarie;
  •          contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  •          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  •          premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  •          tasse sulle concessioni governative;
  •          tasse scolastiche.

L’Agenzia delle entrate, nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione fiscale, aveva già chiarito che “Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze” e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito che risultano dalla dichiarazione non solo per ridurre l’IRPEF ma anche “per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi”.

Con la modifica prevista nella bozza della legge di Bilancio si esplicitano le regole per la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS. Questa potrà essere effettuata dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps potranno invece effettuare i versamenti contributivi utilizzando i crediti d’imposta secondo questa modalità di versamento a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL, invece, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’istituto.

Saranno comunque dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate con gli enti interessati a definire l’entrata in vigore delle disposizioni e le relative modalità di attuazione.

In ogni caso proprio per evitare l’uso di crediti fiscali inesistenti la stessa bozza della legge di Bilancio contiene una stretta sulle modalità di presentazione dei modelli F24 in caso di compensazioni: dal 1° luglio 2024 per tutti i contribuenti sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per effettuare questi versamenti.

 

 


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