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CER, RIEPILOGO NORMATIVO DEI RIFERIMENTI DEL FISCO

In attesa del riepilogo che la Legge di Bilancio potrà fornire in materia di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), proponiamo un riepilogo di quanto emanato dall’Agenzia delle Entrate sul tema.

Con la risoluzione n. 18/2021 vengono fornite indicazioni sulle detrazioni fiscali spettanti alle comunità energetiche:

·         l’articolo 16-bis, comma 1, lettera a) Tuir, che riconosce una detrazione fiscale – ripartita in 10 quote annuali di pari importo – del 50% per le spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione (sia su singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici condominiali) di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, compresi sistemi di accumulo, il tutto nel tetto massimo di spesa di 96.000 euro (BONUS RISTRUTTURAZIONI);

·         l’articolo 119, comma 16-bis, secondo periodo del Dl n. 34/2020, secondo cui la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle CER. si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro (SUPERBONUS). Gli interventi in questione sono considerati “trainati”.

Il GSE riconosce alle CER agevolazioni che possono dare luogo a “profitti finanziari”:

·         di una tariffa incentivante in forma di tariffa premio per l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili delle CER;

·         dei ristorni di taluni componenti tariffarie tecnicamente non applicabili all’energia condivisa, ossia istantaneamente autoconsumata;

·         degli eventuali corrispettivi per l’energia non autoconsumata, ma venduta (l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità della comunità, ma con facoltà di cessione allo stesso GSE nella forma del “ritiro dedicato”).

In caso di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni:

·         la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale, in quanto finalizzata ad incentivare non la cessione, bensì l’autoconsumo istantaneo di energia così da ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata;

·         le componenti tariffarie restituite non sono anch’esse fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;

·         il corrispettivo per la vendita dell’energia è invece fiscalmente rilevante, in quanto dà luogo in capo alla comunità ad un reddito diverso derivante da attività commerciale non svolta abitualmente, ex articolo 67, comma 1, lettera i) Tuir.

Con la circolare n. 23/2022 si precisa che il corrispettivo viene erogato con riferimento sia all’energia auto-consumata collettivamente, sia all’energia in eccedenza laddove la CER non produca reddito d’impresa.


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