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ENERGIA AUTOPRODOTTA, LE OPPORTUNITÀ DEL RITIRO DEDICATO

Tutta l’energia che viene prodotta dagli impianti fotovoltaici facenti parte delle configurazioni delle Comunità Energetiche Rinnovabili – CER e Autoconsumo Collettivo – AUC, decurtata la parte che viene autoconsumata sul posto, deve essere immessa nella rete pubblica ancora prima di essere condivisa.

L’energia immessa nella rete pubblica può essere ceduta tramite il Ritiro Dedicato del GSE oppure venduta sul mercato.

Nella vendita sul mercato il produttore di energia può accordarsi con un acquirente per cedergli ad un prezzo stabilito l’energia prodotta e immessa in rete.

Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata che consiste nella cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. Si tratta quindi una forma di incentivazione che si basa sulla quantità di energia immessa moltiplicata per un prezzo stabilito dal GSE. I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell’energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione. Si sottolinea che, per quanto riguarda gli impianti realizzati mediante l’utilizzo del Superbonus 110% e del Bonus Ristrutturazioni (a determinate condizioni), le detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell’energia elettrica immessa in rete e non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Riferimento alla risoluzione del 2 aprile 2013 n. 22 dell’Agenzie delle Entrate:

“[…] è utile ricordare che l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame – volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali – deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente“.

E infine: “La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto: abbia potenza superiore a 20 kW ovvero pur avendo potenza non superiore a 20 kW, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n. 84/E del 2012, ris. n. 13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007)”.


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