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ACCISE GASOLIO: AGENZIA DOGANE CONFERMA DAL 1o DICEMBRE RIAVVIO DEL RIMBORSO TRIMESTRALE - CARO CARBURANTI: CREDITO DI IMPOSTA SU GAS PER TRASPORTATORI

Accise gasolio: Agenzia Dogane conferma dal 1° dicembre riavvio del rimborso trimestrale

Confartigianato Trasporti informa che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato una circolare con cui fornisce chiarimenti in merito alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa, nello specifico conferma che, ad esclusione dell’aliquota sul gas naturale usato per autotrazione che resta invariata nella misura di euro zero per metro cubo, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa sono così incrementate:

– benzina: da euro 478,40 ad euro 578,40 per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 367,40 ad euro 467,40 per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 182,61 ad euro 216,67 per mille chilogrammi.

Pertanto tutto ciò influisce sulle agevolazioni per il cosiddetto gasolio commerciale utilizzato nel settore dell’autotrasporto. Infatti, dal momento che la nuova aliquota sul gasolio (euro 467,40 euro per mille litri) torna ad essere superiore a quella a suo tempo fissata dalle norme italiane previste per l’impiego agevolato (403,22 euro per mille litri), l’Agenzia conferma che per il periodo che va dal 1° dicembre e fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile riattivare il meccanismo del rimborso accise per un valore pari a 64,18 euro per mille litri (valore dato dalla differenza tra le due aliquote sopra menzionate).

 

Caro carburanti: Confartigianato ottiene riconoscimento credito imposta su gas per i trasportatori

Nella Circolare n.20/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2022, infatti, viene prevista la possibilità di usufruire del Credito d’Imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale.

Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un uso energetico del gas stesso.

Si precisa, al riguardo, che l’accesso al beneficio fiscale in commento è subordinato all’effettivo utilizzo, da parte dell’acquirente, del gas acquistato per autotrasporto; ne consegue che sono esclusi dall’agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas stesso.” La circolare prosegue con ulteriori aspetti tecnici.

A tal proposito Confartigianato ha ritenuto opportuno proporre apposito interpello per aver riconosciuto il diritto anche ai trasportatori e, in data 29.11.2022, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 36/E in cui viene fornito riscontro positivo come di seguito specificato:
Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas per uso autotrasporto
Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (Gas Naturale Liquido)

Si ritiene pertanto che l’impresa che acquisti GNL possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta riconosciuto sia in favore delle imprese gasivore sia in favore di quelle non gasivore, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

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