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CREDITO DI IMPOSTA "INVESTIMENTI 4.0" COMPENSABILE ANCHE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI DI IMPORTO SUPERIORE A 1.500 EURO

Con apposita istanza di interpello è stato sottoposto all’Agenzia delle Entrate il caso di un soggetto che intende compensare i crediti d’imposta “Industria 4.0” con i propri debiti mediante il Modello F24 senza che i ruoli esattoriali scaduti superiori a 1.500 euro ne possano determinare il divieto di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla 122/2010.

Con la risposta ad interpello n. 451 del 1° luglio 2021, l’Amministrazione finanziaria, evidenzia che l’art. 1, co. 191, L. 160/2019 e l’art. 1, co. 1051, L. 178/2020 confermano espressamente:

  • la disapplicazione dei limiti di compensazione (art. 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000);
  • la disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo (art. 31 D.L. 78/2010).

Tale divieto di compensazione infatti non si applica ai crediti agevolativi riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, in quanto non riconducibili entro l’ambito applicativo di tale limite.

Nella risposta in commento, vengono indicati, riprendendo i vari documenti di prassi sul tema, i crediti di imposta per il quali non si applica il divieto di compensazione.

L’ambito applicativo dell’articolo 31 D.L. 78/2010 risulta infatti circoscritto:

  • ai “crediti relativi alle imposte erariali”;
  • in presenza di debiti “iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori” di importo superiore a 1.500 euro e per i quali risulta scaduto il termine di versamento.

I “crediti relativi alle imposte erariali” sono quelli derivanti da prelievo erariale, anche tramite autoliquidazione, eccedente il dovuto: a tale fattispecie non possono dunque in alcun modo essere ricondotti i crediti agevolativi, subordinati al soddisfacimento di requisiti di Legge.

Quanto alle imposte erariali, nella circolare AdE 4/E/2011 sono state fornite le indicazioni in merito ai tributi di riferimento, tra cui ad esempio imposte dirette, Iva e le altre imposte indirette e, Irap, addizionali ai tributi diretti, oltre alle ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte; restano esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura.

Nella circolare 13/E/2011 l’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che “ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24”.

Sulla base delle predette considerazioni, quindi, anche con riferimento al credito d’imposta “Industria 4.0non opera il divieto di compensazione in presenza i ruoli esattoriali scaduti superiori a 1.500 euro.


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