Le Notizie di Confartigianato Como

Informazioni per le imprese Fisco e Tributi    Notizia generale

COVID - 19: REGIONE LOMBARDIA `MORATORIA REGIONALE` - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE
DOMANDE

Con Deliberazione XI/4240 del 01 febbraio u.s., pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 5 del 5 febbraio, Regione Lombardia ha aderito all’ulteriore all’Addendum all’Accordo per il credito 2019, sottoscritto il 17 dicembre 2020 tra ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Confartigianato, che recepisce le ultime indicazioni EBA in materia di misure di forbearance, prorogando al 31 marzo 2021 l’applicazione del trattamento previdenziale delle misure legislative e non di moratoria dei prestiti, realizzate a seguito della pandemia di Covid-19.

 

In virtù del suddetto provvedimento, lo stesso termine del 31 marzo 2021 si applica anche per la presentazione delle domande di adesione alla Moratoria regionale, che consente di sospendere il pagamento della quota capitale o di allungare la scadenza fino al 100% della durata residua dell’ammontare dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.

 

Possono beneficiare dell’iniziativa le imprese lombarde – di qualsiasi dimensione – e soggetti non esercenti attività di impresa, che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) risultino “in bonis” e pertanto non abbiamo posizioni debitorie classificate da Finlombarda come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
  2. b) non siano sottoposte ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare e ss.mm.ii., non abbiamo emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni e nei confronti delle quali non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari, etc.);
  3. c) abbiano in essere un finanziamento a valere su una delle misure agevolative regionali di cui all’allegato.
  4. finanziamenti già erogati a saldo ed in ammortamento;
  5. finanziamenti per i quali non sia stata già concessa la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

L’agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, qualora comportasse una variazione in aumento di equivalente sovvenzione lordo rispetto alla misura esistente, è concessa nell’ambito del Regolamento de minimis, salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale.

2) Rispetto ai finanziamenti ammissibili alla sospensione del pagamento della quota capitale, per le domande presentate dal 01 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 la sospensione del pagamento delle rate non potrà superare la durata massima di 9 mesi, al netto di eventuali periodi di sospensione del pagamento rate già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria, in attuazione dell’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) e successive modificazioni ovvero dell’Accordo per il Credito 2019. 

 

Queste operazioni sono realizzate secondo le seguenti condizioni e modalità:

  1. qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione di queste ultime per il periodo di

ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione;

  1. le operazioni di sospensione non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione;
  2. le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
  3. le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  4. le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

 

3) Rispetto ai finanziamenti ammissibili all’allungamento della scadenza, sono ammissibili quelli a medio-lungo termine (escluse le operazioni di leasing finanziario) e per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 5 anni.

Tali operazioni sono realizzate secondo le seguenti condizioni e modalità:

  1. l’impresa può richiedere l’allungamento solo al termine dell’eventuale periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo già deliberato in precedenza;
  2. le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
  3. le operazioni di allungamento della durata non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda S.p.A. nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento;
  4. le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate, previa estensione della durata delle eventuali garanzie esistenti e senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Per le sole domande di allungamento della scadenza la richiesta di accesso alla Moratoria regionale potrà essere presentata dalle imprese fino al 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento per il quale si presenta domanda dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione.

Per le sole domande di sospensione della rata è possibile presentare domanda sino al 31 marzo 2021.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo PEC, all’indirizzo: moratoria2019@pec.finlombarda.it con oggetto “Richiesta di Moratoria Regionale 2019” e secondo le seguenti modalità:

 

  1. a) per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario: le imprese dovranno presentare la documentazione richiesta all’Istituto di credito co-finanziatore, che invierà a Finlombarda S.p.A. la documentazione ricevuta insieme alla copia della propria delibera positiva di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.

 

  1. b) per operazioni non in co-finanziamento con il sistema bancario: le imprese e i Comuni dovranno presentare la documentazione richiesta direttamente a Finlombarda S.p.A.

L’istruttoria delle domande verrà effettuata da Finlombarda entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande.

Allegati


Print Friendly and PDF