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SANZIONABILE LA COMPENSAZIONE DEL `CREDITO D`IMPOSTA` PER I CANONI DI LOCAZIONE EFFETTUATA PRIMA DEL RILASCIO DELL`AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA

L’utilizzo in compensazione del “credito di imposta sui canoni di locazionedel mese di giugno ( luglio per le attività turistico-ricettive con attività solo stagionale) effettuata prima del rilascio dell’autorizzazione comunitaria costituisce una violazione sanzionata che può essere oggetto di ravvedimento operoso.

L’articolo 77 del Decreto di Agosto n. 104/2020, prevede:

  • l’estensione “generale” del ”credito d’imposta locazioni” al mese di giugno 2020 ed al mese di luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale;
  • l’estensione, alle strutture termali, dell’esonero dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente;
  • l’estensione del credito d’imposta locazioni e affitto d’azienda, per le imprese turistico ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
  • l’aumento della misura del credito d’imposta al 50%, in caso di affitto d’azienda, per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”.

L’efficacia delle predette disposizioni, tuttavia era subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La Commissione europea, con decisione n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea n. C386 del 13 novembre 2020 ha emanato la predetta autorizzazione, rendendo pienamente efficaci le modifiche al “credito d’imposta” sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’evento Telefisco 2021 del 28 gennaio 2021, ha chiarito che l’utilizzo in compensazione del credito prima della suddetta autorizzazione, integra la violazione secondo cui: “Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.

La predetta violazione può essere ravveduta (articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997).


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