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DECRETO NATALE. IL PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO MARCO GRANELLI CHIEDE RISORSE ADEGUATE PER 285.000 ARTIGIANI
le regole di comportamento da seguire per festività natalizie

“Il Decreto legge del Governo condiziona pesantemente l’attività di 285.000 imprese artigiane con 812.000 addetti che, proprio durante le festività natalizie, realizzano gran parte del loro fatturato. Comprendiamo l’esigenza di dare priorità alle misure di contenimento del contagio ma auspichiamo che l’Esecutivo metta in campo le risorse adeguate per compensare l’impatto delle disposizioni su tutti i settori”.  

Questo il commento del Presidente di Confartigianato Marco Granelli che esprime preoccupazione per gli effetti del decreto su artigiani e piccoli imprenditori. “Tra i settori che risentiranno maggiormente delle restrizioni – sottolinea – vi è quello dell’alimentazione in cui operano 86.500 imprese artigiane che danno lavoro a 276.000 addetti e che, dopo le perdite registrate durante il lockdown a Pasqua, ora subiscono un duro colpo. Tra le più penalizzate le 17.500 pasticcerie e gelaterie costrette alla chiusura prolungata insieme alle attività di ristorazione”.

Il Presidente di Confartigianato auspica che i ristori previsti dal Governo “siano realmente adeguati a compensare le perdite subite dalle imprese, sia dal punto di vista della quantità delle risorse messe in campo, sia nel tenere conto di tutte le attività collegate a quelle soggette a chiusura. Le nostre imprese hanno bisogno di certezze e di chiarezza” e, a tale proposito, Granelli giudica “incomprensibile la discriminazione nelle disposizioni applicate alle attività di estetica e di acconciatura: obbligati alla chiusura le prime, aperte le seconde”. 

 

 

LE MISURE VALIDE DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie. Le misure sono modulate diversamente su giorni festivi e prefestivi – per i quali sono previste le misure della ‘zona rossa’ – e per i giorni feriali, per i quali le limitazioni valide saranno quelle della ‘zona arancione’.

Nello specifico, nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.

Invece, nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.

Rimane valido dal 21 dicembre al 6 gennaio, quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero il divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

 

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE

Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all`interno dei locali più del tempo necessario all`acquisto dei beni.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

 

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ROSSA

Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti all’interno del comune stesso, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti all’interno del proprio comune, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM.

 

decreto_18_12_2020.pdf

le schede del decreto natale.pdf


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