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LOMBARDIA ZONA ARANCIONE DA DOMENICA 29 NOVEMBRE
cosa cambia con la nuova ordinanza del Ministero della Salute

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre disponendo le misure per prevenire la diffusione del virus Covid-19 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.

In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in `zona arancione` a partire da domenica 29 novembre.

Limitazioni agli spostamenti sul territorio:

Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È altresì consentito il transito sul territorio regionale se necessario a raggiungere territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

È vietato ogni spostamento – con mezzi di trasporto pubblici o privati – in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Attività commerciali e servizi alla persona:

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all`interno dei locali più del tempo necessario all`acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all`interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, tatuatori, toelettatori) sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre la consegna a domicilio è permessa senza vincoli di orario.

Didattica in presenza e a distanza:

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prima media continuano a svolgersi in presenza.

Tornano in presenza anche le classi di seconda e terza media.

Per tutti gli studenti delle scuole superiori le lezioni continuano a svolgersi tramite didattica a distanza.

Per gli alunni delle scuole superiori è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:

- utilizzare i laboratori,
- mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Eventi, attività culturali e tempo libero

Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.

È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all`aperto.

Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all`aperto che al chiuso.

Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Accesso ai luoghi di culto 

Viene garantito l`accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 

 


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