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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: ISTANZE DI AUTOTUTELA

L’Agenzia delle Entrate consente alle imprese di sanare gli errori commessi nella presentazione delle istanze inviate ai fini del riconoscimento del contributo a Fondo perduto (articolo 25 Decreto Rilancio).

Così come anche sollevato dalla Confederazione, nel processo di invio delle istanze telematiche sono avvenuti degli errori che hanno avuto come conseguenza il riconoscimento di un contributo inferiore a quello spettante o lo scarto di istanze senza possibilità di inviare successive istanze sostitutive di quelle originarie rivelatesi errate.

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, a seguito delle sollecitazioni ricevute anche dalla Confederazione, consente nelle seguenti ipotesi di ripresentare istanze in autotutela volte alla revisione dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quelle già inviate all’Agenzia nel periodo di vigenza del riconoscimento del contributo (15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 e 25 giugno 2020 – 24 agosto 2020 per le istanze presentate dagli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto).

Le fattispecie per le quali è possibile il procedimento di revisione in autotutela sono le seguenti:

  • istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante;
  • istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non e?€ stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.

Le istanze di revisione, in autotutela, sono presentate dalle imprese interessate anche tramite l’intermediario delegato.

L’istanza di revisione, in autotutela, va trasmessa via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di PIVA), firmata digitalmente dal soggetto richiedente ovvero dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, l’Agenzia precisa che sarà allegata all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.

L’agenzia precisa inoltre che, nel caso in cui il soggetto non disponga di firma digitale, potrà trasmettere via PEC l’istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità.

Unitamente all’istanza di revisione, in autotutela, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

Esempio: istanza inviata il 13 agosto per la quale è stata ottenuta una prima ricevuta di presa in carico e, oltre il 20 agosto, una seconda ricevuta di scarto per IBAN non intestato al soggetto richiedente.

Le Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate – prese in carico le istanze di revisione, in autotutela – le esamineranno valutando le motivazioni presentate dagli utenti e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente.

Qualora le Direzioni provinciali riconoscano la correttezza della richiesta, provvederanno ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

Qualora, invece, dovessero emergere irregolarità, le Direzioni Provinciali potranno procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.

Nel caso in cui riesaminando le istanze, sia confermato l’esito comunicato in relazione alle istanze originariamente trasmesse nel periodo 15 giugno – 13 agosto 2020, ad esempio risultando corretto l’importo del contributo già erogato, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione Tributaria.


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