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DECRETO LEGGE N.19 DEL 25 MARZO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
Una breve guida di aggiornamento sulle modifiche introdotte dal nuovo provvedimento

Il MISE ha emanato il Decreto del 25 marzo 2020 di integrazione e modifica del DPCM 22 Marzo 2020 relativamente all’attività sospese ed a quelle che possono continuare a svolgere l’attività, sulla base dei poteri conferiti direttamente al Ministero dal medesimo DPCM.

L’elenco precedentemente allegato al DPCM 22 marzo 2020 (allegato I) riportante i codici ATECO delle attività autorizzate a continuare a svolgere l’attività è stato sostituito dal nuovo elenco allegato al Decreto del MISE del 25 maro 20202 che lo annulla e sostituisce.

Si allega per comodità il Decreto del MISE contenente il nuovo elenco dei codici ATECO.

Rispetto al precedente elenco si segnala che sono stati eliminati i seguenti codici ATECO:

  • 13.94 fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • 22.1 fabbricazione di articoli in gomma
  • 28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
  • 28.93 fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
  • 46.69.19 commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
  • Nel nuovo elenco invece sono state aggiunte le seguenti attività:
  • 23.3 fabbricazione vetro cavo
  • 25.21 fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • 25.92 fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • 27.2. fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • 28.29.30 fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
  • 78.2 attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)
  • 82.99.99 altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio dei prodotti).
  • Il codice 16.24.20 è stato sostituto dal 16.24

Pertanto l’elenco dei codici ATECO da cui partire per la verifica se sia o meno autorizzata l’attività, a far data dal 26 marzo 2020, è quello allegato al Decreto del MISE del 25 marzo che contiene le modifiche sopra riportate (allegato alla presente nota).

Il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 26 marzo 2020 stabilisce quanto segue.

Conferisce il potere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti di adottare misure straordinarie per limitare la circolazione e le attività economiche in genere, delimitando il potere d’azione delle Regioni così come dei Sindaci.

Occorre in questa fase segnalare con particolare attenzione le previsioni dell’art. 4 “sanzioni e controlli”.

Tale norma stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite dai Decreti oltre che dalle Regioni e dai Sindaci nell’ambito dei loro delimitati poteri, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00; nel caso in cui la violazione fosse accertata con l’utilizzo di veicoli le sanzioni suddette aumenterebbero fino a un terzo.

Inoltre è prevista la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 gg. nei casi di violazione dell’obbligo di chiusura per:

  • cinema teatri, sale da ballo discoteche, sale giochi sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di ricreazione;
  • limitazione o sospensione di eventi e discipline sportive di ogni ordine ed in ogni luogo;
  • sospensione dei servizi educativi;
  • limitazioni o sospensioni delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il risetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e di alimenti nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali;
  • limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

Viene poi previsto che le violazioni siano contestate ed accertate ai sensi della legge 689/81 con l’indicazione delle autorità preposte alla relativa irrogazione (Prefetto ovvero Autorità che le hanno disposte).

L’autorità procedente (all’atto del verbale) può anche disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 gg.

Nel caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

RACCOMANDIAMO LA MASSIMA ATTENZIONE.

 

DECRETO_LEGGE_25_03_2020.pdf

DM-MiSE-25-03-20.pdf


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