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AUTOTRASPORTI: LE SCADENZE DELLE PATENTI E I DOCUMENTI DI GUIDA, AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE, REVISIONI
Aggiornato al 23 marzo 2020

Informiamo sulle ultime circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti inerenti  la proroga dei termini di validità di abilitazioni alla guida (allegato 2) nonché quella – importantissima -  del 23 marzo “Proroga e sospensione di termini in considerazione dell`emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento dell`elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC”.
Quest’ultima circolare risponde a molti dei quesiti posti sulle attività indifferibili da rendere in presenza presso le Motorizzazioni.

Per quel che riguarda l’articolo 103 comma 2 del Decreto 17 marzo 2020 n. 18 “Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione” segnalo che il comma di cui sopra  prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.
In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell`articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s.;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Per l’effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Per quanto concerne le revisioni, è chiarito che la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”. La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

 

Circolare_23_marzo_2020_MIT.pdf

Circolare_MIT_art_103_DL_18_del_2020.pdf

Scadenza_documenti_( aggiornamento_23_marzo_2020).pdf


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