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NOTIZIE FISCALI UTILI AL MOMENTO
Registratore telematico e sospensione dell`attività per covid-19. Ulteriore differimento al 4 maggio 2020 per l`adesione alla consultazione-acquisizione delle fatture elettroniche

REGISTRATORE TELEMATICO E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ PER COVID-19.

Istruzioni operative per gli esercenti dotati di RT in servizio che sospendono l’attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 per COVID-19.

Gli esercenti dotati di un Registratore Telematico “in servizio” che, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, sospendono l’attività per l’emergenza sanitaria COVID-19, non devono attuare procedure specifiche tramite il Portale Fatture&Corrispettivi, né effettuare comunicazioni.

Devono soltanto assicurarsi:

  • di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione, e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Le specifiche tecniche 9.0, par. 2.7 (pag. 25), espressamente prevedono che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Di conseguenza, alla ripresa dell’attività, il RT provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi con importo “zero” relativi al periodo di sospensione.

 

ULTERIORE DIFFERIMENTO AL 4 MAGGIO 2020 PER L’ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE/ ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 99922/2020 del 28 febbraio u.s. differisce al 4 maggio 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

La proroga del termine (il precedente termine era sabato 29 febbraio 2020, slittato al 2 marzo 2020) si è resa necessaria per recepire alcune novità contenute nel Decreto legge n. 124/2019, che ha previsto sia nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e sia un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture da parte di Guardia di finanza e Agenzia delle entrate.

Si ricorda che la mancata adesione entro il suddetto termine del 4 maggio 2020 comporta che la consultazione o acquisizione del file fattura xml “completo” (quindi, anche con natura, qualità e quantità dei beni e servizi) riguarda solo le fatture transitate da SdI successivamente alla data di adesione al servizio.

Il provvedimento prevede, inoltre, che i consumatori finali che hanno effettuato l’adesione al servizio possono consultare le proprie fatture elettroniche ricevute, a decorrere dal 1° marzo 2020.

L’Agenzia, infine, approva le nuove Specifiche tecniche (ver. 1.6) utilizzabili a decorrere dal 4 maggio 2020, al fine di “rendere più puntuali le codifiche «TipoDocumento» e «Natura» rispetto alla normativa fiscale” (le nuove codifiche sono finalizzate a consentire all’Agenzia di produrre una “migliore” dichiarazione IVA annuale precompilata).

Sono stati così previsti dei sottocodici nel campo “NaturaOperazione” (da N3.1 a N3.6 e da N6.1 a N6.9) e nuovi “Tipi Documento” (ad esempio, TD16 per l’integrazione fattura per reverse charge interno, TD17 per autofattura per acquisto di servizi dall’estero, etc.).

Tuttavia al fine di garantire continuità dei servizi ed il graduale adeguamento alle nuove Specifiche, fino al 30 settembre 2020 è possibile utilizzare le precedenti codifiche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

 

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI: LE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLE ESTRAZIONI

Con il provvedimento prot. n. 80217/R.U. del 5 marzo u.s. del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state fornite le istruzioni per partecipare, dal prossimo 1° luglio, alla c.d. “lotteria dei corrispettivi”.

Chi partecipa

Partecipano alla lotteria i cittadini maggiorenni alla data dell’acquisto di beni o servizi, residenti in Italia, che agiscono fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione e che esibiscono il “codice lotteria” (articolo 2).

Tale codice si ottiene inserendo il proprio codice fiscale nell’area pubblica del “Portale lotteria”. Il codice, che sarà generato anche in formato “codice a barre”, potrà poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile, per poi essere mostrato all’esercente in occasione di ciascun acquisto.

Conversione dei corrispettivi in biglietti della lotteria

Partecipano alla lotteria solo i corrispettivi di importo uguale o superiore ad un euro, associati univocamente ad una persona fisica.

Ogni corrispettivo genera un numero di biglietti virtuali pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo, con arrotondamento all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. Per i corrispettivi pari o superiori a 1.000 euro, il numero massimo di biglietti generati è, in ogni caso, pari a 1.000.

A titolo di esempio, nel caso di spesa pari a euro 100 saranno generati 100 biglietti virtuali. Per una spesa pari a 3.000 euro, i biglietti virtuali saranno, in ogni caso, pari a 1.000.

In fase di prima applicazione gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria non partecipano alla lotteria; analogamente, sono esclusi gli acquisti per i quali il consumatore abbia richiesto all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale (articolo 14 del provvedimento).

Estrazioni

Ogni corrispettivo partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Partecipano all’estrazione i corrispettivi trasmessi e registrati nel sistema Lotteria nella settimana, mese o anno oggetto dell’estrazione.

Per l’anno 2020 sono previste solo le estrazioni mensili e l’estrazione annuale; le estrazioni settimanali sono effettuate dall’anno 2021.

La prima estrazione mensile è effettuata venerdì 7 agosto 2020 tra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 entro le ore 23.59 (le altre estrazioni mensili saranno effettuate il secondo giovedì del mese).

La prima estrazione settimanale sarà effettuata il 14 gennaio 2021, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 4 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.

La data dell’estrazione annuale, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all’articolo 9 comma 2, a seguito della determinazione degli eventuali premi non reclamati entro il previsto termine decadenziale che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale (allegato 1 al provvedimento).

Premi

Per le estrazioni mensili sono previsti 3 premi di 30.000 euro per ciascun mese.

Per l’estrazione annuale è previsto un premio di 1.000.000 euro.

Per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti 7 premi del valore di 5.000 euro ciascuno.

Il provvedimento disciplina le modalità di comunicazione ai vincitori, che avverrà tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC e sms (se hanno comunicato tali dati nell’area riservata del portale lotteria).

I premi dovranno essere reclamati dai vincitori entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.

Estrazioni aggiuntive “zero contanti” e premi anche per l’esercente

Di prossima emanazione il provvedimento finalizzato a definire le regole per le estrazioni aggiuntive riservate a coloro che ricorrono a strumenti di pagamento elettronico (carte di credito e bancomat).

Il provvedimento, attualmente al vaglio del Garante privacy, prevederà premi sia per gli acquirenti (più alti di quelli previsti per la lotteria “ordinaria”) che per gli esercenti.

I premi dell’estrazione annuale, infatti, saranno pari a 5 milioni di euro per il cittadino e 1 milione di euro per l’esercente.

Per le estrazioni mensili sono previsti 10 premi da 100.000 euro per i cittadini e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Per le estrazioni settimanali (anche in questo caso attivate dal 2021) saranno previsti 15 premi da 25.000 euro per i cittadini e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.

Sanzioni a carico dell’esercente

Non c’è una sanzione specifica in capo all’esercente. Soltanto se quest’ultimo si rifiuta di acquisire il codice lotteria, il cliente può effettuare all’Agenzia delle Entrate una segnalazione, utilizzata dall’Amministrazione per effettuare controlli.

Al riguardo, deve essere emanato uno specifico provvedimento.

La Confederazione sul tema ha rappresentato la necessità che nel Portale siano previsti dei ”campi” chiusi e predefiniti (che contengano anche il numero documento e la data dello stesso, oltre alla descrizione dei motivi eventualmente addotti dall’esercente per il mancato inserimento del codice lotteria) che non permettano al consumatore di segnalare fattispecie o contingenze differenti dalla mera non accettazione del codice lotteria; inoltre al fine di evitare segnalazioni meramente delatorie, ha suggerito la sottoscrizione da parte del consumatore-segnalante di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con “upload” del documento di riconoscimento del consumatore medesimo. Infine, è stato richiesto che vengano prese in considerazione solo segnalazioni reiterate dello stesso esercente, escludendo quelle isolate o sporadiche.


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