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Fisco e Tributi    Notizia generale

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Il provvedimento pubblicato in Gazzetta. Si attendono le istruzioni

La G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020, ha pubblicato il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 che contiene misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. In particolare, la misura riguarda i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro e la detrazione massima è pari ad un massimo di 100 euro mensili per redditi lordi che non superano i 28.000 euro e decresce all`aumentare del reddito.

Il decreto modifica la struttura e i requisiti di spettanza del bonus Renzi (o bonus Irpef) ed è volto ad ampliare la platea dei beneficiari e a ridurre il cuneo fiscale in favore dei lavoratori subordinati. Le riduzioni previste hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2020.

Soggetti beneficiari

Il bonus spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d`imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.

Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiarie della nuova detrazione sono le seguenti:

- lavoratori dipendenti;

- soci di cooperative;

- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;

- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;

- collaboratori coordinati e continuativi;

- sacerdoti;

- lavoratori socialmente utili;

- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.

Ammontare e calcolo

Il decreto per il taglio del cuneo fiscale sui redditi percepiti dai lavoratori dipendenti provvede alla rideterminazione del bonus Irpef introducendo una ulteriore detrazione.

L`ulteriore detrazione dall`imposta lorda, spettante per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura:

  1. a) 600 euro per l`anno 2020 e 200 europer l`anno 2021, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro;
  2. b) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l`importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l`ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 000 euro;
  3. c) se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l`importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l`importo di 5.000 euro.

In attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, le ulteriori detrazioni di cui alle lettere b) e c) spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il beneficio dunque:

- è pari a 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;

- è pari a 80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;

- diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

Conguaglio a fine anno

Resta confermato l`obbligo per il sostituto d`imposta di procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l`ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell`ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Seguiranno, non appena diffuse, le relative istruzioni operative.


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