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AVVISI DI ANOMALIA PER MANCATA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI NEL PERIODO TRANSITORIO

I soggetti passivi IVA che hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate gli avvisi di anomalia per il mancato invio dei dati dei corrispettivi giornalieri non sono tenuti a fornire chiarimenti o segnalazioni all’Amministrazione Finanziaria qualora abbiano scelto di documentare le operazioni verso privati mediante fattura.

Questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con una comunicazione pubblicata il 3 febbraio 2020, sulla home page del sito internet dell’Agenzia stessa.

Sono pervenute lettere di compliance a quei contribuenti IVA che, avendo dichiarato, per l’anno d’imposta 2018, di aver effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali e di aver realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro al 31 dicembre 2019 non risultano aver inviato i dati dei corrispettivi giornalieri per i mesi da luglio a novembre 2019.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è entrato in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti IVA che svolgono attività di commercio al minuto o attività assimilate e che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore alla suddetta soglia di 400.000 euro.

Nelle citate lettere viene indicato che il contribuente:

  • in caso di effettivo riscontro delle anomalie, è invitato a regolarizzare la propria posizione;
  • nell’ipotesi in cui non siano tenuti a trasmettere i corrispettivi, a fornire chiarimenti od a segnalare eventuali dati ed elementi non considerati, utilizzando il servizio CIVIS, anche al fine di supportare l’Amministrazione finanziaria nell’aggiornamento delle banche dati.

La Confederazione, nella giornata di venerdì 31 gennaio 2020, ha tempestivamente informato l’Agenzia che in numerosi casi le lettere di compliance sono state indirizzate a soggetti che, pur svolgendo attività di commercio al minuto o assimilate hanno scelto di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali, sostituendo in tal modo l’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Con la notizia pubblicata ieri sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate, a riscontro della segnalazione, ha precisato che nessun obbligo di comunicazione sorge per coloro che hanno “optato” per la documentazione delle operazioni mediante fattura.

Nei casi in cui, invece, i contribuenti tenuti all’invio corrispettivi abbiano omesso l’adempimento, possono:

  • trasmettere i dati non comunicati, utilizzando i servizi resi disponibili dall’Agenzia per il periodo transitorio (circolare Agenzia Entrate n. 15/2019);
  • beneficiare della riduzione delle sanzioni ricorrendo al ravvedimento

La sanzione minima per chi non ha trasmesso i dati dei corrispettivi è uguale a quella di colui che non ha neppure memorizzato le operazioni eseguite (100% dell’IVA addebitata). Nella fase transitoria la “memorizzazione” delle operazione continua ad essere effettuata mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Considerata la diversa gravità del fatto (chi non memorizza pone in essere un comportamento più grave rispetto a chi memorizza e poi non trasmette), è stata rappresentata nelle opportune sedi la necessità di una modifica normativa che distingua le due fattispecie rendendo applicabile una sanzione più lieve nei casi di mancata trasmissione ma in presenza di memorizzazione dei corrispettivi.

Si segnala che al Decreto Legge Proroghe sono stati presentati in Commissione, su proposta della Confederazione, diversi emendamenti che prevedono la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui il contribuente trasmetta, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i dati omessi.


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