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Lavoro somministrato (ex lavoro interinale): comunicazione alle rappresentanze sindacali entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2020 le aziende che occupano personale per il tramite di agenzie di somministrazione  devono trasmettere alle rappresentanze sindacali il numero, la qualifica dei lavoratori interessati, i motivi, la durata dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

La comunicazione prevista dall`art. 24, comma 4, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, deve avvenire alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il mancato o non corretto adempimento dell`obbligo è sanzionato, secondo quanto previsto dall`art. 18, comma 3-bis, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

I nostri uffici tenuta libri paga sono a disposizione per qualsiasi necessità.


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