Le Notizie di Confartigianato Como

   Notizia generale

ECOBONUS E SISMABONUS
Emanato il provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate

Emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tali disposizioni riguardano la:

  • cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI);
  • cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si rammenta che la norma sopra richiamata dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica e antisismici, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Per effetto delle modifiche intervenute, i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

Il provvedimento definisce modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione, e anche modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi.

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet istituzionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, che può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata.

In particolare, gli specifici elementi da indicare nella comunicazione, dettagliati nel documento di prassi, sono: la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione, la tipologia di intervento effettuato, l’importo complessivo e l’anno di sostenimento della spesa sostenuta, l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante), i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento; la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto, la data in cui è stata esercitata l’opzione, l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata all’Agenzia sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni da parte dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Lo sconto è pari alla detrazione dell’imposta lorda spettante per gli interventi effettuati di ecobonus e sismabonus, in base alle spese sostenute fino al 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese sostenute complessivamente nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore, per effetto dello sconto praticato. In presenza di più fornitori che hanno effettuato uno stesso intervento la detrazione spettante viene commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine, il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la conferma, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ esclusa, in ogni caso, la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate precisa che la comunicazione della cessione, a cura del fornitore, deve avvenire con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle stesse condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le funzionalità online delle Entrate. Ancorché il provvedimento in argomento sia già attuativo, la Confederazione continua nella sua azione per far abolire la disciplina


Print Friendly and PDF