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AUTOSCUOLE - IMPONIBILITA` AI FINI IVA DELLE PRESTAZIONI DIDATTICHE
La risoluzione n. 79/E/2019 recepisce i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea - Le problematiche conseguenti ed alcuni suggerimenti operativi

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019, ha affermato che le prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici finalizzati al rilascio della patente devono essere assoggettati ad IVA. L’Amministrazione finanziaria, sulla base dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea con sentenza 14 marzo 2019 (causa C-449/17), ha precisato che le attività formative che comportano l’esenzione IVA, ed in particolare “l’insegnamento scolastico e universitario”, si riferiscono ad un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze che ha ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie e che prevede l’approfondimento e lo sviluppo di tali conoscenze da parte dei discenti; le lezioni di guida, invece, costituiscono un insegnamento di tipo specialistico che non può essere assimilato al sistema formativo a cui è garantita l’esenzione dall’IVA.

La Corte ha inoltre precisato che il perimetro delle esenzioni IVA, per consolidata giurisprudenza europea, deve essere definito in modo restrittivo, con la conseguenza che le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole debbano ritenersi imponibili ai fini IVA. L’Agenzia delle entrate, attribuendo efficacia retroattiva alla sentenza citata, ha chiarito che è necessario intervenire sulle annualità ancora accertabili emettendo le relative note di variazione, presentare le dichiarazioni integrative e, se dovuta, versare la relativa imposta senza applicazione di sanzioni ed interessi avendo il contribuente fatto legittimo affidamento sui precedenti documenti di prassi.

Pur riconoscendo l’efficacia retroattiva delle sentenze comunitarie e il dovere dello Stato membro (Italia) di adeguarsi alle stesse, si ritiene che debbano essere emanate disposizioni volte a recepire l’indirizzo espresso nella Sentenza finalizzate, anche, ad evitare ripercussioni negative sul contribuente (incolpevole) a seguito dell’applicazione del nuovo regime IVA di imponibilità alle operazioni pregresse.

Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza comunitaria ha dichiarato in maniera costante che “una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti” (Corte di Giustizia 21/9/2017, causa C-326/15 e causa C-605/15). Da tale principio consegue, come più ampiamente specificato nella sentenza 19/4/2016, causa C-441/14, che “l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest’ultima così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo s’impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali.”.

Si ritiene, sulla base degli indirizzi della giurisprudenza comunitaria, che ciò comporti, di conseguenza, la necessità di emanare una disposizione normativa interna che stabilisca l’inapplicabilità dell’esenzione ex art. 10, del D.P.R. n. 633/72 alle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, per conformarsi alla direttiva comunitaria.

Solo in tal modo potrà essere garantito il principio generale della certezza del diritto (interno) e di non retroattività richiamato nelle sentenze sopraindicate.

Ci si riserva, pertanto, di fornire ulteriori comunicazioni per la gestione dei periodi d’imposta pregressi ed ancora accertabili.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 2019, si forniscono le seguenti indicazioni:

  1. assoggettamento ad IVA con aliquota ordinaria (22%) delle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici per il conseguimento della patente;
  2. detraibilità dell’IVA sugli acquisti inerenti, secondo le regole ordinarie del D.P.R. n. 633/72;
  3. nulla cambia in relazione alla certificazione di tali operazioni, che continuano ad essere esonerate dall’obbligo di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 696/96, lett. q) e dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, lett. a), DM 10 maggio 2019. Di conseguenza, le operazioni in argomento continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 DPR 633/72. Ciò in quanto il citato D.P.R. n. 696/96 ha esonerato dall’obbligo di certificazione fiscale le “prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole“: tale disposizione è ancora vigente, non avendo la sentenza della Corte escluso la natura “didattica” delle prestazioni rese dalle autoscuole, ma avendone solo negato la natura di “insegnamento scolastico o universitario” ritenuto necessario dalla Direttiva 2006/112 per il riconoscimento dell’esenzione.

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