Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Importi relativi a vitto e alloggio fruiti dalla c.d. “badante”

    Domanda

    Nella “certificazione” attestante quanto erogato alla c.d. “badante” sono indicati anche gli importi relativi al vitto - alloggio fruiti dalla stessa. Detti importi devono essere dichiarati?

    Risposta

    Sì, in quanto gli importi relativi al vitto - alloggio fruito dalla “badante” costituiscono compenso - retribuzione in natura e come tali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente da dichiarare nel quadro RC del mod. REDDITI 2017 PF (o nel quadro C del modello 730).

    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Bonus arredo per giovani coppie acquirenti dell’abitazione principale

    Domanda

    Il c.d “bonus arredo per giovani coppie” può essere fruito anche nel caso in cui la coppia costruisca la propria abitazione principale anziché acquistarla?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 ha riconosciuto la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute nel 2016, nel limite di € 16.000, per l’arredo dell’abitazione principale acquistata da una giovane coppia (uno dei 2 componenti non deve aver superato i 35 anni). Al fine di poter fruire di tale detrazione è necessario indicare la spesa sostenuta nell'apposito rigo RP58 del modello REDDITI 2017 PF. In merito ai requisiti richiesti e all'ambito di applicazione di tale agevolazione l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E. In particolare in tale occasione è stato chiarito che “non è preclusa l’applicazione dell’agevolazione anche nel caso in cui l’immobile sia acquisito tramite contratto d’appalto, sempreché l’immobile sia ultimato entro il 2015 o il 2016”.

    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Credito IRPEF e visto di conformitĂ 

    Domanda

    Una ditta individuale chiude la dichiarazione dei redditi con un credito IRPEF di circa € 12.000. Il titolare intende richiedere a rimborso € 8.000 e destinare la differenza alla compensazione dei crediti IVS. Il modello REDDITI 2017 PF deve essere presentato munito del visto di conformità?

    Risposta

    A decorrere dal 24.4.2017, con il DL n. 50/2017 il Legislatore ha previsto la riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione orizzontale nel modello F24 oltre il quale è necessario il visto di conformità. Considerato che il credito IRPEF 2016 risultante dal modello REDDITI 2017 PF spettante, pari a € 12.000, viene richiesto a rimborso dal contribuente per un importo di € 8.000 e l’ammontare destinato alla compensazione nel modello F24 non eccede il predetto nuovo limite, la dichiarazione non deve essere presentata munita del visto di conformità.

    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Deduzione 20% delle spese di acquisto – costruzione di immobili da locare

    Domanda

    In caso di acquisto dall'impresa di costruzione di un immobile destinato alla locazione per il quale, rispettando le condizioni richieste, si intende fruire della deduzione del 20% delle spese di acquisto, è possibile beneficiare anche della detrazione del 50% dell’IVA considerato che sono soddisfatte anche le condizioni richieste per detta “agevolazione”?

    Risposta

    La deduzione del 20% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di una nuova unità immobiliare residenziale da destinare alla locazione è stata introdotta dall'art. 21, DL n. 133/2014 che al comma 5 dispone espressamente che la stessa “non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese”. Conseguentemente, qualora si scelga di fruire della deduzione del 20% della spesa non è possibile beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA assolta per l’acquisto dello stesso immobile.

    Pubblicata il: 19-07-2017

    Oggetto

    Utilizzo credito IVA primo trimestre 2017 – mod. IVA TR

    Domanda

    Una ditta ha presentato in data 27.4.2017 il modello IVA TR per poter compensare il credito IVA del primo trimestre (circa € 8.000). L’importo del credito compensato nel modelloo F24 non ha superato € 5.000. Non avendo apposto il visto di conformità la compensazione deve fermarsi al raggiungimento del nuovo limite di € 5.000?

    Risposta

    Per poter utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione ovvero chiederlo a rimborso va presentato l’apposito modello IVA TR. In sede di conversione del DL n. 50/2017 è stato esteso l’obbligo del visto di conformità al modello IVA TR anche in caso di utilizzo del credito in compensazione tramite il modello F24. La novità è entrata in vigore il 24.6.2017 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. della Legge n. 96/2017 di conversione del citato Decreto). A tal fine l’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento 4.7.2017 ha “adeguato” il modello IVA TR alla predetta novità, prevedendo il visto di conformità anche per la richiesta di utilizzo in compensazione del credito IVA. Il nuovo modello, come specificato nel citato Provvedimento, è utilizzabile “a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017”. Pertanto, con riferimento al credito IVA relativo al primo trimestre 2017 non deve essere rispettata la nuova disposizione sopra riportata.