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Pubblicata il: 13-03-2018
Utilizzo credito IVA trimestrale in compensazione e mod. IVA 2018
Una società ha presentato il modello IVA TR per il terzo trimestre 2017 chiedendo l’utilizzo in compensazione del credito IVA (€ 19.000). Nel modello IVA 2018 a rigo VL22 va indicato l’importo delle compensazioni fino alla presentazione della dichiarazione oppure l’intero anche se ancora non interamente utilizzato?
Come desumibile dalle istruzioni del modello IVA 2018 a rigo VL22 va indicato l’ammontare dei crediti relativi ai primi 3 trimestri 2018 utilizzati “in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale”. Operativamente, nel momento in cui viene “chiusa” la dichiarazione annuale IVA, l’ammontare non ancora utilizzato a tale data, confluisce a formare il saldo 2017 (a credito). Con la “chiusura” del modello IVA 2018 i crediti IVA nel relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2017 risultanti dai relativi modelli TR ancora a disposizione del contribuente vengono “rigenerati” nel credito IVA 2017. Ciò si riflette sul fatto che l’utilizzo in compensazione di tale ultimo credito deve rispettare le condizioni riferite al credito IVA annuale (si pensi, in particolare, all'obbligo del visto di conformità in caso di utilizzi superiori a € 5.000 annui). Con riferimento al caso prospettato, ipotizzando che l’ammontare utilizzato del credito IVA del terzo trimestre (€ 19.000) al momento della “chiusura” del modello IVA 2018 sia pari a € 15.000 (da riportare a rigo VL22), il residuo importo non ancora utilizzato (€ 4.000) concorrerà a formare il saldo 2017 che, se superiore a € 5.000, in caso di utilizzo in compensazione richiede l’apposizione del visto di conformità e il relativo utilizzo è possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2018.
Pubblicata il: 13-03-2018Apposizione visto di conformità e invio modello IVA 2018
Premesso che per l’apposizione del visto di conformità ho “delegato” un dottore commercialista abilitato, ho riscontrato che il mio studio ha inviato un modello IVA 2018 “vistato” dal predetto soggetto. In pratica nel Frontespizio del modello nel campo “Visto di conformità” è stato inserito il codice fiscale del professionista e nel campo “Impegno alla presentazione telematica” il mio codice fiscale. Tale comportamento è corretto? È opportuno inviare un nuovo modello IVA 2018?
Come stabilito dall'art. 23, DM 18.2.99 i “professionisti” rilasciano il visto di conformità se hanno tenuto le scritture contabili e predisposto le dichiarazioni. Nella Circolare 25.9.2014, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ribadendo quanto già affermato nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, ha precisato che, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, “il contribuente può comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli … e a predisporre la dichiarazione” (ciò è stato confermato dall'Agenzia anche nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E) e di conseguenza ad inviare la stessa. In tal caso il contribuente dovrà esibire al CAF imprese / professionista abilitato “la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione”. Nel riquadro “Visto di conformità” e “Impegno alla presentazione telematica” del Frontespizio va indicato il codice fiscale del professionista (ovviamente in caso di esercizio dell’attività in forma individuale) sia nel campo “Codice fiscale del professionista” che nel campo “Codice fiscale dell’incaricato”. Nel predetto riquadro “Impegno alla presentazione telematica” il campo “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione” può assumere (solo) il valore “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, “2” se la dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che provvede all'invio della stessa (non è possibile indicare che è stata predisposta da un soggetto diverso da quello che provvede all'invio telematico della dichiarazione). Il comportamento prospettato quindi non risulta corretto, poiché il soggetto che ha inviato il modello IVA 2018 non coincide con il professionista che ha apposto il visto sulla dichiarazione. Si ritiene opportuno quindi inviare un modello IVA 2018 “Correttivo nei termini” entro il 30.4.2018.
Pubblicata il: 13-03-2018Cessione del bene agevolato e trasferimento maxi ammortamento all'acquirente
Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nel 2016 e sta usufruendo del maxi ammortamento. Avendo la necessità di sostituire il bene, in caso di cessione il beneficio può trasferirsi all'acquirente?
La Finanziaria 2018 ha prorogato, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, la disciplina del c.d. “maxi ammortamento”. L’agevolazione si traduce in un incremento del 30% (40%, fino al 2017) dei costi relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In merito all'agevolazione in esame l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.5.2016, n. 26/E ha precisato che se il bene strumentale viene ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione le quote della maggiorazione (40% - 30%) non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal cedente, né dall'acquirente. Si rammenta che per il maxi ammortamento non è applicabile l’effetto “acquisto sostitutivo” così come previsto dalla Finanziaria 2018 nell'ambito dell'iper ammortamento.
Pubblicata il: 27-02-2018Avviso bonario e ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate ha inviato ad un contribuente un avviso bonario relativo ad un omesso versamento d’imposta. È possibile, entro 90 giorni dal ricevimento del suddetto avviso, procedere alla regolarizzazione
del mancato pagamento utilizzando il ravvedimento operoso?
In presenza di una comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (c.d. “avviso bonario”) il contribuente può effettuare il pagamento dell’importo indicato nella stessa entro 30 giorni dal ricevimento beneficiando della riduzione a 1/3 della sanzione ordinariamente prevista in caso di omesso / tardivo versamento di imposte (30%). La sanzione pertanto risulta ridotta al 10%. Il citato termine di 30 giorni decorre dal 60° giorno successivo al ricevimento dell’avviso telematico da parte dell’intermediario, qualora lo stesso abbia optato, nella dichiarazione del contribuente, per la ricezione delle comunicazioni in esame. Ciò detto, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97, il ravvedimento è possibile anche nel caso in cui: - la violazione sia già stata constatata; - siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Diversamente, il ricevimento di un “avviso bonario” di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis preclude la possibilità di utilizzare tale istituto per sanare le irregolarità rilevate.
Pubblicata il: 27-02-2018Passaggio da contabilità semplificata a regime forfetario e rettifica detrazione
Un contribuente semplificato, sussistendo i requisiti, dal 2018 passa al regime forfetario. È necessario effettuare la rettifica della detrazione IVA sulle rimanenze finali al 31.12.2017, ancorché le stesse non abbiano effetto ai fini reddituali?
I soggetti che intendono accedere al regime forfetario, avendone i relativi requisiti, sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l’IVA relativa ai beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 5 anni dalla loro entrata in funzione ovvero 10 anni dall'acquisto / ultimazione se trattasi di fabbricati. La rettifica non è influenzata dal fatto che ai fini reddituali il soggetto in esame (in contabilità semplificata “per cassa”) ha dedotto tutti gli acquisti effettuati nell'esercizio, comprese le esistenze iniziali all'1.1.2017. Ai fini della rettifica è necessario predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente deve effettuare la rettifica nel modello IVA 2018 relativo al 2017.
