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Pubblicata il: 11-10-2017
Insufficiente versamento imposta estromissione immobile
Nel 2016 un imprenditore individuale ha estromesso l’immobile dall'impresa. È stato riscontrato che l’imposta sostitutiva è stata versata per errore in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. È possibile utilizzare il ravvedimento operoso? Se si, con quali codici tributo?
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E l’opzione per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi (Sezione XXII del quadro RQ del mod. REDDITI 2017 PF) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. La stessa Agenzia evidenzia che l’omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’estromissione. L’Ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo di quanto non versato. Il contribuente può comunque regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso. A tal fine si ritiene che per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi di mora siano utilizzabili rispettivamente i codici tributo “8913†e “1992â€.
Pubblicata il: 11-10-2017Revoca cedolare secca e aumento canone
Un privato nel mese di ottobre 2015 ha prorogato un contratto di locazione a cedolare secca fino al 2019. Ora, in occasione dell’inizio della prossima annualità (ottobre 2017), intende revocare l’applicazione della cedolare secca. Non applicando più tale tassazione può richiedere
all'inquilino l’aumento del canone in base all'adeguamento ISTAT?
Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “nel caso in cui l'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto … sia revocata a valere dalla seconda annualità , resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità â€. Detto aggiornamento può quindi essere richiesto a decorrere dalla terza annualità . Applicando quanto sopra al caso in esame, per l’annualità ottobre 2017 – settembre 2018 il locatore deve mantenere inalterato il canone. L’aumento dello stesso in base alla variazione ISTAT potrà essere applicato a decorrere dall'annualità ottobre 2018 – settembre 2019.
Pubblicata il: 11-10-2017Spese riqualificazione energetica e bonus mobili
Un soggetto nel 2017 sta ultimando dei lavori di riqualificazione energetica per i quali intende usufruire della detrazione IRPEF del 65%. La spesa prevista ammonta a circa € 40.000 e sarà pagata entro il 31.12.2017. Detto soggetto può fruire anche del c.d. “bonus mobili�
Per poter beneficiare del c.d. “bonus mobili†è necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione IRPEF del 50% siano relative all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che va fatto riferimento agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 3, TUIR. Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E,l'Agenzia ha precisato che qualora: − si applichi la lett. h) del comma 1 del citato art. 16-bis (e quindi la detrazione IRPEF del 50%); − gli interventi effettuati si configurino “quanto meno come interventi di «manutenzione straordinaria», ove effettuati su singole unità immobiliari residenzialiâ€; anche tali lavori costituiscono presupposto “valido†per poter fruire del “bonus†in esame. Diversamente, in caso di applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 296/206 e quindi della detrazione del 65%, non si realizza il presupposto per poter fruire della detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Pubblicata il: 11-10-2017Acquisto da San Marino senza IVA e Comunicazione dati fatture
Per gli acquisti da San Marino senza applicazione dell’IVA dal 2017 è stata soppressa la specifica Comunicazione da effettuare all'Agenzia delle Entrate. Tali operazioni devono essere ricomprese nella Comunicazione dei dati delle fatture emesse /ricevute? Se si, come vanno comunicati i dati dell’autofattura?
Come noto, a seguito dell’introduzione del “nuovo†spesometro, a decorrere dal 2017 è stata soppressa la specifica comunicazione degli acquisti (senza IVA) di beni da San Marino. In relazione agli acquisti in esame l’acquirente italiano deve: − integrare la fattura emessa dal fornitore sammarinese con l’indicazione dell’IVA dovuta; − provvedere all'annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e in quello degli acquisti. Gli acquisti in esame vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite lo spesometro con le modalità previste per le operazioni assoggettate al reverse charge e pertanto: − i dati vanno riportati una sola volta, quali “fatture ricevuteâ€; − oltre a comunicare l’aliquota e l’imposta va indicato il codice “N6†nel campo “Naturaâ€.
Pubblicata il: 11-10-2017Pagamento fatture emesse ante 1.7.2017 e applicazione split payment
Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stessUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuoveUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove
regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata? predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove
regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?
Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?
Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?