Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Assegni matrimoniali e deducibilità

    Domanda

    Un contribuente ha depositato il ricorso per la separazione consensuale dal coniuge nel mese di settembre 2017. In attesa dell’omologazione della separazione, dal mese di ottobre 2017 corrisponde un assegno di mantenimento al (ex) coniuge. Tali somme potranno essere dedotte nel modello REDDITI/730 2018?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 711, C.p.c. “la separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunaleâ€. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, che nella sentenza 6.10.2005, n. 19447 ha specificato che “lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica «ex nunc» soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti … il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazioneâ€. Sulla base di quanto sopra, è possibile desumere che gli accordi antecedenti all'omologazione non acquisiscono efficacia giuridica. Di conseguenza, per il contribuente in esame, viene meno la possibilità di considerare gli assegni corrisposti prima dell’omologazione della separazione quali oneri deducibili nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Cedolare secca e sublocazione

    Domanda

    Una persona fisica, locataria di un immobile abitativo, intende sublocare lo stesso ad un’altra persona fisica. È possibile applicare ai canoni derivanti dalla sublocazione la cedolare secca?

    Risposta

    In base all'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR “i redditi derivanti … dalla sublocazione di beni immobili†sono considerati redditi diversi. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E con riferimento al regime della cedolare secca ex art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, lo stesso “non trova applicazione con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi … e non tra i redditi di natura fondiariaâ€.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Detrazione spese recupero patrimonio edilizio e decesso del contribuente

    Domanda

    Un contribuente che ha sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio è deceduto ad ottobre 2017. La rata relativa al 2017 sarà indicata nel modello REDDITI/730 2018 del de cuius o dell’erede (moglie)?

    Risposta

    Come previsto dall'art. 16-bis, comma 8, TUIR, in caso decesso dell’avente diritto, la fruizione della detrazione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Sul punto il Ministero delle Finanze nella Circolare 24.2.98, n. 57/E ha specificato che, in caso di decesso del contribuente, la detrazione si trasmette all'erede del deceduto a partire dallo stesso anno del decesso non avendo rilevanza la data in cui quest’ultimo è avvenuto. Nel caso di specie, quindi, la detrazione relativa al 2017 spetta interamente all'erede (moglie) e sarà indicata nel proprio modello REDDITI/730 2018.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata “per cassa†e incassi parziali

    Domanda

    Nella gestione di una nuova contabilità semplificata “per cassa†si potrebbe riscontrare l’incasso parziale di una fattura emessa nel corso dell’anno. Come va imputato il relativo ricavo?

    Risposta

    Dall'1.01.2017, ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza. In merito al quesito posto è opportuno distinguere la modalità contabile adottata. Infatti, sono previste le seguenti 3 possibili alternative: 1. tenuta di 2 distinti registri (incassi/pagamenti) per l’annotazione dei ricavi percepiti e delle spese sostenute; 2. tenuta dei soli registri IVA con indicazione, qualora l’incasso/pagamento non sia intervenuto nell'anno di annotazione, dei mancati incassi / pagamenti; 3. tenuta dei soli registri IVA e presunzione che il documento registrato sia incassato/pagato. Tale modalità richiede l’esercizio di una specifica opzione. Chiaramente l’utilizzo della terza soluzione (presunzione di incasso delle fatture annotate nel registro IVA delle fatture emesse), non pone la questione sopra prospettata. In caso di utilizzo di 1 delle altre 2 soluzioni a disposizione, si ritiene che il ricavo da imputare in contabilità vada determinato sulla base della proporzione tra quanto incassato e il totale della somma da incassare.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Split payment e fatture con IVA ad esigibilità differita

    Domanda

    Le operazioni con IVA differita agli Enti pubblici sono ancora possibili? In altre parole, come si “coordina†la disciplina dello split payment con le operazioni con IVA ad esigibilità differita?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 ha introdotto uno specifico metodo di versamento dell’IVA denominato scissione dei pagamenti, c.d. “split paymentâ€, applicabile alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti pubblici, documentate da fattura. In base a tale metodo gli Enti pubblici sono tenuti a versare l’IVA, agli stessi addebitata, direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente/prestatore). Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 13.4.2015, n. 15/E, ha evidenziato che “alla luce delle predette disposizioni, per le operazioni rientranti nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti il fornitore della P A non potrà più procedere all'emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediataâ€. Ciò detto, il DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva†ha modificato, a decorrere dall'1.7.2017, l’ambito applicativo dello split payment, prevedendo in particolare l’estensione dello stesso ai lavoratori autonomi. Si ritiene quindi che non vi siano più operazioni per le quali i fornitori degli Enti pubblici possano emettere fatture con IVA ad esigibilità differita. A seguito delle novità sopra accennate, infatti, lo split payment risulta applicabile sia dalle imprese che dai lavoratori autonomi.