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Pubblicata il: 05-12-2017
Cessione beni a soggetto italiano identificato in UE
Un srl ha ceduto ad una ditta italiana dei beni trasportati per conto della stessa in Francia. La ditta italiana (cliente) dispone in Francia di una identificazione diretta ai fini IVA. Ă corretto fatturare la cessione alla posizione IVA francese della ditta italiana senza IVA ai sensi
dellâart. 41, DL n. 331/93?
Nell'ipotesi oggetto del quesito nella fattura emessa dalla srl italiana va indicato, quale soggetto acquirente, la partita IVA francese relativa all'identificazione in Francia della ditta italiana (cliente). Lâoperazione va inquadrata tra le cessioni intraUE non imponibili IVA ai sensi dellâart. 41, DL n. 331/93.
Pubblicata il: 30-11-2017Mod. IVA TR integrativo con visto di conformitĂ
Un contribuente ha presentato entro lo scorso 31.10 il mod. IVA TR per la richiesta in compensazione del credito IVA del terzo trimestre 2017. AncorchÊ il credito sia di importo superiore a ⏠5.000 non è stato apposto il visto di conformità . Intendendo comunque utilizzare nel mod. F24 il credito per un importo superiore al predetto limite, è possibile presentare ora un mod. IVA TR integrativo?
Il DL n. 50/2017 ha esteso lâobbligo di apposizione del visto di conformitĂ anche all'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Sul punto, nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E, lâAgenzia delle Entrate ha evidenziato che âil visto di conformità è ⌠obbligatorio se lâistanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a ⏠5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazioneâ. Ă esclusa âla possibilitĂ di prendere a riferimento lâeffettivo credito compensato nel trimestre, in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annualeâ. La stessa Agenzia riconosce, nel caso in cui sia stato presentato un mod. IVA TR con un credito di importo superiore a ⏠5.000 âerroneamente senza apposizione del vistoâ, la possibilitĂ di presentare un mod. IVA TR âintegrativoâ con il visto di conformitĂ , al fine di poter compensare lâintero ammontare ivi indicato. A tal fine nel nuovo modello va barrata la specifica casella âModifica istanza precedenteâ presente nel Frontespizio.
Pubblicata il: 30-11-2017Autotrasportatori e contabilitĂ semplificata per cassa
Una sas, esercente lâattivitĂ di autotrasporto, adotta dal 2017 la contabilitĂ semplificata per cassa optando per la presunzione di incasso / pagamento delle operazioni annotate nei registri IVA. Considerato che la societĂ , ai sensi dellâart. 74, comma 4, DPR n. 633/72, può annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo rispetto a quello di emissione, si chiede se le fatture emesse nell'ultimo trimestre 2017 rilevino, ai fini reddituali, nel 2017 o nel 2018.
Con riguardo all'applicazione del regime di contabilitĂ semplificata per cassa di cui allâart. 66, TUIR si rammenta che lâart. 18, comma 5, DPR n. 600/73 consente di optare per una specifica presunzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale i ricavi si intendono incassati e i costi pagati alla data di annotazione del documento contabile sui registri IVA. In merito lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E ha precisato che tale scelta può essere esercitata âa prescindere dal regime dagli stessi applicato e dalle specifiche regole alle quali gli stessi soggiaccionoâ. A tal fine la stessa Agenzia propone proprio lâesempio degli autotrasportatori, che derogando alla regola generale di cui allâart. 23, DPR n. 633/72, possono annotare le fatture entro il trimestre successivo a quello di emissione. Di conseguenza, le fatture emesse nel quarto trimestre 2017 e annotate (ai sensi del citato art. 74, comma 4) nel primo trimestre 2018 rileveranno, ai fini reddituali, nel 2018.
Pubblicata il: 30-11-2017Canone affitto azienda e contabilitĂ semplificata per cassa
Una snc, che adotta la contabilitĂ semplificata per cassa, gestisce un bar a seguito di un contratto di affitto dâazienda. Detto canone, ai fini reddituali, è deducibile soltanto se pagato nellâanno?
Il regime di contabilitĂ semplificata per cassa disciplinato dallâart. 66, TUIR non è un regime di cassa puro bensĂŹ un regime âmistoâ cassa / competenza. Ciò comporta che, ai fini reddituali, i ricavi e le spese rilevano in base a quanto incassato / pagato nellâanno, fermo restando, come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, lâapplicazione del principio di competenza per alcuni componenti positivi e negativi espressamente richiamati dal citato art. 66. Sul punto lâAgenzia evidenzia che rilevano per competenza i seguenti componenti negativi di reddito: − minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101, TUIR); − quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (artt. 64, comma 2, 102 e 103, TUIR); − perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR); − accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105, TUIR); − spese per prestazioni di lavoro (art. 95, TUIR); − oneri di utilitĂ sociale (art. 100, TUIR); − spese relative a piĂš esercizi (art. 108, TUIR); − oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, TUIR); − interessi di mora (art. 109, comma 7, TUIR). In merito al quesito posto, considerato che lâaffitto dâazienda non è ricompreso nelle predette fattispecie, i relativi canoni risultano deducibili nell'anno in cui si verifica il pagamento, ossia in base al principio di cassa.
Pubblicata il: 11-10-2017Opzione âmetodo da bilancioâ e mod. IRAP 2017
Una Snc in contabilitĂ ordinaria intende(va) optare, dal 2017, per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo âda bilancioâ. Avendo giĂ inviato il modello IRAP 2017 privo dellâopzione, può ora regolarizzare lâomissione con la remissione in bonis?
Le ditte individuali e le societĂ di persone in contabilitĂ ordinaria (per obbligo / opzione) possono determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi: - a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, che costituisce il regime naturale; - a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di unâapposita opzione, irrevocabile per 3 periodi dâimposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata. I soggetti che intendono esercitare lâopzione per il metodo âda bilancioâ per il triennio 2017 â 2019 devono comunicare la stessa compilando la Sezione VII del quadro IS del mod. IRAP 2017 (rigo IS35, campo 1), da presentare entro il 31.10.2017. La mancata compilazione di tale Sezione può essere regolarizzata tramite la c.d. âremissione in bonisâ entro il termine di presentazione del mod. IRAP del periodo dâimposta successivo (cosĂŹ, lâomessa opzione nel mod. IRAP 2017 può essere regolarizzata entro il 30.9.2018), presentando un mod. IRAP 2017 integrativo e versando âcontestualmenteâ la sanzione (non compensabile) pari a ⏠258. Nel caso di specie, considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni scade il prossimo 31.10, qualora il mod. IRAP 2017 sia giĂ stato presentato privo della compilazione della citata Sezione VII, è possibile inviare una dichiarazione âcorrettiva nei terminiâ, senza dover versare alcuna sanzione.