Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Cessione beni a soggetto italiano identificato in UE

    Domanda

    Un srl ha ceduto ad una ditta italiana dei beni trasportati per conto della stessa in Francia. La ditta italiana (cliente) dispone in Francia di una identificazione diretta ai fini IVA. È corretto fatturare la cessione alla posizione IVA francese della ditta italiana senza IVA ai sensi
    dell’art. 41, DL n. 331/93?

    Risposta

    Nell'ipotesi oggetto del quesito nella fattura emessa dalla srl italiana va indicato, quale soggetto acquirente, la partita IVA francese relativa all'identificazione in Francia della ditta italiana (cliente). L’operazione va inquadrata tra le cessioni intraUE non imponibili IVA ai sensi dell’art. 41, DL n. 331/93.

    Pubblicata il: 30-11-2017

    Oggetto

    Mod. IVA TR integrativo con visto di conformitĂ 

    Domanda

    Un contribuente ha presentato entro lo scorso 31.10 il mod. IVA TR per la richiesta in compensazione del credito IVA del terzo trimestre 2017. Ancorché il credito sia di importo superiore a € 5.000 non è stato apposto il visto di conformità. Intendendo comunque utilizzare nel mod. F24 il credito per un importo superiore al predetto limite, è possibile presentare ora un mod. IVA TR integrativo?

    Risposta

    Il DL n. 50/2017 ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche all'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Sul punto, nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “il visto di conformità è … obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a € 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”. È esclusa “la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale”. La stessa Agenzia riconosce, nel caso in cui sia stato presentato un mod. IVA TR con un credito di importo superiore a € 5.000 “erroneamente senza apposizione del visto”, la possibilità di presentare un mod. IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, al fine di poter compensare l’intero ammontare ivi indicato. A tal fine nel nuovo modello va barrata la specifica casella “Modifica istanza precedente” presente nel Frontespizio.

    Pubblicata il: 30-11-2017

    Oggetto

    Autotrasportatori e contabilitĂ  semplificata per cassa

    Domanda

    Una sas, esercente l’attività di autotrasporto, adotta dal 2017 la contabilità semplificata per cassa optando per la presunzione di incasso / pagamento delle operazioni annotate nei registri IVA. Considerato che la società, ai sensi dell’art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, può annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo rispetto a quello di emissione, si chiede se le fatture emesse nell'ultimo trimestre 2017 rilevino, ai fini reddituali, nel 2017 o nel 2018.

    Risposta

    Con riguardo all'applicazione del regime di contabilità semplificata per cassa di cui all’art. 66, TUIR si rammenta che l’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73 consente di optare per una specifica presunzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale i ricavi si intendono incassati e i costi pagati alla data di annotazione del documento contabile sui registri IVA. In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E ha precisato che tale scelta può essere esercitata “a prescindere dal regime dagli stessi applicato e dalle specifiche regole alle quali gli stessi soggiacciono”. A tal fine la stessa Agenzia propone proprio l’esempio degli autotrasportatori, che derogando alla regola generale di cui all’art. 23, DPR n. 633/72, possono annotare le fatture entro il trimestre successivo a quello di emissione. Di conseguenza, le fatture emesse nel quarto trimestre 2017 e annotate (ai sensi del citato art. 74, comma 4) nel primo trimestre 2018 rileveranno, ai fini reddituali, nel 2018.

    Pubblicata il: 30-11-2017

    Oggetto

    Canone affitto azienda e contabilitĂ  semplificata per cassa

    Domanda

    Una snc, che adotta la contabilità semplificata per cassa, gestisce un bar a seguito di un contratto di affitto d’azienda. Detto canone, ai fini reddituali, è deducibile soltanto se pagato nell’anno?

    Risposta

    Il regime di contabilitĂ  semplificata per cassa disciplinato dall’art. 66, TUIR non è un regime di cassa puro bensĂŹ un regime “misto” cassa / competenza. Ciò comporta che, ai fini reddituali, i ricavi e le spese rilevano in base a quanto incassato / pagato nell’anno, fermo restando, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, l’applicazione del principio di competenza per alcuni componenti positivi e negativi espressamente richiamati dal citato art. 66. Sul punto l’Agenzia evidenzia che rilevano per competenza i seguenti componenti negativi di reddito: − minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101, TUIR); − quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (artt. 64, comma 2, 102 e 103, TUIR); − perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR); − accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105, TUIR); − spese per prestazioni di lavoro (art. 95, TUIR); − oneri di utilitĂ  sociale (art. 100, TUIR); − spese relative a piĂš esercizi (art. 108, TUIR); − oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, TUIR); − interessi di mora (art. 109, comma 7, TUIR). In merito al quesito posto, considerato che l’affitto d’azienda non è ricompreso nelle predette fattispecie, i relativi canoni risultano deducibili nell'anno in cui si verifica il pagamento, ossia in base al principio di cassa.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Opzione “metodo da bilancio” e mod. IRAP 2017

    Domanda

    Una Snc in contabilità ordinaria intende(va) optare, dal 2017, per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo “da bilancio”. Avendo già inviato il modello IRAP 2017 privo dell’opzione, può ora regolarizzare l’omissione con la remissione in bonis?

    Risposta

    Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo / opzione) possono determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi: - a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, che costituisce il regime naturale; - a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di un’apposita opzione, irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata. I soggetti che intendono esercitare l’opzione per il metodo “da bilancio” per il triennio 2017 – 2019 devono comunicare la stessa compilando la Sezione VII del quadro IS del mod. IRAP 2017 (rigo IS35, campo 1), da presentare entro il 31.10.2017. La mancata compilazione di tale Sezione può essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione in bonis” entro il termine di presentazione del mod. IRAP del periodo d’imposta successivo (così, l’omessa opzione nel mod. IRAP 2017 può essere regolarizzata entro il 30.9.2018), presentando un mod. IRAP 2017 integrativo e versando “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258. Nel caso di specie, considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni scade il prossimo 31.10, qualora il mod. IRAP 2017 sia già stato presentato privo della compilazione della citata Sezione VII, è possibile inviare una dichiarazione “correttiva nei termini”, senza dover versare alcuna sanzione.