Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Split payment e fatture con IVA ad esigibilitĂ  differita

    Domanda

    Le operazioni con IVA differita agli Enti pubblici sono ancora possibili? In altre parole, come si “coordina” la disciplina dello split payment con le operazioni con IVA ad esigibilità differita?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 ha introdotto uno specifico metodo di versamento dell’IVA denominato scissione dei pagamenti, c.d. “split payment”, applicabile alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti pubblici, documentate da fattura. In base a tale metodo gli Enti pubblici sono tenuti a versare l’IVA, agli stessi addebitata, direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente/prestatore). Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 13.4.2015, n. 15/E, ha evidenziato che “alla luce delle predette disposizioni, per le operazioni rientranti nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti il fornitore della P A non potrà più procedere all'emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediata”. Ciò detto, il DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere dall'1.7.2017, l’ambito applicativo dello split payment, prevedendo in particolare l’estensione dello stesso ai lavoratori autonomi. Si ritiene quindi che non vi siano più operazioni per le quali i fornitori degli Enti pubblici possano emettere fatture con IVA ad esigibilità differita. A seguito delle novità sopra accennate, infatti, lo split payment risulta applicabile sia dalle imprese che dai lavoratori autonomi.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Spese veterinarie sostenute dal non proprietario

    Domanda

    Le spese veterinarie, relative a 2 cani, le cui fatture sono intestate ad un soggetto diverso dal proprietario, possono essere detratte da quest’ultimo? Nel caso di specie il limite di spesa detraibile è da riferirsi al singolo animale?

    Risposta

    Merita innanzitutto evidenziare che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR è prevista la detrazione IRPEF del 19% delle spese veterinarie: − nel limite massimo di € 387,34; − limitatamente alla parte che eccede € 129,11. Sul punto nella Circolare 14.6.2011, n. 55/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che: − la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario; − il limite di spesa (€ 387,34) va riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Spese sanitarie e soggetti con handicap

    Domanda

    Al fine di usufruire della deduzione delle spese sanitarie per persone con disabilitĂ , quali sono le certificazioni attestanti le condizioni soggettive di tali persone?

    Risposta

    Con la Risoluzione 23.9.2016, n. 79/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della deducibilitĂ  delle spese mediche/di assistenza specifica riconosciuta ai soggetti invalidi in caso di “grave e permanente invaliditĂ  o menomazione”. In particolare l’Agenzia ha specificato che sono da considerarsi “disabili” sia le persone che hanno ottenuto l’attestazione dalla Commissione medica di cui alla Legge n. 104/92, sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche per il riconoscimento dell’invaliditĂ  civile, di guerra, ecc.. Tuttavia, per poter fruire della deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), TUIR: − la certificazione rilasciata ai sensi della citata Legge è sufficiente; − il solo riconoscimento dell’invaliditĂ  civile non è sufficiente. In tal caso è necessario che sia accertata la grave e permanente invaliditĂ /menomazione. Quest’ultima si considera comunque sussistere in tutti i casi in cui sia stata attestata l’invaliditĂ  totale o attribuita l’indennitĂ  di accompagnamento.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Compenso a contribuente minimo e modello 770

    Domanda

    Nel 2016 una s.n.c. ha pagato un compenso ad un contribuente minimo, senza operare la ritenuta alla fonte. A febbraio 2017 è stata inviata all'Agenzia delle Entrate la CU 2017. Si chiede se è necessario presentare ora anche il modello 770 entro il 31.10.2017.

    Risposta

    Merita evidenziare che ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica, dei dati reddituali/previdenziali/assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti. Di conseguenza l’obbligo di presentare il modello 770 sussiste soltanto per i dati non inclusi nella CU (ad esempio, ritenute operate/versate, crediti vantati e relativo utilizzo).

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Comunicazione liquidazioni periodiche IVA e soggetti esonerati

    Domanda

    Un medico con attivitĂ  esente ha emesso nel mese di settembre una fattura alla Scuola di Formazione Medica con applicazione dello split payment.
    A seguito di tale fattura doveva essere inviata la Comunicazione dei dati della liquidazione del terzo trimestre? Se si, è possibile regolarizzare ora l’omesso invio?

    Risposta

    Sono esonerati dalla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (tra tali soggetti rientrano coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti). Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione in esame l’esonero sussiste “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”. A seguito dell’emissione di una fattura relativa ad un’operazione imponibile, ancorché con applicazione dello split payment, viene meno l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale e di conseguenza della predetta Comunicazione. Con riferimento al caso prospettato, pertanto, il medico doveva presentare entro il 30.11.2017 la Comunicazione dei dati della liquidazione del terzo trimestre 2017. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, l’omissione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso. Va evidenziato che, entro il 28.2.2018, il soggetto in esame dovrà inviare la Comunicazione dei dati della liquidazione relativa al quarto trimestre 2017.