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Pubblicata il: 27-02-2018
Passaggio da contabilitĂ semplificata a regime forfetario e rettifica detrazione
Un contribuente semplificato, sussistendo i requisiti, dal 2018 passa al regime forfetario. Ă necessario effettuare la rettifica della detrazione IVA sulle rimanenze finali al 31.12.2017, ancorchĂŠ le stesse non abbiano effetto ai fini reddituali?
I soggetti che intendono accedere al regime forfetario, avendone i relativi requisiti, sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione dellâIVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, lâIVA relativa ai beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati deve essere rettificata in unâunica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 5 anni dalla loro entrata in funzione ovvero 10 anni dall'acquisto / ultimazione se trattasi di fabbricati. La rettifica non è influenzata dal fatto che ai fini reddituali il soggetto in esame (in contabilitĂ semplificata âper cassaâ) ha dedotto tutti gli acquisti effettuati nell'esercizio, comprese le esistenze iniziali all'1.1.2017. Ai fini della rettifica è necessario predisporre unâapposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantitĂ e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dellâultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente deve effettuare la rettifica nel modello IVA 2018 relativo al 2017.
Pubblicata il: 27-02-2018ContabilitĂ semplificata e deducibilitĂ interessi passivi bancari
Un contribuente tiene la contabilitĂ semplificata âper cassaâ con lâopzione per la presunzione âannotazione = pagamento / incassoâ. Gli interessi passivi indicati sull'estratto conto al 31.12.2017 addebitati dalla banca lâ1.3.2018 possono essere registrati in data 31.12.2017 e dedotti in base alla predetta presunzione?
Relativamente alla contabilitĂ semplificata âper cassaâ, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E e ribadito dalla stessa nell'ambito del consueto incontro di inizio anno: - la presunzione âannotazione = pagamento / incassoâ di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73 opera con esclusivo riferimento ai documenti rilevanti ai fini IVA e non anche per i documenti relativi ad operazioni non rilevanti ai fini IVA; - per le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA va applicato quanto âordinariamenteâ previsto per le stesse nell'ambito del regime semplificato âper cassaâ, e pertanto i relativi documenti vanno annotati separatamente. In particolare se gli stessi sono riferiti a: - componenti ai quali si applica il principio di cassa, la registrazione va effettuata entro 60 giorni dal momento in cui si considera effettuata lâoperazione, ossia dalla data di incasso / pagamento; - componenti ai quali risulta comunque applicabile il principio di competenza (ammortamenti, spese per il personale, ecc.), lâannotazione nei registri IVA va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tenendo presente quanto sopra, il contribuente in esame dovrĂ annotare gli interessi passivi dal momento dellâaddebito sul c/c da parte della banca (1.3.2018) e pertanto gli stessi saranno deducibili nel 2018.
Pubblicata il: 20-02-2018ContabilitĂ semplificata dal 2015 e adozione regime forfetario dal 2018
Una ditta individuale adotta nel 2017 la contabilitĂ semplificata a seguito dellâopzione per il regime ordinario, manifestata nel 2015, in luogo del regime forfetario. Dal 2018 si ritiene possibile applicare il regime forfetario, avendone i requisiti, in quanto la precedente opzione vincola il contribuente fino al 2017. Si chiede conferma di tale possibilitĂ .
Al sussistere dei requisiti previsti, il regime forfetario introdotto dalla Finanziaria 2015, è un regime naturale. Qualora il contribuente non intenda adottare tale regime, può comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dellâIVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Lâopzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del modello IVA. I soggetti esonerati dalla presentazione del modello IVA comunicano lâopzione âallegandoâ il quadro VO al modello REDDITI. Come disposto dal comma 70 del citato art. 1, detta opzione è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. Nel caso di specie, considerato che il contribuente, che possedeva i requisiti per applicare il regime forfetario, ha continuato ad applicare anche nel 2015 il regime ordinario, manifestando una specifica scelta con vincolo triennale fino al 2017, lo stesso, al sussistere dei requisiti, può applicare il regime forfetario dal 2018.
Pubblicata il: 20-02-2018Cessione autovettura da soggetto forfetario
Un professionista in contabilitĂ semplificata ha acquistato unâautovettura per la quale ha parzialmente detratto lâIVA nella misura del 40%. Lo stesso è passato al regime dei minimi provvedendo alla rettifica della detrazione. Ora, intendendo cessare lâattivitĂ , deve autoconsumare il bene. Considerato che attualmente il soggetto è in regime forfetario, come va fatturato lâautoconsumo?
I contribuenti in regime forfetario, ai fini IVA: - non addebitano lâIVA a titolo di rivalsa; - sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dellâIVA, salvo che in relazione agli acquisti per i quali si applica il reverse charge; - non possono esercitare il diritto alla detrazione dellâIVA a credito. Va considerato che per i soggetti che passano da un regime ordinario di determinazione dellâIVA al regime dei minimi / forfetario è richiesta la rettifica della detrazione dellâIVA a credito, con riferimento ai beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati, nonchĂŠ per i beni strumentali se non sono trascorsi 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli di costo unitario non superiore a ⏠516,46 (10 anni relativamente ai beni immobili). La cessione di detti beni in vigenza di tali regimi non è soggetta ad IVA. Di conseguenza, il contribuente forfetario, ai fini dellâautoconsumo, emetterĂ la fattura riportando la âconsuetaâ dicitura âOperazione senza applicazione dellâIVA ai sensi dellâart. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo dâaccontoâ.
Pubblicata il: 20-02-2018CumulabilitĂ voucher digitalizzazione e super / iper ammortamento
Unâimpresa ha sostenuto spese per le quali ha diritto ad usufruire del c.d. âvoucher digitalizzazioneâ. Tale agevolazione è cumulabile con il super / iper ammortamento?
Il c.d. âvoucher digitalizzazioneâ, previsto dall'art. 6, commi da 1 a 3, D.Lgs. n. 145/2013 a favore delle PMI, consiste in unâagevolazione pari al 50% del totale delle spese (in ogni caso non superiore a ⏠10.000) sostenute per lâacquisto di software, hardware o servizi, il collegamento alla rete Internet tramite tecnologia satellitare e la formazione qualificata del personale. Ai fini della fruizione del beneficio doveva essere presentata una specifica domanda, utilizzando la specifica piattaforma del MISE, entro il 9.2.2018, recentemente differito al 12.2.2018. Detto beneficio, come stabilito dallâart. 3, comma 4, DM 23.9.2014, non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. Tale divieto di cumulo, secondo quanto precisato dal MISE nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, âagisce solo qualora i ⌠contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dellâarticolo 107 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea. Il Voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalitĂ delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamentoâ. Di conseguenza, il super / iper ammortamento sono cumulabili con il voucher digitalizzazione. Si rammenta che lo stesso non è invece cumulabile con la c.d. âSabatini terâ, in quanto considerata aiuto di Stato.
