Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-01-2018

    Oggetto

    Contribuente forfetario e superamento limiti

    Domanda

    Una ditta individuale in regime forfetario (limite riferito all'attività esercitata € 30.000) ha emesso fino al 31.12.2017 fatture per complessivi € 34.000. Considerato che una fattura emessa nel mese di ottobre 2017, pari a € 5.000, non risulta pagata dal cliente entro il 31.12.2017, il soggetto deve passare al regime ordinario o è possibile fare riferimento ai ricavi incassati e quindi può permanere nel regime agevolato?

    Risposta

    Come dalla Finanziaria 2015, il regime forfetario è applicabile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente presentano specifici requisiti, tra i quali, ricavi conseguiti / compensi percepiti non superiori a determinate soglie. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso. Ai fini della verifica della possibilità di permanere nel regime in esame vanno considerati i ricavi / compensi percepiti, in applicazione del principio di cassa. Di conseguenza, nel caso proposto, poiché i ricavi incassati nel 2017 ammontano a € 29.000 (34.000 – 5.000), il contribuente può continuare ad applicare il regime forfetario anche nel 2018, fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiesti dalla citata disposizione (spese per impiego di lavoratori pari o inferiori a € 5.000 / costo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000).

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Assegni matrimoniali e deducibilità

    Domanda

    Un contribuente ha depositato il ricorso per la separazione consensuale dal coniuge nel mese di settembre 2017. In attesa dell’omologazione della separazione, dal mese di ottobre 2017 corrisponde un assegno di mantenimento al (ex) coniuge. Tali somme potranno essere dedotte nel modello REDDITI/730 2018?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 711, C.p.c. “la separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunaleâ€. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, che nella sentenza 6.10.2005, n. 19447 ha specificato che “lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica «ex nunc» soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti … il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazioneâ€. Sulla base di quanto sopra, è possibile desumere che gli accordi antecedenti all'omologazione non acquisiscono efficacia giuridica. Di conseguenza, per il contribuente in esame, viene meno la possibilità di considerare gli assegni corrisposti prima dell’omologazione della separazione quali oneri deducibili nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Cedolare secca e sublocazione

    Domanda

    Una persona fisica, locataria di un immobile abitativo, intende sublocare lo stesso ad un’altra persona fisica. È possibile applicare ai canoni derivanti dalla sublocazione la cedolare secca?

    Risposta

    In base all'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR “i redditi derivanti … dalla sublocazione di beni immobili†sono considerati redditi diversi. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E con riferimento al regime della cedolare secca ex art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, lo stesso “non trova applicazione con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi … e non tra i redditi di natura fondiariaâ€.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Detrazione spese recupero patrimonio edilizio e decesso del contribuente

    Domanda

    Un contribuente che ha sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio è deceduto ad ottobre 2017. La rata relativa al 2017 sarà indicata nel modello REDDITI/730 2018 del de cuius o dell’erede (moglie)?

    Risposta

    Come previsto dall'art. 16-bis, comma 8, TUIR, in caso decesso dell’avente diritto, la fruizione della detrazione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Sul punto il Ministero delle Finanze nella Circolare 24.2.98, n. 57/E ha specificato che, in caso di decesso del contribuente, la detrazione si trasmette all'erede del deceduto a partire dallo stesso anno del decesso non avendo rilevanza la data in cui quest’ultimo è avvenuto. Nel caso di specie, quindi, la detrazione relativa al 2017 spetta interamente all'erede (moglie) e sarà indicata nel proprio modello REDDITI/730 2018.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata “per cassa†e incassi parziali

    Domanda

    Nella gestione di una nuova contabilità semplificata “per cassa†si potrebbe riscontrare l’incasso parziale di una fattura emessa nel corso dell’anno. Come va imputato il relativo ricavo?

    Risposta

    Dall'1.01.2017, ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza. In merito al quesito posto è opportuno distinguere la modalità contabile adottata. Infatti, sono previste le seguenti 3 possibili alternative: 1. tenuta di 2 distinti registri (incassi/pagamenti) per l’annotazione dei ricavi percepiti e delle spese sostenute; 2. tenuta dei soli registri IVA con indicazione, qualora l’incasso/pagamento non sia intervenuto nell'anno di annotazione, dei mancati incassi / pagamenti; 3. tenuta dei soli registri IVA e presunzione che il documento registrato sia incassato/pagato. Tale modalità richiede l’esercizio di una specifica opzione. Chiaramente l’utilizzo della terza soluzione (presunzione di incasso delle fatture annotate nel registro IVA delle fatture emesse), non pone la questione sopra prospettata. In caso di utilizzo di 1 delle altre 2 soluzioni a disposizione, si ritiene che il ricavo da imputare in contabilità vada determinato sulla base della proporzione tra quanto incassato e il totale della somma da incassare.