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Pubblicata il: 24-04-2018
Distribuzione utile 2017 (nel 2018) a soci titolari di partecipazione qualificata
Prossimamente lâassemblea di una srl composta da 3 soci, di cui 2 detengono una partecipazione pari al 30% ciascuno e 1 detiene una partecipazione pari al 40%, in sede di approvazione del bilancio dellâesercizio 2017 procederĂ a deliberare la distribuzione di parte
dellâutile conseguito in tale anno. Considerate le novitĂ previste dalla Finanziaria 2018 in merito alla tassazione dei dividendi, all'atto della distribuzione la societĂ deve operare la ritenuta del 26%?
La Finanziaria 2018 ha esteso lâapplicazione della ritenuta alla fonte a titolo dâimposta del 26% sui dividendi collegati a partecipazioni qualificate, analogamente a quanto giĂ previsto per quelli da partecipazioni non qualificate. Tale novità è applicabile esclusivamente ai dividendi corrisposti, dall'1.1.2018, a persone fisiche âprivateâ. Tuttavia, per le distribuzioni di utili prodotti fino al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, il Legislatore ha previsto lâapplicazione delle previgenti disposizioni, con conseguente tassazione parziale nel modello REDDITI nelle seguenti misure: - 40% per gli utili prodotti fino al 2007; - 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016; - 58,14% per gli utili 2017. Dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la (accennata) nuova disciplina, con conseguente assoggettamento alla ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta. Nel caso di specie la delibera di distribuzione ai soci titolari di una partecipazione qualificata interviene nel 2018, ossia nel predetto periodo transitorio, ed ha ad oggetto lâutile dellâesercizio 2017. Di conseguenza la relativa tassazione seguirĂ la previgente disciplina. Ipotizzando che lâutile attribuito ai soci sia corrisposto entro il 31.12.2018 lo stesso sarĂ tassato nella misura del 58,14% nell'ambito del modello REDDITI 2019 PF. Si rammenta infine che, a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quelle aventi ad oggetto lâutile 2016, quanto distribuito si considera prioritariamente formato con utili prodotti fino all'esercizio 2007, concorrenti al reddito nella misura del 40%, poi fino all'esercizio 2016, concorrenti al reddito nella misura del 49,72% e solo da ultimo formati con utili prodotti nel 2017, concorrenti al reddito nella misura del 58,14%. In assenza di riserve di utili pregressi, lâutile 2017 sarĂ tassato nella misura del 58,14% (nel modello REDDITI 2019 PF qualora corrisposto nel 2018).
Pubblicata il: 18-04-2018Acquisto apparecchio aerosol e detrazione IRPEF del 19%
Per poter detrarre lâacquisto di un apparecchio aerosol, è sufficiente lâindicazione âdispositivo medicoâ riportata sulla fattura / scontrino parlante?
Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese di acquisto / affitto di dispositivi medici non è sufficiente che la fattura / scontrino parlante riporti la dicitura generica âdispositivo medicoâ, in quanto per ciascuna tipologia di prodotto il contribuente deve essere in grado di dimostrare che la spesa riguarda un dispositivo medico conforme alla definizione di cui ai Decreti n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/2000 e contrassegnato dalla marcatura CE, attestante la conformitĂ alle Direttive europee n. 93/42/CEE, n. 90/385/CEE e n. 98/79/CE. Al fine in esame è quindi necessario che risulti la descrizione del prodotto acquistato, tenendo presente che la natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (âADâ per i dispositivi medici con marcatura CE). Con riferimento ai dispositivi medici piĂš comuni, il Ministero della Salute ha fornito un elenco che lâAgenzia delle Entrate ha allegato alla Circolare 13.5.2011, n. 20/E. Se il dispositivo acquistato / noleggiato risulta in detto elenco (è il caso dellâaerosol) è sufficiente che dalla documentazione risulti la presenza della marcatura CE sul prodotto acquistato / noleggiato.
Pubblicata il: 18-04-2018Omesso invio spesometro primo semestre 2017
Avendo riscontrato lâomesso invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017, considerato che non è possibile beneficiare dellâesimente introdotta dal Collegato alla Finanziaria 2018, come vanno determinate le sanzioni dovute? Ă prevista una sanzione minima? Lâomissione riguarda 40
fatture emesse e 25 fatture dâacquisto.
Come previsto dall'art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute, trova applicazione la sanzione di ⏠2 per ciascuna fattura, con un limite massimo di ⏠1.000 per trimestre. La citata disposizione: - prevede la non applicazione del cumulo giuridico di cui allâart. 12, D.Lgs. 472/97; - non prevede una sanzione minima. Con la Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E lâAgenzia delle Entrate ha âriconosciutoâ la possibilitĂ di regolarizzare lâomessa / errata comunicazione dei dati delle fatture in esame tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Di conseguenza, nel caso di specie qualora il contribuente si ravveda entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), oltre ad assolvere lâobbligo comunicativo, deve versare la sanzione ridotta (1/8), tramite il modello F24 (codice tributo â8911â). Considerato che la sanzione âpienaâ risulta pari a ⏠130 (65 x 2) la sanzione ridotta ammonta a ⏠16,25 (130 x 1/8).
Pubblicata il: 18-04-2018ContabilitĂ semplificata per cassa e scomputo ritenuta dâacconto
Un artigiano ha emesso in data 30.12.2017 una fattura al proprio cliente (persona fisica) per un intervento di risparmio energetico. Il cliente ha pagato la fattura con bonifico in data 2.1.2018. Lâartigiano è in contabilitĂ semplificata per cassa e utilizza il metodo delle registrazioni IVA. Considerando che la fattura emessa è stata registrata nel 2017, e pertanto il relativo ricavo concorre a formare il reddito di tale anno, la ritenuta operata nel 2018 dalla banca sul bonifico può essere scomputata nel modello REDDITI 2018 o bisogna attendere il modello REDDITI 2019?
Va innanzitutto evidenziato che, in base all'art. 25, comma 1, DL n. 78/2010, all'atto dellâaccreditamento del bonifico relativo a spese per le quali lâordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico, le banche / Poste sono tenute ad operare una ritenuta alla fonte nella misura dellâ8%. Ai fini dello scomputo dall'IRPEF delle ritenute subite dal contribuente va fatto riferimento all'art. 22, comma 1, TUIR, come modificato dal DL n. 193/2016. In particolare, nel caso in cui la ritenuta sia stata operata nell'anno successivo a quello di competenza del reddito, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, lo scomputo può essere effettuato alternativamente: - dall'imposta relativa al periodo dâimposta di competenza del reddito (anno x); - dall'imposta relativa al periodo dâimposta nel quale è stata operata (anno x + 1). Nel caso di specie: - il corrispettivo, pur incassato il 2.1.2018, concorre alla formazione del reddito del 2017 a seguito dellâopzione, da parte del contribuente, per la presunzione dellâincasso / pagamento della fattura annotata sui registri IVA, cosĂŹ come previsto dall'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73; - la ritenuta è stata operata dalla banca il 2.1.2018. Lâartigiano potrĂ quindi scomputare la ritenuta subita giĂ nel 2017 (modello REDDITI 2018 PF).
Pubblicata il: 27-03-2018Correzioni errori spesometro primo semestre 2017
In base a quanto disposto dal Collegato alla Finanziaria 2018 entro il 28.2.2018 è possibile provvedere alla correzione degli errori commessi con riferimento allo spesometro del primo semestre 2017. Si chiede se tale regolarizzazione, senza sanzioni, è possibile effettuarla entro il
6.4.2018 vista la proroga a tale data dellâinvio dello spesometro del secondo semestre 2017.
In sede di conversione del DL n. 148/2017, c.d. âCollegato alla Finanziaria 2018â, il Legislatore ha disposto la non applicazione della sanzione (⏠2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di ⏠1.000 per ciascun trimestre) per lâerrata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017, purchĂŠ le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018. Tale termine coincide(va) con lâinvio dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017. Con il Provvedimento 5.2.2018 lâAgenzia delle Entrate ha âaggiornatoâ le modalitĂ per la comunicazione dei dati in esame, differendo al 6.4.2018 (60° giorno successivo alla data di adozione del predetto Provvedimento) il termine per lâinvio dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017. Lo stesso Provvedimento al punto 1.5 prevede che il differimento al 6.4.2018 interessa anche la regolarizzazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017.
