Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 24-04-2018

    Oggetto

    Distribuzione utile 2017 (nel 2018) a soci titolari di partecipazione qualificata

    Domanda

    Prossimamente l’assemblea di una srl composta da 3 soci, di cui 2 detengono una partecipazione pari al 30% ciascuno e 1 detiene una partecipazione pari al 40%, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 procederà a deliberare la distribuzione di parte
    dell’utile conseguito in tale anno. Considerate le novità previste dalla Finanziaria 2018 in merito alla tassazione dei dividendi, all'atto della distribuzione la società deve operare la ritenuta del 26%?

    Risposta

    La Finanziaria 2018 ha esteso l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% sui dividendi collegati a partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate. Tale novità è applicabile esclusivamente ai dividendi corrisposti, dall'1.1.2018, a persone fisiche “private”. Tuttavia, per le distribuzioni di utili prodotti fino al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, il Legislatore ha previsto l’applicazione delle previgenti disposizioni, con conseguente tassazione parziale nel modello REDDITI nelle seguenti misure: - 40% per gli utili prodotti fino al 2007; - 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016; - 58,14% per gli utili 2017. Dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la (accennata) nuova disciplina, con conseguente assoggettamento alla ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta. Nel caso di specie la delibera di distribuzione ai soci titolari di una partecipazione qualificata interviene nel 2018, ossia nel predetto periodo transitorio, ed ha ad oggetto l’utile dell’esercizio 2017. Di conseguenza la relativa tassazione seguirà la previgente disciplina. Ipotizzando che l’utile attribuito ai soci sia corrisposto entro il 31.12.2018 lo stesso sarà tassato nella misura del 58,14% nell'ambito del modello REDDITI 2019 PF. Si rammenta infine che, a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quelle aventi ad oggetto l’utile 2016, quanto distribuito si considera prioritariamente formato con utili prodotti fino all'esercizio 2007, concorrenti al reddito nella misura del 40%, poi fino all'esercizio 2016, concorrenti al reddito nella misura del 49,72% e solo da ultimo formati con utili prodotti nel 2017, concorrenti al reddito nella misura del 58,14%. In assenza di riserve di utili pregressi, l’utile 2017 sarà tassato nella misura del 58,14% (nel modello REDDITI 2019 PF qualora corrisposto nel 2018).

    Pubblicata il: 18-04-2018

    Oggetto

    Acquisto apparecchio aerosol e detrazione IRPEF del 19%

    Domanda

    Per poter detrarre l’acquisto di un apparecchio aerosol, è sufficiente l’indicazione “dispositivo medico” riportata sulla fattura / scontrino parlante?

    Risposta

    Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese di acquisto / affitto di dispositivi medici non è sufficiente che la fattura / scontrino parlante riporti la dicitura generica “dispositivo medico”, in quanto per ciascuna tipologia di prodotto il contribuente deve essere in grado di dimostrare che la spesa riguarda un dispositivo medico conforme alla definizione di cui ai Decreti n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/2000 e contrassegnato dalla marcatura CE, attestante la conformità alle Direttive europee n. 93/42/CEE, n. 90/385/CEE e n. 98/79/CE. Al fine in esame è quindi necessario che risulti la descrizione del prodotto acquistato, tenendo presente che la natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (“AD” per i dispositivi medici con marcatura CE). Con riferimento ai dispositivi medici più comuni, il Ministero della Salute ha fornito un elenco che l’Agenzia delle Entrate ha allegato alla Circolare 13.5.2011, n. 20/E. Se il dispositivo acquistato / noleggiato risulta in detto elenco (è il caso dell’aerosol) è sufficiente che dalla documentazione risulti la presenza della marcatura CE sul prodotto acquistato / noleggiato.

    Pubblicata il: 18-04-2018

    Oggetto

    Omesso invio spesometro primo semestre 2017

    Domanda

    Avendo riscontrato l’omesso invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017, considerato che non è possibile beneficiare dell’esimente introdotta dal Collegato alla Finanziaria 2018, come vanno determinate le sanzioni dovute? È prevista una sanzione minima? L’omissione riguarda 40
    fatture emesse e 25 fatture d’acquisto.

    Risposta

    Come previsto dall'art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute, trova applicazione la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un limite massimo di € 1.000 per trimestre. La citata disposizione: - prevede la non applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. 472/97; - non prevede una sanzione minima. Con la Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E l’Agenzia delle Entrate ha “riconosciuto” la possibilità di regolarizzare l’omessa / errata comunicazione dei dati delle fatture in esame tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Di conseguenza, nel caso di specie qualora il contribuente si ravveda entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), oltre ad assolvere l’obbligo comunicativo, deve versare la sanzione ridotta (1/8), tramite il modello F24 (codice tributo “8911”). Considerato che la sanzione “piena” risulta pari a € 130 (65 x 2) la sanzione ridotta ammonta a € 16,25 (130 x 1/8).

    Pubblicata il: 18-04-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata per cassa e scomputo ritenuta d’acconto

    Domanda

    Un artigiano ha emesso in data 30.12.2017 una fattura al proprio cliente (persona fisica) per un intervento di risparmio energetico. Il cliente ha pagato la fattura con bonifico in data 2.1.2018. L’artigiano è in contabilità semplificata per cassa e utilizza il metodo delle registrazioni IVA. Considerando che la fattura emessa è stata registrata nel 2017, e pertanto il relativo ricavo concorre a formare il reddito di tale anno, la ritenuta operata nel 2018 dalla banca sul bonifico può essere scomputata nel modello REDDITI 2018 o bisogna attendere il modello REDDITI 2019?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che, in base all'art. 25, comma 1, DL n. 78/2010, all'atto dell’accreditamento del bonifico relativo a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico, le banche / Poste sono tenute ad operare una ritenuta alla fonte nella misura dell’8%. Ai fini dello scomputo dall'IRPEF delle ritenute subite dal contribuente va fatto riferimento all'art. 22, comma 1, TUIR, come modificato dal DL n. 193/2016. In particolare, nel caso in cui la ritenuta sia stata operata nell'anno successivo a quello di competenza del reddito, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, lo scomputo può essere effettuato alternativamente: - dall'imposta relativa al periodo d’imposta di competenza del reddito (anno x); - dall'imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è stata operata (anno x + 1). Nel caso di specie: - il corrispettivo, pur incassato il 2.1.2018, concorre alla formazione del reddito del 2017 a seguito dell’opzione, da parte del contribuente, per la presunzione dell’incasso / pagamento della fattura annotata sui registri IVA, così come previsto dall'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73; - la ritenuta è stata operata dalla banca il 2.1.2018. L’artigiano potrà quindi scomputare la ritenuta subita già nel 2017 (modello REDDITI 2018 PF).

    Pubblicata il: 27-03-2018

    Oggetto

    Correzioni errori spesometro primo semestre 2017

    Domanda

    In base a quanto disposto dal Collegato alla Finanziaria 2018 entro il 28.2.2018 è possibile provvedere alla correzione degli errori commessi con riferimento allo spesometro del primo semestre 2017. Si chiede se tale regolarizzazione, senza sanzioni, è possibile effettuarla entro il
    6.4.2018 vista la proroga a tale data dell’invio dello spesometro del secondo semestre 2017.

    Risposta

    In sede di conversione del DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, il Legislatore ha disposto la non applicazione della sanzione (€ 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018. Tale termine coincide(va) con l’invio dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017. Con il Provvedimento 5.2.2018 l’Agenzia delle Entrate ha “aggiornato” le modalità per la comunicazione dei dati in esame, differendo al 6.4.2018 (60° giorno successivo alla data di adozione del predetto Provvedimento) il termine per l’invio dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017. Lo stesso Provvedimento al punto 1.5 prevede che il differimento al 6.4.2018 interessa anche la regolarizzazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017.