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Pubblicata il: 25-09-2018
Acquisto servizio da Livigno e comunicazione dati fatture
Un’impresa ha ricevuto una fattura da un albergo di Livigno, registrata fuori campo IVA (il gestore non è in possesso della partita IVA). Tale operazione va inserita nella comunicazione dati fatture? Se si, quali dati vanno comunicati considerato che il soggetto ha solo il codice fiscale?
Nella comunicazione dati fatture ricevute (DTR) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto e, in particolare, il “Codice identificativo della nazione”, ossia il codice dello Stato di residenza del cedente / prestatore ed il “Codice identificativo fiscale”, rappresentato dal relativo numero di partita IVA. Nel caso di specie, nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, per evitare lo scarto del file viene “suggerito” di riportare quale codice nazione “OO” e, quale codice identificativo fiscale, il codice fiscale del fornitore del servizio.
Pubblicata il: 25-09-2018Cessione a cliente extraUE privato e comunicazione dati fatture
Come va compilata la comunicazione dati fatture relativamente ad una fattura emessa ad un cliente svizzero privato del quale non si dispone del codice fiscale?
In presenza di una cessione / prestazione resa ad un soggetto privato non residente in Italia, come evidenziato nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione destinata alle fatture emesse (DTE) della comunicazione dati fatture è necessario valorizzare:
- il campo
Detrazione interessi passivi mutuo cooperativa edilizia
In sede di invio del modello REDDITI 2018 è stato riscontrato l’inserimento nel quadro RP degli interessi passivi che il socio ha pagato alla propria cooperativa edilizia in merito all'appartamento allo stesso assegnato (dal 2016). Considerato che l’immobile è ancora di proprietà della cooperativa e che il mutuo risulta non frazionato, è corretto il comportamento tenuto?
In merito alla detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, l’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR dispone che “la detrazione spetta … anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi”. Da quanto sopra, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24.8.2018, n. 21092, deriva che la detrazione degli interessi passivi spetta alla cooperativa e non all'assegnatario dell’immobile in quanto il mutuo, essendo ancora indiviso, risulta in capo alla cooperativa.
Pubblicata il: 11-09-2018Acquisto appartamento in costruzione e aliquota IVA lavori extra capitolato
Un contribuente ha stipulato un contratto preliminare di acquisto di un appartamento in corso di costruzione. Le fatture emesse dal cedente-costruttore sono assoggettate all'aliquota IVA del 4% in quanto l’acquirente ha i requisiti “prima casa”. Con il cedente-costruttore è stata concordata l’esecuzione di alcuni lavori extra capitolato che saranno fatturati direttamente dall'impresa alla quale gli stessi sono stati affidati. È possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% anche per la fattura relativa a tali lavori?
Per poter richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% l’acquirente deve possedere i requisiti previsti dalla Nota II-bis) dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Con riferimento al socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che ha commissionato dei lavori “aggiuntivi” da realizzare sul proprio immobile, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.2.2011, n. 22/E ha precisato che “per quanto concerne le diverse prestazioni rese nei confronti del … socio, relative agli interventi di miglioria (extra capitolato), occorre tenere presente che le stesse non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato. Si tratta piuttosto di prestazioni che, pur rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio. Per tale motivo, considerato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa, si ritiene che alle relative prestazioni torni applicabile l’aliquota del 4 per cento”. Ciò detto si evidenzia che anche suddette spese per lavori extra capitolato potranno usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 4%.
Pubblicata il: 11-09-2018Detrazione spese dentistiche
Le spese mediche sostenute per lo sbiancamento dei denti sono detraibili?
Nell'ambito della Circolare 25.4.2015, n. 17/E (quesito 1.2) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al fine della detrazione IRPEF della spesa medica sostenuta dal contribuente è necessario che “dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura «sanitaria» della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario”. Le spese sostenute per lo sbiancamento dentale non sono quindi detraibili poiché non sanitarie ma meramente di natura estetica.
