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Pubblicata il: 20-02-2018
CumulabilitĂ voucher digitalizzazione e super / iper ammortamento
Un’impresa ha sostenuto spese per le quali ha diritto ad usufruire del c.d. “voucher digitalizzazione”. Tale agevolazione è cumulabile con il super / iper ammortamento?
Il c.d. “voucher digitalizzazione”, previsto dall'art. 6, commi da 1 a 3, D.Lgs. n. 145/2013 a favore delle PMI, consiste in un’agevolazione pari al 50% del totale delle spese (in ogni caso non superiore a € 10.000) sostenute per l’acquisto di software, hardware o servizi, il collegamento alla rete Internet tramite tecnologia satellitare e la formazione qualificata del personale. Ai fini della fruizione del beneficio doveva essere presentata una specifica domanda, utilizzando la specifica piattaforma del MISE, entro il 9.2.2018, recentemente differito al 12.2.2018. Detto beneficio, come stabilito dall’art. 3, comma 4, DM 23.9.2014, non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. Tale divieto di cumulo, secondo quanto precisato dal MISE nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, “agisce solo qualora i … contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento”. Di conseguenza, il super / iper ammortamento sono cumulabili con il voucher digitalizzazione. Si rammenta che lo stesso non è invece cumulabile con la c.d. “Sabatini ter”, in quanto considerata aiuto di Stato.
Pubblicata il: 30-01-2018Locazione immobile condominiale e cedolare secca
Un condominio è proprietario dell’immobile destinato ad alloggio del custode. Venendo meno tale destinazione, qualora l’appartamento venisse locato a terzi, è possibile optare per la tassazione sostitutiva a cedolare secca dei relativi canoni di locazione?
La legge che ha introdotto la possibilità di assoggettare a cedolare secca (anziché ad IRPEF) i canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, e come ribadito più volte dall'Agenzia delle Entrate, l’opzione per l’applicazione di tale regime agevolato può essere esercitata esclusivamente dalle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni (“privati”). Considerato tale ambito soggettivo di applicazione della cedolare secca e le peculiarità che caratterizzano la locazione di un immobile condominiale, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E ha precisato che “non è possibile esercitare l’opzione per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo oggetto di proprietà condominiale, attesa la particolarità della fattispecie con riguardo alle regole che sovrintendono alla gestione delle parti comuni e alla circostanza che i contratti sono usualmente stipulati e registrati dall'amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio”. Da quanto sopra deriva quindi che i condomini saranno obbligati ad assoggettare ordinariamente ad IRPEF, nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi, la quota di canoni imputata agli stessi dall'amministratore in base al prospetto di riparto.
Pubblicata il: 30-01-2018Installazione montascale e detrazione IRPEF 50%
Un contribuente (portatore di handicap) intende installare un montascale per accedere ai garages / posti macchina del proprio condominio. Considerato che la spesa è interamente sostenuta dal contribuente e l’intervento viene realizzato su parti comuni condominiali, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50%?
Tra gli interventi agevolabili contemplati dall'art. 16-bis, TUIR sono ricompresi quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che … sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ” di cui all'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92 (comma 1, lett. e). Tra detti interventi può essere ricompresa anche l’installazione del montascale in esame. Va peraltro evidenziato che detto intervento potrebbe rientrare tra interventi di cui al citato art. 16- bis quale manutenzione straordinaria su una parte comune condominiale. Al fine di individuare l’ammontare della spesa sulla quale il contribuente (condomino) può calcolare la detrazione spettante, va considerato quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni 25.6.2008, n. 264/E e 1.8.2008, n. 336/E dalle quali si desume che per gli interventi sulle parti comuni condominiali pagati interamente da un solo condomino è necessario verificare se l’intervento effettuato: - diviene “oggetto di proprietà comune”, in quanto utilizzabile da tutti i condomini. In tal caso il condomino può determinare la detrazione spettante considerando soltanto la quota di spesa corrispondente alla propria quota millesimale; - risulta necessario / utilizzabile esclusivamente dal soggetto che ha sostenuto la spesa. In tal caso il condomino può determinare la detrazione spettante considerando l’intera spesa sostenuta (nel limite di € 96.000).
Pubblicata il: 30-01-2018Donazione immobile e rate residue detrazione 55%
Un genitore intende donare al proprio figlio un appartamento nel quale quest’ultimo trasferirà la residenza, costituendone quindi l’“abitazione principale”. Per l’appartamento il genitore ha sostenuto nel 2012 spese di riqualificazione energetica per le quali, in dichiarazione dei redditi, fruisce della relativa detrazione (55%). Si chiede se a seguito della donazione le rate residue della detrazione si trasferiranno al figlio.
In caso di cessione (vendita / donazione) di un immobile “riqualificato”, le quote di detrazione che residuano sono attribuite all'acquirente / donatario. Con esclusivo riferimento alla detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, il Legislatore ha previsto che in tali casi “le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti”. La possibilità in capo al cedente / donante di scegliere se continuare a fruire della detrazione spettante ovvero trasferire detto diritto all'acquirente / donatario è stata riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E anche con riferimento alle rate di detrazione afferente gli interventi di riqualificazione energetica. Nel caso di specie, quindi, il genitore può decidere se trasferire al figlio anche le rate residue di detrazione del 55% ovvero se continuare a fruire della stessa nella propria dichiarazione dei redditi. In tale secondo caso dovrà darne specifica evidenza nell'atto di donazione (in assenza di indicazioni, le quote residue passano automaticamente al figlio - donatario).
Pubblicata il: 17-01-2018Soggetto minimo dal 2015 e passaggio di regime
Un contribuente ha iniziato l’attività nel 2015 applicando il regime dei minimi. Avendo 33 anni il regime trova applicazione fino al 2019.
Poiché con riferimento al 2017 sussistono i relativi requisiti, tale contribuente può “passare” dal 2018 al regime forfetario?
Nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi la possibilità di revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario, applicando, al sussistere dei requisiti di “novità ” il regime “start up” (aliquota ridotta del 5%). Tale scelta “era frutto … di una esplicita opzione non più esercitabile da coloro che iniziano l’attività dal 2016”, così come previsto dall'art. 10, comma 12-undecies, DL n. 192/2014. La predetta revoca è stata “concessa” sulla base “delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016”. Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente abbia continuato ad applicare il regime dei minimi, si ritiene che nel 2018 non possa “beneficiare” della predetta possibilità . Lo stesso, pertanto, dovrà continuare ad applicare tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio attività (2019).