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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 25-09-2018

    Oggetto

    Cessione a cliente extraUE privato e comunicazione dati fatture

    Domanda

    Come va compilata la comunicazione dati fatture relativamente ad una fattura emessa ad un cliente svizzero privato del quale non si dispone del codice fiscale?

    Risposta

    In presenza di una cessione / prestazione resa ad un soggetto privato non residente in Italia, come evidenziato nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione destinata alle fatture emesse (DTE) della comunicazione dati fatture è necessario valorizzare: - il campo nel quale va indicato l'identificativo dello Stato extraUE dell’acquirente / committente (nel caso di specie, “CH”); - il campo nel quale va riportato qualsiasi estremo identificativo disponibile relativo all’acquirente / committente, ossia nome e cognome, solo cognome, codice cliente o altro.

    Pubblicata il: 25-09-2018

    Oggetto

    Detrazione interessi passivi mutuo cooperativa edilizia

    Domanda

    In sede di invio del modello REDDITI 2018 è stato riscontrato l’inserimento nel quadro RP degli interessi passivi che il socio ha pagato alla propria cooperativa edilizia in merito all'appartamento allo stesso assegnato (dal 2016). Considerato che l’immobile è ancora di proprietà della cooperativa e che il mutuo risulta non frazionato, è corretto il comportamento tenuto?

    Risposta

    In merito alla detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, l’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR dispone che “la detrazione spetta … anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi”. Da quanto sopra, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24.8.2018, n. 21092, deriva che la detrazione degli interessi passivi spetta alla cooperativa e non all'assegnatario dell’immobile in quanto il mutuo, essendo ancora indiviso, risulta in capo alla cooperativa.

    Pubblicata il: 11-09-2018

    Oggetto

    Acquisto appartamento in costruzione e aliquota IVA lavori extra capitolato

    Domanda

    Un contribuente ha stipulato un contratto preliminare di acquisto di un appartamento in corso di costruzione. Le fatture emesse dal cedente-costruttore sono assoggettate all'aliquota IVA del 4% in quanto l’acquirente ha i requisiti “prima casa”. Con il cedente-costruttore è stata concordata l’esecuzione di alcuni lavori extra capitolato che saranno fatturati direttamente dall'impresa alla quale gli stessi sono stati affidati. È possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% anche per la fattura relativa a tali lavori?

    Risposta

    Per poter richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% l’acquirente deve possedere i requisiti previsti dalla Nota II-bis) dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Con riferimento al socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che ha commissionato dei lavori “aggiuntivi” da realizzare sul proprio immobile, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.2.2011, n. 22/E ha precisato che “per quanto concerne le diverse prestazioni rese nei confronti del … socio, relative agli interventi di miglioria (extra capitolato), occorre tenere presente che le stesse non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato. Si tratta piuttosto di prestazioni che, pur rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio. Per tale motivo, considerato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa, si ritiene che alle relative prestazioni torni applicabile l’aliquota del 4 per cento”. Ciò detto si evidenzia che anche suddette spese per lavori extra capitolato potranno usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 4%.

    Pubblicata il: 11-09-2018

    Oggetto

    Detrazione spese dentistiche

    Domanda

    Le spese mediche sostenute per lo sbiancamento dei denti sono detraibili?

    Risposta

    Nell'ambito della Circolare 25.4.2015, n. 17/E (quesito 1.2) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al fine della detrazione IRPEF della spesa medica sostenuta dal contribuente è necessario che “dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura «sanitaria» della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario”. Le spese sostenute per lo sbiancamento dentale non sono quindi detraibili poiché non sanitarie ma meramente di natura estetica.

    Pubblicata il: 11-09-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata “per cassa” e scomputo ritenute d’acconto subite

    Domanda

    Un artigiano in contabilità semplificata per cassa ha optato per il metodo del c.d. “registrato = incassato”. A dicembre 2017 ha emesso una fattura ad un cliente che beneficia della detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico. Il relativo ricavo concorre alla formazione del reddito del 2017. Il cliente non è riuscito a pagare la fattura entro il 31.12.2017. La fattura risulta incassata con bonifico bancario a gennaio 2018. La ritenuta operata dalla banca può essere scomputata nel modello REDDITI 2018 o bisogna attendere il modello REDDITI 2019?

    Risposta

    All'atto dell’accreditamento del bonifico relativo a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico, le banche / Poste sono tenute ad operare una ritenuta alla fonte nella misura dell’8%. In base all'art. 22, comma 1, TUIR se la ritenuta è operata nell'anno successivo a quello di competenza del reddito, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, lo scomputo può essere effettuato alternativamente dall'imposta relativa al periodo di competenza del reddito (2017) ovvero nel quale è stata operata la ritenuta (2018). Quindi, nel caso di specie: - ancorché l’incasso sia intervenuto nel 2018 il ricavo concorre, in base al metodo del c.d. “registrato = incassato”, alla formazione del reddito 2017; - la ritenuta operata dalla banca a gennaio 2018 può essere già scomputata dall'IRPEF 2017, ossia nell'ambito del modello REDDITI 2018 PF.