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Pubblicata il: 19-06-2018
Detrazione IRPEF 19% e spese palestra
Le spese di iscrizione ad una palestra, su prescrizione del medico di base, per la cura di una specifica patologia è detraibile nel mod. REDDITI 2018?
La risposta è negativa. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, la spesa per lâiscrizione ad una palestra non è riconducibile tra le spese sanitarie di cui allâart. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le quali è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, ancorchĂŠ accompagnata da un certificato medico di prescrizione di una specifica attivitĂ motoria. Infatti, tale attivitĂ , âanche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, rientra in un generico ambito salutistico di cura del corpo, non riconducibile a un trattamento sanitario qualificatoâ.
Pubblicata il: 19-06-2018Figlio a carico non studente (convivente)
Un figlio di 27 anni, non studente, convivente con i genitori, che nel 2017 ha un reddito di circa ⏠2.500 (prestazione occasionale di ⏠500 + lavoro dipendente a tempo determinato da dicembre per circa ⏠2.000 lordi) deve essere considerato come un âaltroâ familiare a carico?
Possono essere considerati familiari fiscalmente a carico i soggetti in possesso di un reddito complessivo pari o inferiore a ⏠2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 PF, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti allâestero, i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di etĂ e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Questi ultimi, pertanto, ai fini dellâattribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria âaltri familiariâ.
Pubblicata il: 19-06-2018Bonus mobili e manutenzione straordinaria pertinenza
Ă possibile usufruire del bonus mobili anche se lâintervento di recupero edilizio è effettuato su una pertinenza dellâabitazione principale?
Il c.d. âbonus mobiliâ, introdotto dal DL n. 63/2013, consente al contribuente che usufruisce della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di beneficiare di unâulteriore detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per lâacquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all'arredo dellâimmobile oggetto di ristrutturazione. In merito all'agevolazione in esame va evidenziato che lâAgenzia delle Entrate, nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, specifica che la stessa âspetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare lâimmobile ma lâintervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dellâimmobile stesso, anche se autonomamente accatastateâ.
Pubblicata il: 19-06-2018Detrazione IRPEF 19% e spese di laser terapia
Sono detraibili nel mod. REDDITI 2018 le spese sostenute per sedute di laser terapia?
Come disposto dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF pari al 19% in relazione alle spese sanitarie sostenute, per la parte che eccede ⏠129,11. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, nell'ambito delle spese in esame sono ricomprese anche quelle di assistenza infermieristica e riabilitativa, tra cui quelle per laser terapia. In particolare, la spesa deve essere documentata tramite ricevuta fiscale / fattura, anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Se la fattura è rilasciata da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione è necessaria lâattestazione che la stessa è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
Pubblicata il: 05-06-2018Nuova disciplina IVA Svizzera ed esportazione dallâItalia
Le cessioni di beni ad unâimpresa svizzera da parte di una societĂ italiana tramite unâesportazione sono soggette alle nuove regole IVA in vigore in Svizzera (richiesta partita IVA)?
La risposta è negativa. La normativa IVA svizzera prevede lâapplicazione dellâimposta alle seguenti operazioni: − prestazioni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero); − acquisti di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto); − importazioni di beni (imposta sull'importazione). La qualifica di soggetto passivo è assunta da chiunque eserciti unâimpresa ed esegua prestazioni sul territorio svizzero o ivi ha sede / domicilio / stabilimento. Ă prevista lâesenzione dall'assoggettamento ad IVA per i soggetti che realizzano sul territorio svizzero e all'estero un volume dâaffari inferiore a 100.000 franchi svizzeri (le imprese estere con un volume dâaffari realizzato âin tutto il mondoâ superiore al predetto limite sono interessate alle nuove regole in vigore dall'1.1.2018). Considerato quanto sopra, le cessioni con partenza dei beni fuori dal territorio svizzero (ad esempio, esportazioni con partenza di beni dall'Italia) non sono interessate alle nuove regole che impongono agli operatori lâapertura della partita IVA in Svizzera, in quanto assoggettate ad IVA in Svizzera quali importazioni.
