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Pubblicata il: 09-10-2018
Immobile all’estero di società di persone e compilazione quadro RW
Una società di persone, costituita da 4 soci al 25%, ha acquistato, nel 2017, un immobile abitativo sito in Croazia, non locato. È necessaria la compilazione del quadro RW del modello REDDITI SP ovvero del modello REDDITI PF dei soci? Va corrisposta l’IVIE?
La compilazione del quadro RW presente nel modello REDDITI è collegata all'assolvimento di 2 specifici obblighi: - il primo in relazione al c.d. “monitoraggio fiscale” degli investimenti / disponibilità detenuti all'estero. Detto obbligo interessa le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR residenti fiscalmente in Italia; - il secondo finalizzato alla liquidazione dell'IVIE / IVAFE dovute sugli immobili / attività finanziarie estere. In particolare l’IVIE è dovuta sui terreni / fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all'estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale. L’obbligo del monitoraggio fiscale interessa anche i c.d. “titolari effettivi” individuati in base alla definizione rilevante nell'ambito della disciplina antiriciclaggio. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2013, n. 38/E e ribadito nelle istruzioni del modello REDDITI 2018 PF “l’obbligo dichiarativo in capo al «titolare effettivo» sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero”. Nel caso di specie, relativamente all'immobile detenuto in Croazia da parte della società di persone italiana non è richiesta la compilazione del quadro RW del modello REDDITI 2018 SP / PF né ai fini del monitoraggio fiscale né ai fini della liquidazione dell’IVIE, che risulta non dovuta.
Pubblicata il: 09-10-2018Adempimenti fiscali per la società in liquidazione
Una S.r.l. è stata posta in liquidazione con effetto dal 14.9.2018. È possibile riepilogare i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte?
In presenza di operazioni straordinarie si determina la suddivisione dell’esercizio in 2 periodi d’imposta. In particolare, in caso di liquidazione di una società sono individuabili 2 periodi d’imposta: - il periodo ante liquidazione (nel caso di specie, 1.1.2018 – 13.9.2018); - il periodo post liquidazione (nel caso di specie, 14.9.2018 – 31.12.2018). In base all’art. 5, comma 1, DPR n. 322/98, la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione va presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento ex artt. 2484 e 2485, C.c.. In generale, i 9 mesi decorrono dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione deliberata dai soci ex n. 6 del citato art. 2484, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Per il periodo post liquidazione la dichiarazione va presentata ai sensi dell’art. 2, comma 3, DPR n. 322/98, entro i termini ordinari ossia entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Relativamente al modello REDDITI utilizzabile va considerato che il modello “nuovo” va utilizzato dai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nonché per la dichiarazione del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 31.12. Nel caso di specie, pertanto la dichiarazione: - del periodo ante liquidazione va presentata entro il 30.6.2019 con il modello REDDITI 2018 SC; - del periodo post liquidazione va presentata entro il 30.9.2019 con il modello REDDITI 2019 SC. Per quando riguarda il versamento delle imposte (IRES / IRAP) l’art. 17, DPR n. 435/2001 prevede che lo stesso va effettuato, da parte dei soggetti IRES, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ne consegue che il versamento a saldo delle imposte relativo: - al periodo ante liquidazione va effettuato entro il 31.3.2019; - al periodo post liquidazione va effettuato entro il 30.6.2019.
Pubblicata il: 09-10-2018Riscatto laurea figlio a carico e detrazione contributi previdenziali
Un genitore intende valutare il riscatto dei contributi previdenziali del corso di laurea a favore del figlio a carico, in quanto ancora in cerca di occupazione. In relazione a quanto pagato nel 2018 è possibile usufruire della deduzione ai fini IRPEF nel modello 730/2019? È previsto un importo
massimo agevolabile?
Come rammentato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, i contributi previdenziali versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare a carico sono: - detraibili ai sensi dei commi 4-bis, 5-bis e 5-ter dell’art. 2, D.Lgs. n. 184/97 se il familiare a carico è “inoccupato”, ossia, come precisato dall’INPS nella Circolare 11.3.2008, n. 9, se al momento della domanda non risulta essere mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata. In tal caso la detrazione del 19% è riconosciuta sull'intero importo versato (non è previsto alcun limite massimo); - deducibili ai sensi dell’art. 10, commi 1, lett. e) e 2, TUIR a titolo di contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, nel caso in cui il familiare a carico non rientri nella definizione di “inoccupato” di cui al punto precedente.
Pubblicata il: 25-09-2018Spese comprese / escluse bonus pubblicità
Le spese sostenute da un’impresa per l’inserzione pubblicitaria negli elenchi telefonici possono essere tenute in considerazione per la fruizione del “bonus pubblicità”?
La “Manovra Correttiva”, ha riconosciuto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo. Successivamente il “Collegato alla Finanziaria 2018”, ha: - esteso l’agevolazione agli enti non commerciali; - riconosciuto la spettanza del bonus anche relativamente alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “on line”. Il DPCM n. 90/2018, contenente le disposizioni attuative, ha individuato gli investimenti ammissibili / esclusi. In particolare, i giornali / periodici su cui è effettuata la pubblicità (agevolata) devono presentare le seguenti caratteristiche: - essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione; - avere un direttore responsabile. Nel caso proposto è necessario, quindi, verificare se l’elenco telefonico soddisfa le predette caratteristiche.
Pubblicata il: 25-09-2018Acquisto servizio da Livigno e comunicazione dati fatture
Un’impresa ha ricevuto una fattura da un albergo di Livigno, registrata fuori campo IVA (il gestore non è in possesso della partita IVA). Tale operazione va inserita nella comunicazione dati fatture? Se si, quali dati vanno comunicati considerato che il soggetto ha solo il codice fiscale?
Nella comunicazione dati fatture ricevute (DTR) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto e, in particolare, il “Codice identificativo della nazione”, ossia il codice dello Stato di residenza del cedente / prestatore ed il “Codice identificativo fiscale”, rappresentato dal relativo numero di partita IVA. Nel caso di specie, nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, per evitare lo scarto del file viene “suggerito” di riportare quale codice nazione “OO” e, quale codice identificativo fiscale, il codice fiscale del fornitore del servizio.
