Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1085 faq

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    Detrazione IRPEF 19% e spese palestra

    Domanda

    Le spese di iscrizione ad una palestra, su prescrizione del medico di base, per la cura di una specifica patologia è detraibile nel mod. REDDITI 2018?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, la spesa per l’iscrizione ad una palestra non è riconducibile tra le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le quali è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, ancorché accompagnata da un certificato medico di prescrizione di una specifica attività motoria. Infatti, tale attività, “anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, rientra in un generico ambito salutistico di cura del corpo, non riconducibile a un trattamento sanitario qualificato”.

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    Figlio a carico non studente (convivente)

    Domanda

    Un figlio di 27 anni, non studente, convivente con i genitori, che nel 2017 ha un reddito di circa € 2.500 (prestazione occasionale di € 500 + lavoro dipendente a tempo determinato da dicembre per circa € 2.000 lordi) deve essere considerato come un “altro” familiare a carico?

    Risposta

    Possono essere considerati familiari fiscalmente a carico i soggetti in possesso di un reddito complessivo pari o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 PF, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero, i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Questi ultimi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    Bonus mobili e manutenzione straordinaria pertinenza

    Domanda

    È possibile usufruire del bonus mobili anche se l’intervento di recupero edilizio è effettuato su una pertinenza dell’abitazione principale?

    Risposta

    Il c.d. “bonus mobili”, introdotto dal DL n. 63/2013, consente al contribuente che usufruisce della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di beneficiare di un’ulteriore detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all'arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. In merito all'agevolazione in esame va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, specifica che la stessa “spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate”.

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    Detrazione IRPEF 19% e spese di laser terapia

    Domanda

    Sono detraibili nel mod. REDDITI 2018 le spese sostenute per sedute di laser terapia?

    Risposta

    Come disposto dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF pari al 19% in relazione alle spese sanitarie sostenute, per la parte che eccede € 129,11. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, nell'ambito delle spese in esame sono ricomprese anche quelle di assistenza infermieristica e riabilitativa, tra cui quelle per laser terapia. In particolare, la spesa deve essere documentata tramite ricevuta fiscale / fattura, anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Se la fattura è rilasciata da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione è necessaria l’attestazione che la stessa è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.

    Pubblicata il: 05-06-2018

    Oggetto

    Nuova disciplina IVA Svizzera ed esportazione dall’Italia

    Domanda

    Le cessioni di beni ad un’impresa svizzera da parte di una società italiana tramite un’esportazione sono soggette alle nuove regole IVA in vigore in Svizzera (richiesta partita IVA)?

    Risposta

    La risposta è negativa. La normativa IVA svizzera prevede l’applicazione dell’imposta alle seguenti operazioni: − prestazioni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero); − acquisti di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto); − importazioni di beni (imposta sull'importazione). La qualifica di soggetto passivo è assunta da chiunque eserciti un’impresa ed esegua prestazioni sul territorio svizzero o ivi ha sede / domicilio / stabilimento. È prevista l’esenzione dall'assoggettamento ad IVA per i soggetti che realizzano sul territorio svizzero e all'estero un volume d’affari inferiore a 100.000 franchi svizzeri (le imprese estere con un volume d’affari realizzato “in tutto il mondo” superiore al predetto limite sono interessate alle nuove regole in vigore dall'1.1.2018). Considerato quanto sopra, le cessioni con partenza dei beni fuori dal territorio svizzero (ad esempio, esportazioni con partenza di beni dall'Italia) non sono interessate alle nuove regole che impongono agli operatori l’apertura della partita IVA in Svizzera, in quanto assoggettate ad IVA in Svizzera quali importazioni.