Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1085 faq

    Pubblicata il: 18-07-2018

    Oggetto

    Acquisto carburante dall’1.7.2018 con pagamenti tracciati

    Domanda

    A seguito del differimento al 31.12.2018 dell’utilizzo della carta carburante è possibile, come disposto dall’art. 1, comma 3-bis, DPR n. 444/97, non provvedere alla compilazione della carta effettuando gli acquisti con mezzi tracciabili?

    Risposta

    Come disposto dall'art. 1, comma 3-bis, DPR n. 444/97 “i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari … non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”. Nell'ambito della Circolare 9.11.2012, n. 42/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la citata disposizione “esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta”. Nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E la stessa Agenzia ha riconosciuto la possibilità di adottare la predetta modalità in corso d’anno, evidenziando che “l’esclusività nelle modalità di certificazione di tali operazioni – che deve ritenersi comunque necessaria – non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d’anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Ciò, purché, a partire da tale momento – verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’Iva –, le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate «esclusivamente» mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.” Considerato quanto sopra si ritiene possibile alla luce della necessità di utilizzare mezzi tracciati per l’acquisto di carburante, non compilare la carta carburante dall'1.7.2018, ancorchè in precedenza i rifornimenti siano stati effettuati anche in contante. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire se l’esonero dalla tenuta della carta carburante possa essere esteso anche in caso di utilizzo degli ulteriori mezzi di pagamento tracciati riconosciuti dalla stessa nel Provvedimento 4.4.2018 (ad esempio, bonifico bancario).

    Pubblicata il: 18-07-2018

    Oggetto

    Mancata opzione semplificata per cassa e mod. IVA 2018 integrativo

    Domanda

    Per alcune ditte in contabilità semplificata è stato riscontrato che il mod. IVA 2018 è stato spedito senza l’opzione di rigo VO26. È possibile inviare una dichiarazione integrativa beneficiando del ravvedimento operoso?

    Risposta

    La risposta è positiva. Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 27.8.98, n. 209/E la comunicazione dell’opzione tramite la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) “riveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai fini sostanziali della scelta operata” dal contribuente. In caso di mancata comunicazione nel mod. IVA dell’opzione esercitata, per la quale va fatto riferimento al comportamento concludente adottato dal contribuente, è applicabile la sanzione ex art. 8, D.Lgs. n. 471/97 riguardante le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione, in quanto … omettendo la comunicazione, non verrebbe fornito un elemento prescritto per il compimento dei controlli”. La sanzione di riferimento di cui al comma 1 del citato art. 8, risulta pari a € 250. Posto che il mod. IVA 2018 doveva essere presentato entro il 30.4.2018, nel caso di specie è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/9 ex art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/97, versando quindi € 27,78 (codice tributo “8911”).

    Pubblicata il: 03-07-2018

    Oggetto

    Compensazione IRPEF e visto di conformitĂ 

    Domanda

    Una ditta individuale dispone di un credito IRPEF scaturente dal modello REDDITI 2018 PF superiore a € 5.000 per il cui utilizzo in compensazione è richiesto il visto di conformità. Il contribuente intende utilizzare detto credito per il versamento dell’IVA del mese di luglio. A tal fine il contribuente è tenuto, analogamente a quanto richiesto ai fini IVA, a presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi?

    Risposta

    Per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti tributari di importo superiore a € 5.000 è richiesta l’apposizione del visto di conformitĂ  alla dichiarazione annuale dai quali scaturiscono. Per effetto di quanto previsto dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 è possibile soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (istanza trimestrale). Tale previsione non trova applicazione per i crediti derivanti dal modello REDDITI (credito IRPEF / IRES / addizionali, ecc.) che possono essere utilizzati dall'1.1 dell’anno successivo a quello di maturazione, anche prima della presentazione della dichiarazione sulla quale è apposto il visto. Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E, “a differenza di quanto previsto per i crediti iva di importo superiore ai 5.000 euro - per i quali la disposizione prevede che la compensazione ÂŤpuò essere effettuata a partire dal giorno dieci del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emergeÂť – la norma … art. 1, comma 574, Finanziaria 2014 non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione”. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente può utilizzare il credito IRPEF 2017 per il versamento dell’IVA della liquidazione del mese di luglio ancorchĂŠ il mod. REDDITI 2018 PF sarĂ  presentato entro il 31.10.2018.

    Pubblicata il: 03-07-2018

    Oggetto

    Acquisto di GPL e utilizzo mezzi di pagamento tracciabili

    Domanda

    Gli acquisti di GPL e metano sono esclusi dall'utilizzo, a decorrere dall’1.7.2018, della fattura elettronica. A tale esclusione si associa anche la possibilità di pagare il rifornimento ancora in contanti?

    Risposta

    La Finanziaria 2018, dall’1.7.2018 obbliga all'utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha precisato che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Sono pertanto escluse dall'obbligo di fattura elettronica, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Come specificato dalla stessa Agenzia, per le “cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione” l’obbligo della fattura elettronica decorrerà comunque dall’1.1.2019. Tali spese potranno essere documentate, al fine di consentirne la detrazione dell’IVA / deduzione del costo, “con le modalità finora in uso”, ossia tramite la carta carburante nonché facoltativamente mediante fattura elettronica. La Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati gli strumenti “tracciabili” individuati dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.4.2018. Ne consegue che gli acquisti di GPL e metano, pur essendo esclusi dall’utilizzo della fattura elettronica, non potranno essere pagati in contanti. Va evidenziato che con il recente DL n. 79/2018 è stata disposta la proroga all’1.1.2019 dell’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Fino al 31.12.2018 è possibile continuare ad utilizzare la carta carburante nel rispetto dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018.

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    DeducibilitĂ  previdenza complementare del coniuge

    Domanda

    Un pensionato, con il coniuge a carico, continua ad esercitare la propria attività professionale e, dal 2018, ha adottato il regime forfetario. Lo stesso può continuare a dedurre la polizza di previdenza complementare stipulata dalla moglie?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Il contribuente può dedurre i contributi relativi alla polizza di previdenza complementare del coniuge a carico dal proprio reddito complessivo (nel caso di specie, dalla pensione / altri redditi), previa indicazione nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF, entro il limite di € 5.164,57 come previsto dagli artt. 10, lett. e-bis), TUIR e 8, D.Lgs. n. 252/2005.