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Pubblicata il: 31-07-2018
Spese trasporto / montaggio e âbonus mobiliâ
Per la determinazione del âbonus mobiliâ di rigo RP57 del mod. REDDITI 2018 PF è possibile conteggiare anche le spese di trasporto / montaggio indicate in fattura?
Lâart. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ha introdotto una specifica detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per lâacquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare la spesa agevolabile per lâacquisto di detti beni (nel limite massimo di ⏠10.000, a prescindere dalla spesa sostenuta per gli interventi edilizi âpropedeuticiâ) assumono rilevanza anche le relative spese di trasporto / montaggio. Si rammenta che per fruire del âbonus mobiliâ in esame: - per le spese di arredo sostenute dal 2017 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2016; - le spese devono essere pagate nel rispetto delle consuete regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ossia con bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario, partita IVA / codice fiscale del fornitore, ovvero mediante lâutilizzo di carte di credito / debito.
Pubblicata il: 31-07-2018Detrazione contributo riconoscimento laurea estera
Nell'ambito delle spese universitarie per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% può essere ricompreso il contributo pagato ad unâUniversitĂ pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero?
La risposta è negativa. Nella Circolare 1.7.2010, n. 39/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano tra le âspese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitariaâ, per le quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, i contributi versati ad unâUniversitĂ pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero.
Pubblicata il: 31-07-2018Detrazione acquisto addolcitore dâacqua
Ă possibile considerare lâinstallazione di un addolcitore dâacqua quale intervento di manutenzione straordinaria ed usufruire della relativa detrazione IRPEF del 50%?
La risposta è positiva. In considerazione del fatto che, per gli interventi di manutenzione, la detrazione IRPEF del 50% è riconosciuta: - sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie, se interessano le parti comuni; - soltanto per le manutenzioni straordinarie, se riguardano le singole unitĂ abitative; nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E lâAgenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di installazione di âaddolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioniâ, è possibile usufruire della detrazione in esame soltanto nel caso in cui âlâinstallazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dellâabitazione e/o degli impianti relativiâ.
Pubblicata il: 31-07-2018Rateizzazione spese mediche
Avendo sostenuto nel 2017 spese sanitarie per circa ⏠20.000, nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF è possibile portare lâintera somma in detrazione in unâunica soluzione oppure bisogna ripartirla in 4 rate?
Come disposto dallâart. 15, comma 1, lett. c), TUIR e specificato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2018 PF, la detrazione IRPEF del 19% relativa alle spese sanitarie indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo, se lâammontare delle spese sostenute è superiore complessivamente a ⏠15.493,71. A tal fine, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E, il superamento del predetto limite va verificato considerando lâammontare complessivo delle spese sostenute âe prescindendo ⌠dalla considerazione della soglia di franchigiaâ pari a ⏠129,11. Merita evidenziare che la scelta per la rateizzazione (irrevocabile) va operata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi barrando lâapposita casella, comune ai predetti righi RP1, RP2 e RP3, presente a campo 1 di rigo RP15. In tal caso nel campo 2 del predetto rigo RP15 va riportato lâammontare della rata da imputare al periodo dâimposta di riferimento (nel caso di specie, la rata deducibile nel 2017).
Pubblicata il: 18-07-2018Trasformazione srl in snc e imputazione quote plusvalenze
A fine novembre 2017 una srl si è trasformata in snc. Nel mod. UNICO 2016 SC la srl aveva rateizzato in 5 quote una plusvalenza patrimoniale realizzata nel 2015 (non di rilevante importo). La quota relativa al 2017 va imputata in parte alla srl e in parte alla snc in base alla durata
dellâesercizio?
Come disposto dallâart. 86, comma 4, TUIR le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni possono essere rateizzate in quote costanti nellâesercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Dalla data di efficacia della trasformazione si verifica lâindividuazione di 2 (autonomi) periodi dâimposta: - il periodo ante-trasformazione e - il periodo post-trasformazione. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 âle plusvalenze concorrono a formare reddito per lâintero ammontare nel periodo dâimposta in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ⌠a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo dâimposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ. Inoltre, con riferimento alla compilazione di rigo RF7 le stesse istruzioni evidenziano che âva indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dellâesercizio, delle plusvalenze realizzate ⌠oggetto di rateazione in precedenti periodi dâimposta.â Considerato quanto sopra è possibile concludere che la societĂ deve imputare in ogni periodo dâimposta infrannuale una distinta quota della plusvalenza realizzata e rateizzata dal 2015 (nel periodo ante-trasformazione, quale srl, la terza quota, nel periodo post-trasformazione, quale snc, la quarta quota).
