Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Spese trasporto / montaggio e “bonus mobili”

    Domanda

    Per la determinazione del “bonus mobili” di rigo RP57 del mod. REDDITI 2018 PF è possibile conteggiare anche le spese di trasporto / montaggio indicate in fattura?

    Risposta

    L’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ha introdotto una specifica detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare la spesa agevolabile per l’acquisto di detti beni (nel limite massimo di € 10.000, a prescindere dalla spesa sostenuta per gli interventi edilizi “propedeutici”) assumono rilevanza anche le relative spese di trasporto / montaggio. Si rammenta che per fruire del “bonus mobili” in esame: - per le spese di arredo sostenute dal 2017 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2016; - le spese devono essere pagate nel rispetto delle consuete regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ossia con bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario, partita IVA / codice fiscale del fornitore, ovvero mediante l’utilizzo di carte di credito / debito.

    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Detrazione contributo riconoscimento laurea estera

    Domanda

    Nell'ambito delle spese universitarie per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% può essere ricompreso il contributo pagato ad un’Università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero?

    Risposta

    La risposta è negativa. Nella Circolare 1.7.2010, n. 39/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano tra le “spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, per le quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, i contributi versati ad un’Università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero.

    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Detrazione acquisto addolcitore d’acqua

    Domanda

    È possibile considerare l’installazione di un addolcitore d’acqua quale intervento di manutenzione straordinaria ed usufruire della relativa detrazione IRPEF del 50%?

    Risposta

    La risposta è positiva. In considerazione del fatto che, per gli interventi di manutenzione, la detrazione IRPEF del 50% è riconosciuta: - sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie, se interessano le parti comuni; - soltanto per le manutenzioni straordinarie, se riguardano le singole unità abitative; nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di installazione di “addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni”, è possibile usufruire della detrazione in esame soltanto nel caso in cui “l’installazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi”.

    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Rateizzazione spese mediche

    Domanda

    Avendo sostenuto nel 2017 spese sanitarie per circa € 20.000, nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF è possibile portare l’intera somma in detrazione in un’unica soluzione oppure bisogna ripartirla in 4 rate?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR e specificato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2018 PF, la detrazione IRPEF del 19% relativa alle spese sanitarie indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo, se l’ammontare delle spese sostenute è superiore complessivamente a € 15.493,71. A tal fine, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E, il superamento del predetto limite va verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute “e prescindendo … dalla considerazione della soglia di franchigia” pari a € 129,11. Merita evidenziare che la scelta per la rateizzazione (irrevocabile) va operata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi barrando l’apposita casella, comune ai predetti righi RP1, RP2 e RP3, presente a campo 1 di rigo RP15. In tal caso nel campo 2 del predetto rigo RP15 va riportato l’ammontare della rata da imputare al periodo d’imposta di riferimento (nel caso di specie, la rata deducibile nel 2017).

    Pubblicata il: 18-07-2018

    Oggetto

    Trasformazione srl in snc e imputazione quote plusvalenze

    Domanda

    A fine novembre 2017 una srl si è trasformata in snc. Nel mod. UNICO 2016 SC la srl aveva rateizzato in 5 quote una plusvalenza patrimoniale realizzata nel 2015 (non di rilevante importo). La quota relativa al 2017 va imputata in parte alla srl e in parte alla snc in base alla durata
    dell’esercizio?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 86, comma 4, TUIR le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni possono essere rateizzate in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Dalla data di efficacia della trasformazione si verifica l’individuazione di 2 (autonomi) periodi d’imposta: - il periodo ante-trasformazione e - il periodo post-trasformazione. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 “le plusvalenze concorrono a formare reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni … a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”. Inoltre, con riferimento alla compilazione di rigo RF7 le stesse istruzioni evidenziano che “va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate … oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.” Considerato quanto sopra è possibile concludere che la società deve imputare in ogni periodo d’imposta infrannuale una distinta quota della plusvalenza realizzata e rateizzata dal 2015 (nel periodo ante-trasformazione, quale srl, la terza quota, nel periodo post-trasformazione, quale snc, la quarta quota).