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Pubblicata il: 03-01-2019
Fattura emessa nel 2018 e passaggio al regime forfetario nel 2019
Un ingegnere “passa” al regime forfetario dal 2019, avendo percepito nel 2018 compensi per € 58.000 e non avendo altre ipotesi di incompatibilità. In data 20.12.2018 ha emesso ad Alfa srl una parcella per prestazioni per € 5.000 + IVA (€ 1.144) con indicazione della ritenuta alla fonte (€ 1.000) per un importo netto da corrispondere pari a € 5.144. Tale somma non è stata incassata entro il 31.12.2018. Quale comportamento deve tenere il professionista in relazione a tale parcella a seguito del passaggio al regime forfetario?
La fattispecie prospettata, che risulta frequente considerato l’innalzamento del limite dei compensi a seguito delle modifiche alla disciplina del regime forfetario, va esaminata distinguendo il comportamento ai fini IVA e ai fini della ritenuta alla fonte. Ai fini IVA il momento impositivo si verifica alla data di emissione della parcella e pertanto la parcella non va modificata, ancorché incassata nel 2019. L’IVA risulta esigibile per il professionista / detraibile per il committente nel 2018. Ai fini della ritenuta alla fonte invece, considerato che in base all’art. 1, comma 67, Finanziaria 2015 i contribuenti forfetari non subiscono la ritenuta d’acconto, l’importo da incassare da parte del professionista non va decurtato della ritenuta e pertanto risulta pari a € 6.144. Per consentire al committente di non operare la ritenuta, è necessario che l’ingegnere comunichi al proprio cliente, prima del pagamento, l’adozione dall'1.1.2019 del regime forfetario e che pertanto la ritenuta non deve essere operata.
Pubblicata il: 18-12-2018Fatturazione elettronica e rilascio ricevuta fiscale
Considerando la tempistica concessa per l’emissione della fattura elettronica, cosa dovrà / potrà rilasciare dall'1.1.2019 un ristorante / esercizio al dettaglio ai clienti che richiedono la fattura?
Merita innanzitutto evidenziare che in base al comma 2 dell’art. 3, DPR n. 696/96 non è obbligatoria l’emissione / rilascio dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale qualora sia emessa la fattura di cui all’art. 21, comma 1, DPR n. 633/72. Come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 4.4.97, n. 97/E “dall'interpretazione sistematica sia della norma di delega che di quella delegata e da preminenti valutazioni di cautela fiscale consegue che è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell'ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione”. Appare chiaro che quanto sopra esposto può risultare di difficile attuazione a seguito delle nuove disposizioni in vigore dall'1.1.2019 in materia di fatturazione elettronica. Non si ritiene possibile che il cliente esca dal locale senza alcun documento. In tale contesto è quindi opportuno che intervenga l’Agenzia delle Entrate a chiarire cosa rilasciare al cliente (che richiede la fattura), anche al fine di “superare” i controlli / verifiche (eventuali) all'esterno del locale. A tal fine potrebbe essere proposto il rilascio di uno scontrino / ricevuta “di cortesia” sul quale riportare l’annotazione che per l’operazione ivi indicata la fattura è emessa in formato elettronico. Nel caso in cui il cliente sia non titolare di partita IVA, l’esercente dovrà rilasciare un documento analogico (carta / pdf) in cui va espressamente indicato “Copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell’Agenzia delle Entrate”.
Pubblicata il: 05-12-2018Fattura elettronica differita e conservazione ddt
Appurato che anche dall'1.1.2019 è possibile continuare ad emettere le fatture differite, i ddt di riferimento “richiamati” nella fattura elettronica devono essere conservati elettronicamente come la relativa fattura?
La risposta è negativa. Nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture non si estende anche ai ddt (cartacei / analogici) riportati nel file xml. È quindi possibile continuare a conservare gli stessi in formato cartaceo / analogico.
Pubblicata il: 05-12-2018Agenti di assicurazione e fattura elettronica
Un agente di assicurazione ad oggi non emette alcuna fattura alla compagnia assicurativa per le provvigioni (esenti) di sua spettanza, a seguito dell’opzione prevista dall'art. 36-bis, DPR n. 633/72. Dall'1.1.2019 deve emettere fattura elettronica ancorché esente IVA?
La risposta è negativa. L’introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’emissione della fattura in modalità elettronica non determina nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Quindi, se fino al 31.12.2018 l’agente di assicurazione non ha emesso fatture (cartacee) a seguito dell’opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis, DPR n. 633/72, anche successivamente a tale data continuerà a non emettere fatture (elettroniche).
Pubblicata il: 05-12-2018Detrazione IVA fatture 2018 ricevute a gennaio 2019
Relativamente alle fatture (cartacee) datate dicembre 2018 ricevute a gennaio 2019 la relativa IVA potrà essere detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2018, con le opportune annotazioni nel registro IVA degli acquisti?
L’art. 14, DL n. 119/2018 consente, a decorrere dal 24.10.2018, di detrarre entro il termine della liquidazione periodica l’IVA relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale possibilità è preclusa per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la detrazione è ancorata al mese di ricevimento. Così, con riferimento al caso di specie, l’IVA delle fatture datate dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019 potrà essere detratta, previa annotazione, nella liquidazione di gennaio.
