Hai cercato: - trovate: 1085 faq
-
Pubblicata il: 11-09-2018
ContabilitĂ semplificata âper cassaâ e scomputo ritenute dâacconto subite
Un artigiano in contabilitĂ semplificata per cassa ha optato per il metodo del c.d. âregistrato = incassatoâ. A dicembre 2017 ha emesso una fattura ad un cliente che beneficia della detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico. Il relativo ricavo concorre alla formazione del reddito del 2017. Il cliente non è riuscito a pagare la fattura entro il 31.12.2017. La fattura risulta incassata con bonifico bancario a gennaio 2018. La ritenuta operata dalla banca può essere scomputata nel modello REDDITI 2018 o bisogna attendere il modello REDDITI 2019?
All'atto dellâaccreditamento del bonifico relativo a spese per le quali lâordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico, le banche / Poste sono tenute ad operare una ritenuta alla fonte nella misura dellâ8%. In base all'art. 22, comma 1, TUIR se la ritenuta è operata nell'anno successivo a quello di competenza del reddito, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, lo scomputo può essere effettuato alternativamente dall'imposta relativa al periodo di competenza del reddito (2017) ovvero nel quale è stata operata la ritenuta (2018). Quindi, nel caso di specie: - ancorchĂŠ lâincasso sia intervenuto nel 2018 il ricavo concorre, in base al metodo del c.d. âregistrato = incassatoâ, alla formazione del reddito 2017; - la ritenuta operata dalla banca a gennaio 2018 può essere giĂ scomputata dall'IRPEF 2017, ossia nell'ambito del modello REDDITI 2018 PF.
Pubblicata il: 11-09-2018Rimborso credito IRPEF e visto di conformitĂ
Intendendo richiedere a rimborso una parte del credito IRPEF 2017, è necessaria lâapposizione del visto di conformitĂ alla dichiarazione dei redditi?
Il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (⏠5.000), diversi dall'IVA, oltre il quale è necessario apporre il visto di conformitĂ alla dichiarazione riguarda esclusivamente la compensazione nel modello F24. Per il rimborso del credito IRPEF non è quindi necessaria lâapposizione del visto al modello REDDITI 2018 PF, a prescindere dall'importo richiesto.
Pubblicata il: 03-09-2018Utilizzo credito IRES 2017 e mod. REDDITI 2018 con visto di conformitĂ
La Alfa srl ha chiuso il modello REDDITI 2018 con un credito IRES di ⏠28.000, utilizzato per compensare il primo acconto IRES 2018 pari a ⏠25.700. Il modello REDDITI 2018 va presentato con il visto di conformità ?
La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che per lâutilizzo in compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) è richiesta lâapposizione sulla dichiarazione del visto di conformitĂ se lâimporto utilizzato è superiore ad un determinato limite. In merito si rammenta che con lâart. 3, DL n. 50/2017, c.d. âManovra correttivaâ, il Legislatore ha ridotto, a decorrere dal 24.4.2017, da ⏠15.000 a ⏠5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformitĂ . Lâobbligo in esame riguarda esclusivamente lâutilizzo dei crediti in compensazione âorizzontaleâ. Al fine di individuare le fattispecie che non danno luogo a compensazione orizzontale può farsi riferimento all'elenco, fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E, dei codici tributo relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo modello F24 con specifici codici tributo a debito, originano una compensazione âverticaleâ, con conseguente esclusione dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. CosĂŹ, ad esempio, costituisce compensazione âverticaleâ, lâutilizzo del credito IRES a saldo (codice tributo â2003â) per il versamento degli acconti IRES (codici tributo â2001â e â2002â). Di conseguenza, nel caso di specie, la compensazione del credito IRES 2017 con il primo acconto IRES 2018, costituendo compensazione verticale, non comporta lâobbligo di apporre il visto di conformitĂ al modello REDDITI 2018 SC.
Pubblicata il: 03-09-2018Fatture emesse fino al 14.7.2018 e applicazione split payment
Un architetto ha emesso in data 2.7.2018 ad un Comune una fattura per il primo acconto che gli spetta per un progetto con lâIVA a carico dellâente pubblico in applicazione dello split payment. PoichĂŠ la fattura non è stata ancora incassata, è necessario emettere una nuova fattura con
applicazione dellâIVA a seguito della soppressione dello split payment, ad opera del c.d. âDecreto DignitĂ â, a decorrere dal 14.7.2018?
La risposta è negativa. Con lâintroduzione del nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 ad opera del DL n. 87/2018, c.d. âDecreto DignitĂ â è stato âripristinatoâ lâesonero dall'applicazione dello split payment ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo dâacconto / dâimposta ex art. 25, DPR n. 600/73. Considerato che tale novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018, per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua a trovare applicazione ancorchĂŠ a tale data non sia stato ancora effettuato il relativo pagamento.
Pubblicata il: 03-09-2018C/c esteri e compilazione quadro RW
Due coniugi (il primo di nazionalitĂ italiana, il secondo francese) dispongono di due distinti c/c presso una banca francese. Il saldo al 31.12.2017 dei due c/c è modesto (circa ⏠4.000 il primo, circa ⏠3.000 il secondo). Ă necessario compilare il quadro RW del modello REDDITI 2018 PF e versare lâIVAFE in quanto la somma dei c/c supera ⏠5.000?
In base all'art. 4, DL n. 167/90 le persone fisiche residenti in Italia che possiedono investimenti all'estero devono compilare il quadro RW contenuto nel modello REDDITI. La compilazione di tale quadro è richiesta ai fini: - dellâassolvimento dellâobbligo di monitoraggio fiscale, che comunque, come disposto dal comma 3 del citato art. 4 e precisato nelle istruzioni al quadro RW del modello REDDITI 2018 PF, ânon sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo dâimposta non sia superiore a 15.000 euro; - della liquidazione dellâIVIE / IVAFE. Questâultima risulta dovuta nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) sia superiore a ⏠5.000. Di conseguenza, lâobbligo o meno di compilazione del quadro RW non è collegato al valore del c/c al 31.12 bensĂŹ, con riferimento all'obbligo di monitoraggio fiscale, al âpiccoâ di disponibilitĂ raggiunto durante lâanno e con riferimento all'IVAFE, al valore medio di giacenza. CosĂŹ, ad esempio, la presenza di piĂš c/c e/o depositi bancari: - di valore masssimo complessivo non superiore alla âsogliaâ di ⏠15.000; - con un valore medio di giacenza complessivo (pro quota) superiore a ⏠5.000; non è rilevante ai fini del monitoraggio fiscale ma richiede il versamento dellâIVAFE e determina quindi lâobbligo di compilazione del quadro RW. Con riferimento al caso di specie: - lâassolvimento dellâobbligo di monitoraggio fiscale richiede la verifica del âpiccoâ raggiunto dai due c/c nel corso del 2017; - il versamento dellâIVAFE richiede la verifica della giacenza media dei due c/c nel 2017.
