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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Condominio e ricezione fatture elettroniche

    Domanda

    Un condominio, in possesso del solo codice fiscale, deve comunicare ai propri fornitori il codice destinatario per poter ricevere le fatture elettroniche?

    Risposta

    Il condominio, non essendo titolare di partita IVA, va considerato quale “soggetto privato” e pertanto il cedente / prestatore tenuto ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso deve: − indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all'identificativo fiscale dell’acquirente / committente; − riportare quale “Codice destinatario” il codice convenzionale “0000000”; − inviare la fattura tramite SdI; − consegnare al condominio, in formato cartaceo, una copia della fattura elettronica trasmessa. Il condominio può “rifiutare” la copia cartacea e scaricare la fattura elettronica dall'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, considerate le modifiche apportate dall'Agenzia al Provvedimento che fissa le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche …” per il rispetto della Normativa Privacy: fino - al 2.7.2019 i dati delle fatture elettroniche saranno consultabili a richiesta dagli interessati (acquirente / committente, cedente / prestatore ovvero intermediario abilitato delegato); successivamente, - i dati completi saranno consultabili / acquisibili dall'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate soltanto previa “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” tramite l’apposita funzione (a disposizione a decorrere dal 3.5.2019). I soggetti che non aderiranno a tale servizio, tramite la citata area riservata potranno consultare i dati delle fatture senza le informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni / servizi fatturati. Il condominio può comunque scegliere di fornire un indirizzo PEC o un codice destinatario ai propri fornitori per il recapito della fattura elettronica, ad esempio, presso l’amministratore.

    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Imprese di pompe funebri e fatturazione elettronica

    Domanda

    È possibile beneficiare dell’esonero dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche da parte delle imprese di pompe funebri, considerando che, come i medici, sono obbligate all'invio dei dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata?

    Risposta

    L’art. 10-bis, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, modificato dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, dispone che, limitatamente al 2019, i soggetti (farmacie / parafarmacie, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, medici, odontoiatri, ecc.) tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Come disposto dall'art. 2, DM 13.1.2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le spese funebri devono essere comunicate, direttamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito software “Comunicazione Spese funebri”. Di conseguenza, poiché le imprese di pompe funebri inviano i dati direttamente all'Agenzia delle Entrate e non tramite il Sistema Tessera Sanitaria, le stesse non possono beneficiare dell’esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Fatturazione elettronica e registrazione Codice destinatario

    Domanda

    È possibile abbinare più Codici destinatario allo stesso contribuente?

    Risposta

    La risposta è negativa. Per ogni contribuente, ossia in abbinamento a ciascuna partita IVA, è possibile registrare presso l’Agenzia delle Entrate un solo “indirizzo telematico” (Codice destinatario / indirizzo PEC).

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Fattura differita ed attenuazione regime sanzionatorio

    Domanda

    La possibilità di emettere fattura entro la liquidazione IVA del periodo è prevista anche nel caso di una fattura differita o solo nel caso di fattura immediata?

    Risposta

    La previsione normativa contenuta nell'art. 10, DL n. 119/2018 relativamente all'attenuazione delle sanzioni (in particolare, non sanzionabilità dell’emissione della fattura elettronica entro il termine della liquidazione IVA periodica), non fa riferimento ad uno specifico tipo di fattura. Pertanto la stessa trova applicazione sia per fatture immediate che per quelle differite.

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Passaggio al regime forfetario da parte di un soggetto con IVA “per cassa”

    Domanda

    Un soggetto in contabilità semplificata che applica il regime dell’IVA esigibile “per cassa” può passare al regime forfettario? In caso di risposta positiva, come vanno gestite ai fini IVA le fatture emesse / ricevute che saranno incassate / pagate dopo tale passaggio?

    Risposta

    Va evidenziato innanzitutto che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.11.2012, n. 44/E, l’opzione per il regime IVA “per cassa” ex art. 32-bis, DL n. 83/2012 vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d’affari con la conseguente cessazione dello stesso. Inoltre, come disposto dall'art. 1, comma 62, Finanziaria 2015 e ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, in caso di passaggio dal regime IVA ordinario al regime forfetario, per le operazioni con IVA ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti nei confronti dello Stato e degli altri enti ex art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, i soggetti forfetari devono tener conto dell’imposta relativa a tali operazioni nella dichiarazione relativa all'ultimo anno di applicazione dell’IVA nei modi ordinari anche se non si è ancora verificata l’esigibilità. Ciò interessa anche le fatture emesse in applicazione dell’IVA “per cassa” di cui al citato art. 32-bis. È altresì riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati durante tale regime ancorché gli stessi non siano stati pagati. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente, sussistendone i presupposti, può passare al regime forfetario qualora sia decorso il vincolo minimo triennale. L’adozione del regime forfetario dal 2019 richiede di considerare nella dichiarazione relativa al 2018 (ultimo anno di applicazione dell’IVA nei modi ordinari), ossia nel modello IVA 2019: − l’IVA a debito delle citate fatture ancorché non si sia verificata l’esigibilità (pagamento del cliente); − l’IVA a credito degli acquisti ancorché non ancora pagati.