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Pubblicata il: 18-07-2018
Trasformazione srl in snc e imputazione quote plusvalenze
A fine novembre 2017 una srl si è trasformata in snc. Nel mod. UNICO 2016 SC la srl aveva rateizzato in 5 quote una plusvalenza patrimoniale realizzata nel 2015 (non di rilevante importo). La quota relativa al 2017 va imputata in parte alla srl e in parte alla snc in base alla durata
dellâesercizio?
Come disposto dallâart. 86, comma 4, TUIR le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni possono essere rateizzate in quote costanti nellâesercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Dalla data di efficacia della trasformazione si verifica lâindividuazione di 2 (autonomi) periodi dâimposta: - il periodo ante-trasformazione e - il periodo post-trasformazione. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 âle plusvalenze concorrono a formare reddito per lâintero ammontare nel periodo dâimposta in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ⌠a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo dâimposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quartoâ. Inoltre, con riferimento alla compilazione di rigo RF7 le stesse istruzioni evidenziano che âva indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dellâesercizio, delle plusvalenze realizzate ⌠oggetto di rateazione in precedenti periodi dâimposta.â Considerato quanto sopra è possibile concludere che la societĂ deve imputare in ogni periodo dâimposta infrannuale una distinta quota della plusvalenza realizzata e rateizzata dal 2015 (nel periodo ante-trasformazione, quale srl, la terza quota, nel periodo post-trasformazione, quale snc, la quarta quota).
Pubblicata il: 18-07-2018Acquisto carburante dallâ1.7.2018 con pagamenti tracciati
A seguito del differimento al 31.12.2018 dellâutilizzo della carta carburante è possibile, come disposto dallâart. 1, comma 3-bis, DPR n. 444/97, non provvedere alla compilazione della carta effettuando gli acquisti con mezzi tracciabili?
Come disposto dall'art. 1, comma 3-bis, DPR n. 444/97 âi soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari ⌠non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamentoâ. Nell'ambito della Circolare 9.11.2012, n. 42/E lâAgenzia delle Entrate ha specificato che la citata disposizione âesonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo dâimpostaâ. Nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E la stessa Agenzia ha riconosciuto la possibilitĂ di adottare la predetta modalitĂ in corso dâanno, evidenziando che âlâesclusivitĂ nelle modalitĂ di certificazione di tali operazioni â che deve ritenersi comunque necessaria â non pregiudica la possibilitĂ , per il contribuente, di passare in corso dâanno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Ciò, purchĂŠ, a partire da tale momento â verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dellâIva â, le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate ÂŤesclusivamenteÂť mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.â Considerato quanto sopra si ritiene possibile alla luce della necessitĂ di utilizzare mezzi tracciati per lâacquisto di carburante, non compilare la carta carburante dall'1.7.2018, ancorchè in precedenza i rifornimenti siano stati effettuati anche in contante. Ă opportuno che lâAgenzia delle Entrate intervenga a chiarire se lâesonero dalla tenuta della carta carburante possa essere esteso anche in caso di utilizzo degli ulteriori mezzi di pagamento tracciati riconosciuti dalla stessa nel Provvedimento 4.4.2018 (ad esempio, bonifico bancario).
Pubblicata il: 18-07-2018Mancata opzione semplificata per cassa e mod. IVA 2018 integrativo
Per alcune ditte in contabilitĂ semplificata è stato riscontrato che il mod. IVA 2018 è stato spedito senza lâopzione di rigo VO26. Ă possibile inviare una dichiarazione integrativa beneficiando del ravvedimento operoso?
La risposta è positiva. Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 27.8.98, n. 209/E la comunicazione dellâopzione tramite la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) âriveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai fini sostanziali della scelta operataâ dal contribuente. In caso di mancata comunicazione nel mod. IVA dellâopzione esercitata, per la quale va fatto riferimento al comportamento concludente adottato dal contribuente, è applicabile la sanzione ex art. 8, D.Lgs. n. 471/97 riguardante le âviolazioni relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione, in quanto ⌠omettendo la comunicazione, non verrebbe fornito un elemento prescritto per il compimento dei controlliâ. La sanzione di riferimento di cui al comma 1 del citato art. 8, risulta pari a ⏠250. Posto che il mod. IVA 2018 doveva essere presentato entro il 30.4.2018, nel caso di specie è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/9 ex art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/97, versando quindi ⏠27,78 (codice tributo â8911â).
Pubblicata il: 03-07-2018Compensazione IRPEF e visto di conformitĂ
Una ditta individuale dispone di un credito IRPEF scaturente dal modello REDDITI 2018 PF superiore a ⏠5.000 per il cui utilizzo in compensazione è richiesto il visto di conformitĂ . Il contribuente intende utilizzare detto credito per il versamento dellâIVA del mese di luglio. A tal fine il contribuente è tenuto, analogamente a quanto richiesto ai fini IVA, a presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi?
Per lâutilizzo in compensazione âorizzontaleâ dei crediti tributari di importo superiore a ⏠5.000 è richiesta lâapposizione del visto di conformitĂ alla dichiarazione annuale dai quali scaturiscono. Per effetto di quanto previsto dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, lâutilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a ⏠5.000 è possibile soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (istanza trimestrale). Tale previsione non trova applicazione per i crediti derivanti dal modello REDDITI (credito IRPEF / IRES / addizionali, ecc.) che possono essere utilizzati dall'1.1 dellâanno successivo a quello di maturazione, anche prima della presentazione della dichiarazione sulla quale è apposto il visto. Infatti, come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E, âa differenza di quanto previsto per i crediti iva di importo superiore ai 5.000 euro - per i quali la disposizione prevede che la compensazione ÂŤpuò essere effettuata a partire dal giorno dieci del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emergeÂť â la norma ⌠art. 1, comma 574, Finanziaria 2014 non prevede espressamente lâobbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazioneâ. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente può utilizzare il credito IRPEF 2017 per il versamento dellâIVA della liquidazione del mese di luglio ancorchĂŠ il mod. REDDITI 2018 PF sarĂ presentato entro il 31.10.2018.
Pubblicata il: 03-07-2018Acquisto di GPL e utilizzo mezzi di pagamento tracciabili
Gli acquisti di GPL e metano sono esclusi dall'utilizzo, a decorrere dallâ1.7.2018, della fattura elettronica. A tale esclusione si associa anche la possibilitĂ di pagare il rifornimento ancora in contanti?
La Finanziaria 2018, dallâ1.7.2018 obbliga all'utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. In merito lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha precisato che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Sono pertanto escluse dall'obbligo di fattura elettronica, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Come specificato dalla stessa Agenzia, per le âcessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazioneâ lâobbligo della fattura elettronica decorrerĂ comunque dallâ1.1.2019. Tali spese potranno essere documentate, al fine di consentirne la detrazione dellâIVA / deduzione del costo, âcon le modalitĂ finora in usoâ, ossia tramite la carta carburante nonchĂŠ facoltativamente mediante fattura elettronica. La Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dellâIVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati gli strumenti âtracciabiliâ individuati dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.4.2018. Ne consegue che gli acquisti di GPL e metano, pur essendo esclusi dallâutilizzo della fattura elettronica, non potranno essere pagati in contanti. Va evidenziato che con il recente DL n. 79/2018 è stata disposta la proroga allâ1.1.2019 dellâobbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Fino al 31.12.2018 è possibile continuare ad utilizzare la carta carburante nel rispetto dellâobbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dallâ1.7.2018.