Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Manutenzione apparecchi domestici e fattura elettronica dall’1.1.2019

    Domanda

    Un artigiano che fa manutenzioni / riparazioni di apparecchi domestici ora emette la ricevuta fiscale ai propri clienti privati. Dall'1.1.2019 può continuare ad emettere la ricevuta fiscale o dovrà compilare la fattura elettronica ai privati?

    Risposta

    Merita rammentare che, con riferimento alle attività di commercio al minuto / assimilate di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, l’obbligo di emissione della fattura è subordinata alla richiesta da parte del cliente all'atto dell’ultimazione dell’operazione / incasso del corrispettivo. L’introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’emissione della fattura in modalità elettronica non fa sorgere nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Di conseguenza l’artigiano in esame potrà continuare a rilasciare ai propri clienti privati la ricevuta fiscale (cartacea). Si evidenzia che, a decorrere dall'1.7.2019 / 1.1.2020, a carico dei soggetti che emettono scontrini / ricevute fiscali è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    “Bonus pubblicità” e pagamento spese con permuta

    Domanda

    Un’impresa ha effettuato una campagna pubblicitaria tramite un’emittente locale pagando la spesa non in denaro bensì tramite la cessione di beni oggetto della propria attività (sussistendo, di fatto, un contratto di permuta ex art. 1552, C.c). Tale particolare modalità di pagamento della
    spesa può pregiudicare l’accesso al c.d. “bonus pubblicità”?

    Risposta

    Relativamente al c.d. “bonus pubblicità”, ossia al credito d’imposta riconosciuto dall'art. 57-bis, DL n. 50/2017 e connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo, il DPCM n. 90/2018, contenente le relative disposizioni attuative, non fa alcun riferimento alla modalità di pagamento degli investimenti pubblicitari al fine di beneficiare dell’agevolazione. Pertanto, al sussistere dei requisiti previsti dalla specifica disciplina, non essendo richiesto che gli investimenti debbano essere pagati in denaro, si ritiene possibile usufruire del “bonus pubblicità” anche in caso di pagamento della spesa tramite permuta.

    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Cedolino ASL e fatturazione elettronica

    Domanda

    Un medico di famiglia, in possesso di partita IVA, riceve mensilmente dall'ASL un cedolino relativo alle proprie competenze per l’attività svolta in regime di convenzione con il SSN. Dall'1.1.2019 tale documento dovrà essere redatto dal medico in formato elettronico?

    Risposta

    Per la soluzione del quesito posto è possibile fare riferimento alla Risoluzione 25.11.2015, n.98/E con la quale, in occasione dell’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura «ordinaria», con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione … le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”. In particolare, nel caso di specie, con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica non è stato abrogato l’art. 2, DM 31.10.74 ai sensi del quale “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura”. In altre parole, i compensi a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL e per tali operazioni non sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica. Resta fermo che, in presenza di “altre” prestazioni poste in essere dal medico, va rispettato il nuovo obbligo a decorrere dall'1.1.2019 di emissione della fattura elettronica.

    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Emissione fattura elettronica a soggetti non residenti

    Domanda

    Dal 2019 è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate mensilmente i dati delle fatture emesse / ricevute da operatori non residenti. È possibile, al fine di evitare tale adempimento, emettere la fattura in formato elettronico anche nei confronti di tali soggetti, provvedendo comunque ad
    inviare a questi ultimi la fattura cartacea / in formato pdf?

    Risposta

    L’utilizzo della fattura elettronica a decorrere dall'1.1.2019, dopo le modifiche apportate dal DL n. 119/2018, interessa le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia. Contestualmente è stato soppresso l’obbligo di invio del c.d. “spesometro”. Tuttavia, il comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introduce l’obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute a / da operatori non residenti (c.d. “spesometro estero”). Il predetto obbligo non sussiste per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero sono state emesse / ricevute fatture elettroniche. A tal fine nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che quale Codice destinatario va indicato il codice convenzionale “XXXXXXX”. Con riferimento al quesito posto, quindi, l’emissione della fattura elettronica come sopra accennato e l’invio della stessa al SdI consente all'emittente di evitare l’invio della predetta comunicazione all'Agenzia. Al cliente estero la fattura sarà inviata, come di consueto, in formato cartaceo / pdf.

    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Rottamazione–ter e versamento somme dovute

    Domanda

    Un soggetto, relativamente ad un carico affidato all'Agente della riscossione nel mese di novembre 2017, intendendo aderire alla rottamazione–ter prevista dal DL n. 119/2018, ha già provveduto ad inviare la relativa richiesta con il modello DA-2018. Non avendo specificato la modalità di versamento (unica soluzione / rateale), con quale
    periodicitĂ  dovrĂ  corrispondere le somme dovute per la definizione agevolata?

    Risposta

    Al fine di aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 (c.d. “rottamazione-ter”) prevista dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, il soggetto interessato deve: - presentare il modello DA-2018 entro il 30.4.2019; - effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione ovvero in un massimo di 10 rate di pari importo, scadenti il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dall’1.8.2019. Il versamento dell’intero importo / prima rata va effettuato entro il 31.7.2019. La periodicità di versamento (unica soluzione / rateale) va comunicata nel modello DA-2018: - barrando la specifica casella (“Unica soluzione” o “Nel numero massimo di rate previste …”); - indicando il numero di rate scelto qualora si intenda versare quanto dovuto in un numero di rate inferiore a 10 (da 2 a 9). Come specificato nel modello, la mancata indicazione comporta che “il pagamento si intende richiesto in 10 rate (5 anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019”. Va evidenziato che tale previsione differisce da quella della c.d. “rottamazione-bis” ex DL n. 148/2017 (modello DA-2017) per la quale, in caso di mancata scelta, il pagamento si intendeva richiesto in unica soluzione.