Hai cercato: - trovate: 1066 faq
-
Pubblicata il: 03-09-2018
C/c esteri e compilazione quadro RW
Due coniugi (il primo di nazionalitĂ italiana, il secondo francese) dispongono di due distinti c/c presso una banca francese. Il saldo al 31.12.2017 dei due c/c è modesto (circa ⏠4.000 il primo, circa ⏠3.000 il secondo). Ă necessario compilare il quadro RW del modello REDDITI 2018 PF e versare lâIVAFE in quanto la somma dei c/c supera ⏠5.000?
In base all'art. 4, DL n. 167/90 le persone fisiche residenti in Italia che possiedono investimenti all'estero devono compilare il quadro RW contenuto nel modello REDDITI. La compilazione di tale quadro è richiesta ai fini: - dellâassolvimento dellâobbligo di monitoraggio fiscale, che comunque, come disposto dal comma 3 del citato art. 4 e precisato nelle istruzioni al quadro RW del modello REDDITI 2018 PF, ânon sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo dâimposta non sia superiore a 15.000 euro; - della liquidazione dellâIVIE / IVAFE. Questâultima risulta dovuta nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) sia superiore a ⏠5.000. Di conseguenza, lâobbligo o meno di compilazione del quadro RW non è collegato al valore del c/c al 31.12 bensĂŹ, con riferimento all'obbligo di monitoraggio fiscale, al âpiccoâ di disponibilitĂ raggiunto durante lâanno e con riferimento all'IVAFE, al valore medio di giacenza. CosĂŹ, ad esempio, la presenza di piĂš c/c e/o depositi bancari: - di valore masssimo complessivo non superiore alla âsogliaâ di ⏠15.000; - con un valore medio di giacenza complessivo (pro quota) superiore a ⏠5.000; non è rilevante ai fini del monitoraggio fiscale ma richiede il versamento dellâIVAFE e determina quindi lâobbligo di compilazione del quadro RW. Con riferimento al caso di specie: - lâassolvimento dellâobbligo di monitoraggio fiscale richiede la verifica del âpiccoâ raggiunto dai due c/c nel corso del 2017; - il versamento dellâIVAFE richiede la verifica della giacenza media dei due c/c nel 2017.
Pubblicata il: 31-07-2018Spese trasporto / montaggio e âbonus mobiliâ
Per la determinazione del âbonus mobiliâ di rigo RP57 del mod. REDDITI 2018 PF è possibile conteggiare anche le spese di trasporto / montaggio indicate in fattura?
Lâart. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ha introdotto una specifica detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per lâacquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare la spesa agevolabile per lâacquisto di detti beni (nel limite massimo di ⏠10.000, a prescindere dalla spesa sostenuta per gli interventi edilizi âpropedeuticiâ) assumono rilevanza anche le relative spese di trasporto / montaggio. Si rammenta che per fruire del âbonus mobiliâ in esame: - per le spese di arredo sostenute dal 2017 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2016; - le spese devono essere pagate nel rispetto delle consuete regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ossia con bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario, partita IVA / codice fiscale del fornitore, ovvero mediante lâutilizzo di carte di credito / debito.
Pubblicata il: 31-07-2018Detrazione contributo riconoscimento laurea estera
Nell'ambito delle spese universitarie per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% può essere ricompreso il contributo pagato ad unâUniversitĂ pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero?
La risposta è negativa. Nella Circolare 1.7.2010, n. 39/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano tra le âspese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitariaâ, per le quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, i contributi versati ad unâUniversitĂ pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero.
Pubblicata il: 31-07-2018Detrazione acquisto addolcitore dâacqua
Ă possibile considerare lâinstallazione di un addolcitore dâacqua quale intervento di manutenzione straordinaria ed usufruire della relativa detrazione IRPEF del 50%?
La risposta è positiva. In considerazione del fatto che, per gli interventi di manutenzione, la detrazione IRPEF del 50% è riconosciuta: - sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie, se interessano le parti comuni; - soltanto per le manutenzioni straordinarie, se riguardano le singole unitĂ abitative; nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E lâAgenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di installazione di âaddolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioniâ, è possibile usufruire della detrazione in esame soltanto nel caso in cui âlâinstallazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dellâabitazione e/o degli impianti relativiâ.
Pubblicata il: 31-07-2018Rateizzazione spese mediche
Avendo sostenuto nel 2017 spese sanitarie per circa ⏠20.000, nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF è possibile portare lâintera somma in detrazione in unâunica soluzione oppure bisogna ripartirla in 4 rate?
Come disposto dallâart. 15, comma 1, lett. c), TUIR e specificato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2018 PF, la detrazione IRPEF del 19% relativa alle spese sanitarie indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo, se lâammontare delle spese sostenute è superiore complessivamente a ⏠15.493,71. A tal fine, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E, il superamento del predetto limite va verificato considerando lâammontare complessivo delle spese sostenute âe prescindendo ⌠dalla considerazione della soglia di franchigiaâ pari a ⏠129,11. Merita evidenziare che la scelta per la rateizzazione (irrevocabile) va operata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi barrando lâapposita casella, comune ai predetti righi RP1, RP2 e RP3, presente a campo 1 di rigo RP15. In tal caso nel campo 2 del predetto rigo RP15 va riportato lâammontare della rata da imputare al periodo dâimposta di riferimento (nel caso di specie, la rata deducibile nel 2017).