Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Rottamazione–ter e versamento somme dovute

    Domanda

    Un soggetto, relativamente ad un carico affidato all'Agente della riscossione nel mese di novembre 2017, intendendo aderire alla rottamazione–ter prevista dal DL n. 119/2018, ha già provveduto ad inviare la relativa richiesta con il modello DA-2018. Non avendo specificato la modalità di versamento (unica soluzione / rateale), con quale
    periodicitĂ  dovrĂ  corrispondere le somme dovute per la definizione agevolata?

    Risposta

    Al fine di aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 (c.d. “rottamazione-ter”) prevista dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, il soggetto interessato deve: - presentare il modello DA-2018 entro il 30.4.2019; - effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione ovvero in un massimo di 10 rate di pari importo, scadenti il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dall’1.8.2019. Il versamento dell’intero importo / prima rata va effettuato entro il 31.7.2019. La periodicità di versamento (unica soluzione / rateale) va comunicata nel modello DA-2018: - barrando la specifica casella (“Unica soluzione” o “Nel numero massimo di rate previste …”); - indicando il numero di rate scelto qualora si intenda versare quanto dovuto in un numero di rate inferiore a 10 (da 2 a 9). Come specificato nel modello, la mancata indicazione comporta che “il pagamento si intende richiesto in 10 rate (5 anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019”. Va evidenziato che tale previsione differisce da quella della c.d. “rottamazione-bis” ex DL n. 148/2017 (modello DA-2017) per la quale, in caso di mancata scelta, il pagamento si intendeva richiesto in unica soluzione.

    Pubblicata il: 06-11-2018

    Oggetto

    Rottamazione-ter carichi 2000 – 2016

    Domanda

    Può usufruire della “rottamazione-ter” prevista dal Collegato alla Finanziaria 2019 un contribuente che per le somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 ha beneficiato della (ri)ammissione alla definizione prevista dal DL n. 148/2017 e avendo una rateizzazione in essere al 24.10.2016 non ha provveduto, entro il 31.7.2018, al pagamento delle rate scadute entro il 31.12.2016?

    Risposta

    I contribuenti ammessi alla “rottamazione-bis” di cui al DL n. 148/2017 relativamente alle somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 compresi in piani di dilazione in essere al 24.10.2016, con rate non pagate al 31.12.2016, dovevano effettuare il relativo versamento, in unica soluzione, entro il 31.7.2018. L’art. 3, comma 25, lett. b), DL n. 119/2018, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, riconosce la possibilità di usufruire della “rottamazione-ter”, con pagamento di quanto dovuto entro il 31.7.2019 ovvero in 10 rate di pari importo entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2019, anche ai soggetti in esame che non hanno perfezionato la precedente definizione (“rottamazione-bis”) in quanto non hanno effettuato, entro lo scorso 31.7.2018, il pagamento delle rate scadute e non pagate al 31.12.2016. Per tali soggetti dette rate confluiscono nel debito complessivo che potrà essere versato in 10 rate biennali a decorrere dal 2019.

    Pubblicata il: 06-11-2018

    Oggetto

    Rottamazione-ter carichi 2000 – 2016

    Domanda

    Un contribuente che per le somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 non aveva aderito alla prima versione della definizione agevolata (presentazione della domanda entro il 21.4.2017), ha usufruito della (ri)ammissione alla definizione prevista dal DL n. 148/2017, presentando la relativa domanda entro il 15.5.2018. Il pagamento delle somme dovute va effettuato in 3 rate entro i mesi di ottobre – novembre 2018 e febbraio 2019. Detto soggetto, ritenendo di poter usufruire della “rottamazione-ter” prevista dal Collegato alla
    Finanziaria 2019, non ha versato la rata in scadenza il 31.10, che sarà pagata entro il 7.12. È corretta tale interpretazione?

    Risposta

    I soggetti che, per le somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione 2000 – 2016, non hanno aderito alla definizione agevolata ex art. 6, DL n. 193/2006 presentando la domanda entro il 21.4.2017 potevano essere ammessi alla “rottamazione-bis” prevista dal DL n. 148/2017: - presentando la relativa domanda entro il 15.5.2018; - effettuando il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e somme maturate a favore dell’Agente della riscossione in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate. Il DL n. 119/2018, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter”), alla quale sono ammessi, tra l’altro, coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis”. Nei confronti di tali soggetti è previsto che, qualora venga effettuato, entro il termine differito al 7.12.2018, l’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, si determini il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Tale possibilità interessa sia i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna), sia i soggetti che hanno usufruito della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, per la quale il versamento di quanto dovuto doveva essere effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 o in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%). Pertanto, il contribuente in esame può effettuare entro il 7.12.2018 il versamento della prima rata della “rottamazione-bis” scaduta il 31.10.2018, usufruendo della nuova “rottamazione-ter”.

    Pubblicata il: 06-11-2018

    Oggetto

    Termini accertamento imposta di registro locazione immobiliare

    Domanda

    Nel mese di luglio 2012 è stato registrato un contratto di locazione immobiliare (con decorrenza 1.7.2012) per un locale ad uso diverso da abitazione. Il contribuente non ha mai pagato l’imposta di registro dovuta per ogni annualità. Non avendo ricevuto l’accertamento dell’Ufficio relativo al 2013, entro l’1.7.2018 tale annualità può ritenersi prescritta?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come disposto dall'art. 76, comma 2-bis, DPR n. 131/86 l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, gli interessi e la sanzione “sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento”. Nel caso di specie, pertanto, l’annualità 2013 risulterà prescritta se l’Ufficio non notificherà l’avviso di liquidazione dell’imposta entro il 31.12.2018.

    Pubblicata il: 23-10-2018

    Oggetto

    Pagamento tardivo spese interventi su parti comuni condominiali

    Domanda

    L’amministratore di un condominio nel 2017 ha effettuato, con apposito bonifico, il pagamento relativo ad un intervento di manutenzione sulle parti comuni condominiali per il quale è possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%. Uno dei condomini ha provveduto al versamento della propria quota, imputata in base ai relativi millesimi, soltanto a maggio 2018. Conseguentemente, nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore, per detto condomino la spesa risulta interamente non corrisposta al 31.12.2017. Alla luce di tali tempistiche, è corretto inserire la spesa nel modello REDDITI 2018 PF (relativo al 2017) del condomino, persona fisica, o si deve “attendere” il modello REDDITI 2019 PF (relativo al 2018, anno di effettivo sostenimento della spesa)?

    Risposta

    In linea generale, le spese sostenute dalle persone fisiche per le quali sono previste detrazioni ai fini IRPEF vanno considerate applicando il principio di cassa e quindi in base alla data di effettivo sostenimento delle stesse. Tuttavia, con specifico riferimento alle spese per interventi sulle parti comuni condominiali, pagate dall'amministratore e suddivise tra i condomini, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.99, n. 122/E ha specificato che “la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote, dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico”. Da quanto sopra consegue che, nel caso di specie, poiché l’amministratore ha pagato i lavori con bonifico nel 2017 ed il condomino ha provveduto al pagamento della quota di sua competenza prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2017, quest’ultimo può inserire la spesa e fruire della relativa detrazione già nel modello REDDITI 2018 PF relativo al 2017, da presentare entro il prossimo 31.10.2018.