Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-09-2018

    Oggetto

    Detrazione spese dentistiche

    Domanda

    Le spese mediche sostenute per lo sbiancamento dei denti sono detraibili?

    Risposta

    Nell'ambito della Circolare 25.4.2015, n. 17/E (quesito 1.2) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al fine della detrazione IRPEF della spesa medica sostenuta dal contribuente è necessario che “dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura «sanitaria» della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario”. Le spese sostenute per lo sbiancamento dentale non sono quindi detraibili poiché non sanitarie ma meramente di natura estetica.

    Pubblicata il: 11-09-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata “per cassa” e scomputo ritenute d’acconto subite

    Domanda

    Un artigiano in contabilità semplificata per cassa ha optato per il metodo del c.d. “registrato = incassato”. A dicembre 2017 ha emesso una fattura ad un cliente che beneficia della detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico. Il relativo ricavo concorre alla formazione del reddito del 2017. Il cliente non è riuscito a pagare la fattura entro il 31.12.2017. La fattura risulta incassata con bonifico bancario a gennaio 2018. La ritenuta operata dalla banca può essere scomputata nel modello REDDITI 2018 o bisogna attendere il modello REDDITI 2019?

    Risposta

    All'atto dell’accreditamento del bonifico relativo a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico, le banche / Poste sono tenute ad operare una ritenuta alla fonte nella misura dell’8%. In base all'art. 22, comma 1, TUIR se la ritenuta è operata nell'anno successivo a quello di competenza del reddito, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, lo scomputo può essere effettuato alternativamente dall'imposta relativa al periodo di competenza del reddito (2017) ovvero nel quale è stata operata la ritenuta (2018). Quindi, nel caso di specie: - ancorché l’incasso sia intervenuto nel 2018 il ricavo concorre, in base al metodo del c.d. “registrato = incassato”, alla formazione del reddito 2017; - la ritenuta operata dalla banca a gennaio 2018 può essere già scomputata dall'IRPEF 2017, ossia nell'ambito del modello REDDITI 2018 PF.

    Pubblicata il: 11-09-2018

    Oggetto

    Rimborso credito IRPEF e visto di conformitĂ 

    Domanda

    Intendendo richiedere a rimborso una parte del credito IRPEF 2017, è necessaria l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dei redditi?

    Risposta

    Il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (€ 5.000), diversi dall'IVA, oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità alla dichiarazione riguarda esclusivamente la compensazione nel modello F24. Per il rimborso del credito IRPEF non è quindi necessaria l’apposizione del visto al modello REDDITI 2018 PF, a prescindere dall'importo richiesto.

    Pubblicata il: 03-09-2018

    Oggetto

    Utilizzo credito IRES 2017 e mod. REDDITI 2018 con visto di conformitĂ 

    Domanda

    La Alfa srl ha chiuso il modello REDDITI 2018 con un credito IRES di € 28.000, utilizzato per compensare il primo acconto IRES 2018 pari a € 25.700. Il modello REDDITI 2018 va presentato con il visto di conformità?

    Risposta

    La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) è richiesta l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità se l’importo utilizzato è superiore ad un determinato limite. In merito si rammenta che con l’art. 3, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha ridotto, a decorrere dal 24.4.2017, da € 15.000 a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità. L’obbligo in esame riguarda esclusivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione “orizzontale”. Al fine di individuare le fattispecie che non danno luogo a compensazione orizzontale può farsi riferimento all'elenco, fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E, dei codici tributo relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo modello F24 con specifici codici tributo a debito, originano una compensazione “verticale”, con conseguente esclusione dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. Così, ad esempio, costituisce compensazione “verticale”, l’utilizzo del credito IRES a saldo (codice tributo “2003”) per il versamento degli acconti IRES (codici tributo “2001” e “2002”). Di conseguenza, nel caso di specie, la compensazione del credito IRES 2017 con il primo acconto IRES 2018, costituendo compensazione verticale, non comporta l’obbligo di apporre il visto di conformità al modello REDDITI 2018 SC.

    Pubblicata il: 03-09-2018

    Oggetto

    Fatture emesse fino al 14.7.2018 e applicazione split payment

    Domanda

    Un architetto ha emesso in data 2.7.2018 ad un Comune una fattura per il primo acconto che gli spetta per un progetto con l’IVA a carico dell’ente pubblico in applicazione dello split payment. Poiché la fattura non è stata ancora incassata, è necessario emettere una nuova fattura con
    applicazione dell’IVA a seguito della soppressione dello split payment, ad opera del c.d. “Decreto Dignità”, a decorrere dal 14.7.2018?

    Risposta

    La risposta è negativa. Con l’introduzione del nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 ad opera del DL n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità” è stato “ripristinato” l’esonero dall'applicazione dello split payment ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto / d’imposta ex art. 25, DPR n. 600/73. Considerato che tale novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018, per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua a trovare applicazione ancorché a tale data non sia stato ancora effettuato il relativo pagamento.