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Pubblicata il: 05-12-2018
Detrazione IVA fatture 2018 ricevute a gennaio 2019
Relativamente alle fatture (cartacee) datate dicembre 2018 ricevute a gennaio 2019 la relativa IVA potrĂ essere detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2018, con le opportune annotazioni nel registro IVA degli acquisti?
Lâart. 14, DL n. 119/2018 consente, a decorrere dal 24.10.2018, di detrarre entro il termine della liquidazione periodica lâIVA relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale possibilità è preclusa per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la detrazione è ancorata al mese di ricevimento. CosĂŹ, con riferimento al caso di specie, lâIVA delle fatture datate dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019 potrĂ essere detratta, previa annotazione, nella liquidazione di gennaio.
Pubblicata il: 05-12-2018Manutenzione apparecchi domestici e fattura elettronica dallâ1.1.2019
Un artigiano che fa manutenzioni / riparazioni di apparecchi domestici ora emette la ricevuta fiscale ai propri clienti privati. Dall'1.1.2019 può continuare ad emettere la ricevuta fiscale o dovrà compilare la fattura elettronica ai privati?
Merita rammentare che, con riferimento alle attivitĂ di commercio al minuto / assimilate di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, lâobbligo di emissione della fattura è subordinata alla richiesta da parte del cliente all'atto dellâultimazione dellâoperazione / incasso del corrispettivo. Lâintroduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dellâemissione della fattura in modalitĂ elettronica non fa sorgere nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Di conseguenza lâartigiano in esame potrĂ continuare a rilasciare ai propri clienti privati la ricevuta fiscale (cartacea). Si evidenzia che, a decorrere dall'1.7.2019 / 1.1.2020, a carico dei soggetti che emettono scontrini / ricevute fiscali è previsto lâobbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.
Pubblicata il: 05-12-2018âBonus pubblicitĂ â e pagamento spese con permuta
Unâimpresa ha effettuato una campagna pubblicitaria tramite unâemittente locale pagando la spesa non in denaro bensĂŹ tramite la cessione di beni oggetto della propria attivitĂ (sussistendo, di fatto, un contratto di permuta ex art. 1552, C.c). Tale particolare modalitĂ di pagamento della
spesa può pregiudicare lâaccesso al c.d. âbonus pubblicitĂ â?
Relativamente al c.d. âbonus pubblicitĂ â, ossia al credito dâimposta riconosciuto dall'art. 57-bis, DL n. 50/2017 e connesso con le âcampagne pubblicitarieâ poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo, il DPCM n. 90/2018, contenente le relative disposizioni attuative, non fa alcun riferimento alla modalitĂ di pagamento degli investimenti pubblicitari al fine di beneficiare dellâagevolazione. Pertanto, al sussistere dei requisiti previsti dalla specifica disciplina, non essendo richiesto che gli investimenti debbano essere pagati in denaro, si ritiene possibile usufruire del âbonus pubblicitĂ â anche in caso di pagamento della spesa tramite permuta.
Pubblicata il: 21-11-2018Cedolino ASL e fatturazione elettronica
Un medico di famiglia, in possesso di partita IVA, riceve mensilmente dall'ASL un cedolino relativo alle proprie competenze per lâattivitĂ svolta in regime di convenzione con il SSN. Dall'1.1.2019 tale documento dovrĂ essere redatto dal medico in formato elettronico?
Per la soluzione del quesito posto è possibile fare riferimento alla Risoluzione 25.11.2015, n.98/E con la quale, in occasione dellâintroduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che âla disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ÂŤordinariaÂť, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilitĂ con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione ⌠le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settoreâ. In particolare, nel caso di specie, con lâintroduzione dellâobbligo della fatturazione elettronica non è stato abrogato lâart. 2, DM 31.10.74 ai sensi del quale ânei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fatturaâ. In altre parole, i compensi a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL e per tali operazioni non sussiste lâobbligo di emettere la fattura elettronica. Resta fermo che, in presenza di âaltreâ prestazioni poste in essere dal medico, va rispettato il nuovo obbligo a decorrere dall'1.1.2019 di emissione della fattura elettronica.
Pubblicata il: 21-11-2018Emissione fattura elettronica a soggetti non residenti
Dal 2019 è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate mensilmente i dati delle fatture emesse / ricevute da operatori non residenti. à possibile, al fine di evitare tale adempimento, emettere la fattura in formato elettronico anche nei confronti di tali soggetti, provvedendo comunque ad
inviare a questi ultimi la fattura cartacea / in formato pdf?
Lâutilizzo della fattura elettronica a decorrere dall'1.1.2019, dopo le modifiche apportate dal DL n. 119/2018, interessa le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia. Contestualmente è stato soppresso lâobbligo di invio del c.d. âspesometroâ. Tuttavia, il comma 3-bis dellâart. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introduce lâobbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute a / da operatori non residenti (c.d. âspesometro esteroâ). Il predetto obbligo non sussiste per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero sono state emesse / ricevute fatture elettroniche. A tal fine nel Provvedimento 30.4.2018 lâAgenzia delle Entrate ha specificato che quale Codice destinatario va indicato il codice convenzionale âXXXXXXXâ. Con riferimento al quesito posto, quindi, lâemissione della fattura elettronica come sopra accennato e lâinvio della stessa al SdI consente all'emittente di evitare lâinvio della predetta comunicazione all'Agenzia. Al cliente estero la fattura sarĂ inviata, come di consueto, in formato cartaceo / pdf.
