Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Detrazione IVA fatture 2018 ricevute a gennaio 2019

    Domanda

    Relativamente alle fatture (cartacee) datate dicembre 2018 ricevute a gennaio 2019 la relativa IVA potrĂ  essere detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2018, con le opportune annotazioni nel registro IVA degli acquisti?

    Risposta

    L’art. 14, DL n. 119/2018 consente, a decorrere dal 24.10.2018, di detrarre entro il termine della liquidazione periodica l’IVA relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale possibilità è preclusa per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la detrazione è ancorata al mese di ricevimento. Così, con riferimento al caso di specie, l’IVA delle fatture datate dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019 potrà essere detratta, previa annotazione, nella liquidazione di gennaio.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Manutenzione apparecchi domestici e fattura elettronica dall’1.1.2019

    Domanda

    Un artigiano che fa manutenzioni / riparazioni di apparecchi domestici ora emette la ricevuta fiscale ai propri clienti privati. Dall'1.1.2019 può continuare ad emettere la ricevuta fiscale o dovrà compilare la fattura elettronica ai privati?

    Risposta

    Merita rammentare che, con riferimento alle attività di commercio al minuto / assimilate di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, l’obbligo di emissione della fattura è subordinata alla richiesta da parte del cliente all'atto dell’ultimazione dell’operazione / incasso del corrispettivo. L’introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’emissione della fattura in modalità elettronica non fa sorgere nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Di conseguenza l’artigiano in esame potrà continuare a rilasciare ai propri clienti privati la ricevuta fiscale (cartacea). Si evidenzia che, a decorrere dall'1.7.2019 / 1.1.2020, a carico dei soggetti che emettono scontrini / ricevute fiscali è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    “Bonus pubblicità” e pagamento spese con permuta

    Domanda

    Un’impresa ha effettuato una campagna pubblicitaria tramite un’emittente locale pagando la spesa non in denaro bensì tramite la cessione di beni oggetto della propria attività (sussistendo, di fatto, un contratto di permuta ex art. 1552, C.c). Tale particolare modalità di pagamento della
    spesa può pregiudicare l’accesso al c.d. “bonus pubblicità”?

    Risposta

    Relativamente al c.d. “bonus pubblicità”, ossia al credito d’imposta riconosciuto dall'art. 57-bis, DL n. 50/2017 e connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo, il DPCM n. 90/2018, contenente le relative disposizioni attuative, non fa alcun riferimento alla modalità di pagamento degli investimenti pubblicitari al fine di beneficiare dell’agevolazione. Pertanto, al sussistere dei requisiti previsti dalla specifica disciplina, non essendo richiesto che gli investimenti debbano essere pagati in denaro, si ritiene possibile usufruire del “bonus pubblicità” anche in caso di pagamento della spesa tramite permuta.

    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Cedolino ASL e fatturazione elettronica

    Domanda

    Un medico di famiglia, in possesso di partita IVA, riceve mensilmente dall'ASL un cedolino relativo alle proprie competenze per l’attività svolta in regime di convenzione con il SSN. Dall'1.1.2019 tale documento dovrà essere redatto dal medico in formato elettronico?

    Risposta

    Per la soluzione del quesito posto è possibile fare riferimento alla Risoluzione 25.11.2015, n.98/E con la quale, in occasione dell’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura «ordinaria», con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione … le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”. In particolare, nel caso di specie, con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica non è stato abrogato l’art. 2, DM 31.10.74 ai sensi del quale “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura”. In altre parole, i compensi a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL e per tali operazioni non sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica. Resta fermo che, in presenza di “altre” prestazioni poste in essere dal medico, va rispettato il nuovo obbligo a decorrere dall'1.1.2019 di emissione della fattura elettronica.

    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Emissione fattura elettronica a soggetti non residenti

    Domanda

    Dal 2019 è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate mensilmente i dati delle fatture emesse / ricevute da operatori non residenti. È possibile, al fine di evitare tale adempimento, emettere la fattura in formato elettronico anche nei confronti di tali soggetti, provvedendo comunque ad
    inviare a questi ultimi la fattura cartacea / in formato pdf?

    Risposta

    L’utilizzo della fattura elettronica a decorrere dall'1.1.2019, dopo le modifiche apportate dal DL n. 119/2018, interessa le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia. Contestualmente è stato soppresso l’obbligo di invio del c.d. “spesometro”. Tuttavia, il comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introduce l’obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute a / da operatori non residenti (c.d. “spesometro estero”). Il predetto obbligo non sussiste per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero sono state emesse / ricevute fatture elettroniche. A tal fine nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che quale Codice destinatario va indicato il codice convenzionale “XXXXXXX”. Con riferimento al quesito posto, quindi, l’emissione della fattura elettronica come sopra accennato e l’invio della stessa al SdI consente all'emittente di evitare l’invio della predetta comunicazione all'Agenzia. Al cliente estero la fattura sarà inviata, come di consueto, in formato cartaceo / pdf.