Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Ditta individuale con collaboratore familiare e adozione regime forfetario

    Domanda

    Una ditta individuale con collaboratore familiare, che rispetta i requisiti previsti dalla Finanziaria 2019, può applicare dal 2019 il regime forfetario?

    Risposta

    La risposta è positiva. In particolare, per tale fattispecie come precisato dall'art. 1, comma 64, Finanziaria 2015 e confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, in presenza di imprese familiari ex art. 5, comma 4, TUIR l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori / familiari, è dovuta dell’imprenditore individuale.

    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Condominio e ricezione fatture elettroniche

    Domanda

    Un condominio, in possesso del solo codice fiscale, deve comunicare ai propri fornitori il codice destinatario per poter ricevere le fatture elettroniche?

    Risposta

    Il condominio, non essendo titolare di partita IVA, va considerato quale “soggetto privato” e pertanto il cedente / prestatore tenuto ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso deve: − indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all'identificativo fiscale dell’acquirente / committente; − riportare quale “Codice destinatario” il codice convenzionale “0000000”; − inviare la fattura tramite SdI; − consegnare al condominio, in formato cartaceo, una copia della fattura elettronica trasmessa. Il condominio può “rifiutare” la copia cartacea e scaricare la fattura elettronica dall'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, considerate le modifiche apportate dall'Agenzia al Provvedimento che fissa le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche …” per il rispetto della Normativa Privacy: fino - al 2.7.2019 i dati delle fatture elettroniche saranno consultabili a richiesta dagli interessati (acquirente / committente, cedente / prestatore ovvero intermediario abilitato delegato); successivamente, - i dati completi saranno consultabili / acquisibili dall'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate soltanto previa “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” tramite l’apposita funzione (a disposizione a decorrere dal 3.5.2019). I soggetti che non aderiranno a tale servizio, tramite la citata area riservata potranno consultare i dati delle fatture senza le informazioni relative a natura, qualitĂ  e quantitĂ  dei beni / servizi fatturati. Il condominio può comunque scegliere di fornire un indirizzo PEC o un codice destinatario ai propri fornitori per il recapito della fattura elettronica, ad esempio, presso l’amministratore.

    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Imprese di pompe funebri e fatturazione elettronica

    Domanda

    È possibile beneficiare dell’esonero dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche da parte delle imprese di pompe funebri, considerando che, come i medici, sono obbligate all'invio dei dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata?

    Risposta

    L’art. 10-bis, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, modificato dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, dispone che, limitatamente al 2019, i soggetti (farmacie / parafarmacie, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, medici, odontoiatri, ecc.) tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Come disposto dall'art. 2, DM 13.1.2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le spese funebri devono essere comunicate, direttamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito software “Comunicazione Spese funebri”. Di conseguenza, poiché le imprese di pompe funebri inviano i dati direttamente all'Agenzia delle Entrate e non tramite il Sistema Tessera Sanitaria, le stesse non possono beneficiare dell’esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Fatturazione elettronica e registrazione Codice destinatario

    Domanda

    È possibile abbinare piÚ Codici destinatario allo stesso contribuente?

    Risposta

    La risposta è negativa. Per ogni contribuente, ossia in abbinamento a ciascuna partita IVA, è possibile registrare presso l’Agenzia delle Entrate un solo “indirizzo telematico” (Codice destinatario / indirizzo PEC).

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Fattura differita ed attenuazione regime sanzionatorio

    Domanda

    La possibilità di emettere fattura entro la liquidazione IVA del periodo è prevista anche nel caso di una fattura differita o solo nel caso di fattura immediata?

    Risposta

    La previsione normativa contenuta nell'art. 10, DL n. 119/2018 relativamente all'attenuazione delle sanzioni (in particolare, non sanzionabilità dell’emissione della fattura elettronica entro il termine della liquidazione IVA periodica), non fa riferimento ad uno specifico tipo di fattura. Pertanto la stessa trova applicazione sia per fatture immediate che per quelle differite.