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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Contribuente forfetario e presentazione CU / mod. 770

    Domanda

    Un contribuente forfetario è tenuto alla presentazione della CU / modello 770 avendo corrisposto un compenso ad un professionista in regime ordinario senza operare la ritenuta d’acconto?

    Risposta

    I contribuenti forfetari “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte”; gli stessi indicano nel proprio modello REDDITI “il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all`atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l`ammontare dei redditi stessi”. Con riferimento al 2018, un contribuente forfetario: - non avendo operato le ritenute alla fonte non è tenuto all’invio della CU 2019 e alla presentazione del modello 770/2019; - nel modello REDDITI 2019 PF (quadro RS, righi da RS371 a RS373) deve indicare: - il codice fiscale del percettore delle somme (non assoggettate a ritenuta); - l’ammontare dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi erogati.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Applicazione della c.d. “retro-detrazione” IVA ai contribuenti trimestrali

    Domanda

    La disposizione che consente di detrarre l’IVA esposta nelle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nella liquidazione periodica del mese in cui l’operazione è effettuata è riferibile esclusivamente ai contribuenti mensili o può essere applicata anche ai trimestrali?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la c.d. “retro-detrazione” dell’IVA prevista dall’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, come modificato dal DL n. 119/2018, può essere applicata anche dai contribuenti trimestrali. Conseguentemente, l’IVA esposta in una fattura relativa ad un acquisto effettuato nel primo trimestre potrà essere detratta nella liquidazione da effettuare entro il 16.5.2019 se detta fattura è ricevuta ed annotata nel registro degli acquisti entro il 15.5.2019.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Mancata applicazione split payment

    Domanda

    Nel mese di gennaio 2019 è stata emessa una regolare fattura (elettronica) nei confronti di una società pubblica. Dall’estratto conto bancario di marzo si è riscontrato che il cliente ha pagato l’importo al netto dell’IVA. Il motivo va collegato al fatto che la società pubblica ha applicato lo split payment. Ora, avendo liquidato l’IVA di gennaio conteggiando anche l’importo di tale fattura, come può essere recuperato il maggior versamento?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia nella Risposta 18.12.2018, n. 111, esaminando il caso di una società controllata direttamente da un Ente pubblico non economico, rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, tale meccanismo rappresenta una “misura antifrode” e “non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti della PA e Società”. Nella fattura relativa ad operazioni riconducibili all’ambito applicativo del meccanismo in esame i fornitori devono riportare l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”. La stessa Agenzia evidenzia che: - nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione, è applicabile la sanzione ex art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 1.000 a € 8.000); - in relazione all’IVA indicata in fattura la “PA e Società” sono responsabili del relativo versamento all’Erario. L’Agenzia conclude specificando che “ove il fornitore abbia emesso fattura ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti lo stesso dovrà procedere ad emettere apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972 e l`’missione di un nuovo documento contabile recante l`indicazione «scissione dei pagamenti»”. In caso di mancata “attivazione” del cedente / prestatore, in capo alla “PA e Società” acquirente / committente scatta l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, commi 8, lett. b) e 9, D.Lgs. n. 471/97.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Possesso quota srl in liquidazione e adozione regime forfetario

    Domanda

    Un soggetto possiede una quota di maggioranza di una srl (in liquidazione) esercente attività di ristorazione. Nell’oggetto sociale risulta ricompresa anche l’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari. Il socio intende aprire un’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari stagionale. Si chiede se il contribuente può adottare il regime forfetario.

    Risposta

    L’art. 1, comma 57, lett. d), Finanziaria 2015, come modificato dalla Finanziaria 2019 prevede, in particolare, che il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, srl le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le predette condizioni, ossia: - controllo diretto / indiretto della srl; - esercizio da parte della stessa di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore individuale / lavoratore autonomo. La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha chiarito che per individuare la riconducibilità o meno all’attività svolta dalla srl con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all’attività effettivamente svolta (indipendentemente dal codice Ateco dichiarato). Quindi, nel caso di specie, il soggetto nonostante possieda una quota di maggioranza della srl, può applicare il regime forfetario poiché l’attività che intende aprire (commercio al dettaglio di generi alimentari) è diversa da quella riconducibile alla società (ristorante).

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Detrazione IRPEF sostituzione caldaia

    Domanda

    Nel 2018 un contribuente ha sostenuto una spesa per la sostituzione della caldaia del proprio appartamento con una nuova caldaia a condensazione. Per tale intervento quale percentuale di detrazione gli spetta (50% o 65%)?

    Risposta

    La Finanziaria 2018 ha: - prorogato la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (la Finanziaria 2019 ha disposto la proroga fino al 31.12.2019); - differenziato la percentuale di detrazione spettante (50% / 65%) a seconda che la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale preveda l’installazione di: - caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento ambientale almeno pari al valore minimo della classe A di prodotto (detrazione pari al 50%); - caldaie a condensazione con le medesime caratteristiche di cui sopra e, contestualmente, di sistemi di termoregolazione evoluti (detrazione pari al 65%); - generatori di aria calda a condensazione (detrazione pari al 65%). Ciò è confermato anche nel vademecum “Caldaie a condensazione” predisposto dall’ENEA e disponibile sul proprio sito Internet. Nel caso di specie va innanzitutto verificato se la nuova caldaia soddisfa il valore minimo di efficienza energetica (classe A). In caso affermativo, trattandosi di mera sostituzione della caldaia esistente con una nuova caldaia a condensazione, il contribuente può usufruire della detrazione per riqualificazione energetica nella misura del 50%, nel limite massimo di detrazione pari a € 30.000 (spesa massima € 60.000). Diversamente, al contribuente non spetta alcuna detrazione per riqualificazione energetica ex Legge n. 296/2006, ma è possibile fruire della detrazione per recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, in quanto l’intervento comporta un risparmio energetico (la nuova caldaia ha “prestazioni” migliori della precedente).