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Pubblicata il: 25-09-2019
Acquisizione ulteriori dati ISA per impresa senza dati di riscontro 2017
Un contribuente nel 2018 è in regime di contabilità semplificata (nel 2017 adottava il regime forfetario). Per il 2018 è quindi soggetto ai nuovi ISA. Come è possibile acquisire gli ulteriori dati dall’Agenzia delle Entrate considerato che per il 2017 non sono presenti i dati di riscontro (dichiarazione IVA e modello studi di settore)?
Come previsto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.5.2019 la modalità di richiesta massiva degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli ISA 2018, differisce a seconda che l’intermediario sia delegato o meno dal contribuente alla consultazione del proprio Cassetto fiscale. Nel primo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica delegato alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, trasmette telematicamente all’Agenzia un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiede i dati. Nel secondo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica privo della delega per la consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, deve acquisire una specifica delega unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità del contribuente, in formato cartaceo / elettronico, finalizzata all’acquisizione massiva degli ulteriori dati ISA. Successivamente il soggetto incaricato trasmette telematicamente all’Agenzia un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risulta delegato alla richiesta dei dati. Nella richiesta (telematica) da inviare all’Agenzia delle Entrate vanno inseriti anche gli elementi di riscontro contenuti nel modello IVA 2018 relativo al 2017 (volume d’affari, imposta dovuta / a credito) o, in assenza, nel modello studi di settore 2018 relativo al 2017 (ricavi / compensi, reddito d’impresa / di lavoro autonomo). Nel caso di specie, considerato che tale ultima modalità non risulta possibile, si prospettano le seguenti alternative: - il contribuente richiede l’abilitazione al proprio Cassetto fiscale e procede all’accesso diretto per “prelevare” gli ulteriori dati ISA 2018; - il contribuente richiede l’abilitazione al proprio Cassetto fiscale delegando alla consultazione dello stesso l’intermediario abilitato. Dopo aver acquisito la delega, l’intermediario può: - accedere direttamente al Cassetto fiscale del contribuente e “prelevare” il file contenente gli ulteriori dati ISA 2018; - richiedere all’Agenzia la disponibilità degli ulteriori dati ISA 2018 utilizzando la modalità sopra descritta. Il file messo a disposizione dall’Agenzia dovrà essere “aperto” utilizzando “Entratel ??" Desktop Telematico”.
Pubblicata il: 25-09-2019Indennità di maternità e contribuente forfetario
Una professionista in regime forfetario ha ricevuto nel 2018 dalla Gestione separata INPS l’indennità di maternità sulla quale l’Istituto ha effettuato la ritenuta d’acconto del 20%. Tale somma costituisce provento tassabile? È possibile recuperare la ritenuta subìta o si rende necessario presentare istanza di rimborso?
Come disposto dall’art. 6, comma 2, TUIR “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Alla luce di quanto sopra, l’indennità di maternità percepita nel 2018 da una professionista in regime forfetario va assoggettata alla medesima tassazione a cui sarebbe assoggettato il reddito che sostituisce (imposta sostitutiva 15% - 5% in caso di start up) e pertanto va indicata a rigo LM22 del modello REDDITI 2019 PF. Ancorché i ricavi / compensi dei contribuenti forfetari non siano soggetti a ritenuta alla fonte è possibile che la stessa sia stata comunque operata da parte del sostituto d’imposta (come nel caso di specie, dall’INPS). In tal caso, la ritenuta può essere scomputata dall’imposta sostitutiva, a condizione che: ??` non sia già stata rimborsata dal sostituto d’imposta; ??` non sia stato chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare della ritenuta subita, come precisato nelle istruzioni del modello REDDITI 2019 PF, va indicato a rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, a rigo LM41 e/o rigo RN33, campo 4.
Pubblicata il: 25-09-2019“Bonus mobili” e comunicazione ENEA
Nel 2018 sono state sostenute spese di ristrutturazione di un immobile abitativo entro il limite previsto di € 96.000. A fine dicembre, per lo stesso immobile, sono stati acquistati alcuni elettrodomestici per un importo totale di circa € 3.000. Per tale ulteriore spesa deve (doveva) essere inviata all’ENEA l’apposita comunicazione?
Considerato che nel corso del 2018 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione, il contribuente può usufruire del c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici” consistente nella detrazione IRPEF pari al 50% delle spese (massimo € 10.000) relative all’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore a A+ (A per i forni) da destinare all’arredo dell’immobile ristrutturato. Come previsto dalla Finanziaria 2018, in caso di fruizione della citata detrazione per l’acquisto dei predetti elettrodomestici, a decorrere dal 2018 è richiesto l’invio telematico all’ENEA delle informazioni relative agli stessi (“nuova” comunicazione ENEA). Considerata la data di messa a disposizione del relativo portale sul sito Internet dell’ENEA, per le spese 2018 tale comunicazione doveva essere trasmessa entro l’1.4.2019. Va tuttavia evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E, successivamente ribadito nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, “la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione”.
Pubblicata il: 25-09-2019Spese di ristrutturazione sostenute da società di persone
La Alfa snc nel 2018 ha sostenuto spese per la ristrutturazione di due appartamenti (immobili patrimonio). Come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi della società e dei soci al fine di beneficiare della detrazione spettante?
Nel caso in cui le spese di ristrutturazione sull’immobile ad uso abitativo siano sostenute da una società di persone, la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR spetta ai singoli soci, in proporzione alle quote di partecipazione, a condizione che l’unità abitativa rappresenti, per la società, un immobile patrimonio. Al fine di beneficiare della detrazione: la società deve: - esporre le spese nel quadro RP della propria dichiarazione dei redditi (righi da RP1 a RP30, colonna 2 del modello REDDITI 2019 SP), utilizzando un rigo per ciascuna unità immobiliare, e conseguentemente nel quadro RN (rigo RN17, colonna 2 del modello REDDITI 2019 SP); - indicare nel Prospetto di riparto la quota di competenza di ciascun socio; il singolo socio, nella propria dichiarazione dei redditi deve indicare la spesa allo stesso imputata: - nel quadro RH (colonna 12 dei righi da RH1 a RH6 del modello REDDITI 2019 PF); - nel quadro RP, Sezione III A. In particolare, per la compilazione di tale Sezione si evidenzia che nel campo “Codice fiscale” va indicato il codice fiscale della società. Come di consueto, se si tratta del primo anno di fruizione della detrazione va compilata anche la Sezione III B nella quale vanno indicati i dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.
Pubblicata il: 25-09-2019Tardiva emissione fattura elettronica
Un contribuente mensile ha emesso una fattura elettronica datata 31.5.2019, in data 8.7.2019. Considerate le disposizioni contenute nel DL n. 119/2018 al contribuente è applicabile la riduzione dell’80% della sanzione prevista. È corretto quindi concludere che la violazione può essere regolarizzata con il versamento della sanzione ridotta del 2%?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E per il primo semestre 2019 le sanzioni individuate nell’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ossia quelle di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97: - non trovano applicazione nel caso in cui la fattura elettronica risulta emessa entro il termine della liquidazione IVA periodica relativa all’operazione; - sono ridotte al 20%, qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo. A favore dei contribuenti mensili quest’ultima previsione opera fino al 30.9.2019. Sul punto la stessa Agenzia ha evidenziato che “secondo la previsione letterale della norma, la disapplicazione/ riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle del citato articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997”. In particolare, “fermi restando i principi generali in tema di ravvedimento operoso”, rimangono interamente applicabili le sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA (30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97). Tenendo presente quanto sopra: - trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura elettronica risulta pari al 2% (90% x 20% x 1/9); - è necessario provvedere al ravvedimento anche del tardivo versamento della liquidazione IVA del mese di maggio 2019 (così, ad esempio, provvedendo al versamento della maggior imposta entro 30 giorni dal 16.6 la sanzione ridotta è pari al 1,5%, mentre entro 90 giorni dal 16.6 la sanzione ridotta è pari al 1,67%).
