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Pubblicata il: 01-10-2019
Modifica attività prevalente e applicazione ISA
Nel 2017 una società ha svolto le seguenti attività: - vendita al dettaglio di frutta e verdura (codice attività 47.2101 - attività prevalente); - commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (codice attività 46.31.10 - attività secondaria). Nel 2018 l’attività di commercio all’ingrosso (ISA AM21U) ha superato l’attività di commercio al dettaglio (ISA AM01U) in termini di ricavi. In particolare, dall’attività di commercio all’ingrosso deriva il 75% dei ricavi complessivi e dal commercio al dettaglio ne deriva il 25%. La modifica della prevalenza può costituire motivo per non applicare gli ISA?
La risposta è negativa. Gli esercenti che svolgono più attività d’impresa sono tenuti a compilare soltanto l’ISA relativo all’attività prevalente (attività dalla quale deriva, per il periodo d’imposta, il maggior ammontare di ricavi). Nel caso di specie, nel 2018 l’attività di commercio all’ingrosso è divenuta l’attività prevalente poiché ha sostituito l’attività di vendita al dettaglio in termini di prevalenza dei ricavi. Di conseguenza il soggetto deve compilare il modello ISA relativo al commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (ISA AM21U). Posto che l’attività secondaria non supera il 30% dell’ammontare totale dei ricavi: - non va compilato il prospetto “Impresa Multiattività”; - non è prevista una specifica causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Va evidenziato che nel caso di specie non può trovare applicazione nemmeno la causa di esclusione dagli ISA relativa alla modifica in corso d’anno dell’attività esercitata poiché non è stata “aggiunta” una nuova attività a quella già esistente, posto che entrambe le attività (vendita al dettaglio / commercio all’ingrosso) erano esercitate anche nel 2017.
Pubblicata il: 01-10-2019Attestazione di conformità e detrazione IRPEF locazione a canone concordato
Un soggetto ha in essere un contratto di locazione dell’appartamento nel quale risiede a canone concordato. Per poter usufruire della specifica detrazione IRPEF è necessario possedere l’attestazione di conformità del contratto all’accordo locale?
Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è necessario, come prescritto dal DM 16.1.2017, che almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo territoriale attesti la conformità del contratto, stipulato autonomamente tra le parti, rispetto a quanto previsto dall’accordo territoriale di riferimento. L’obbligo di disporre dell’attestazione in esame, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.4.2018, n. 31/E, non è necessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del citato Decreto (ossia, prima del 15.3.2017) ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del citato Decreto.
Pubblicata il: 30-09-2019Mod. IVA TR e calcolo aliquota IVA media
Per il calcolo dell’aliquota IVA media, per la compensazione del credito IVA trimestrale, va conteggiata anche l’imposta a debito relativa alle operazioni soggette a reverse charge?
Per la richiesta a rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale va compilato e inviato all’Agenzia delle Entrate in via telematica, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, l’apposito mod. IVA TR. In particolare, nell’ambito di tale modello: - l’ammontare (imponibile e imposta) delle operazioni attive va riportato nel quadro TA; - l’ammontare (imponibile e imposta) delle operazioni passive va riportato nel quadro TB; - l’ammontare dell’IVA (a debito) collegata all’applicazione del reverse charge va evidenziato a rigo TC2. Con riferimento al calcolo dell’aliquota IVA media delle operazioni attive maggiorata del 10% le istruzioni specificano che la stessa va determinata utilizzando la seguente formula: IVA a debito (rigo TA22, col. 2) +/- variazioni / arrotondamenti (rigo TA23, col. 2) - IVA cessioni beni ammortizzabili (rigo TA33, col. 2)/ (Totale operazioni effettuate (rigo TA22, col. 1) - Imponibile cessioni beni ammortizzabili (rigo TA33, col. 1))) Da quanto sopra si può desumere che non va conteggiata e quindi non assume rilevanza l’IVA a debito relativa alle operazioni assoggettate a reverse charge.
Pubblicata il: 30-09-2019Tassazione dividendo percepito da eredi
Due sorelle, in qualità di eredi, hanno incassato nel 2018 un dividendo deliberato ante decesso del padre (26.12.2017) possessore di una partecipazione pari al 64% del capitale sociale di una srl. Come sono tassate tali somme in capo alle sorelle?
Come disposto dall’art. 7, comma 3, TUIR in caso di morte dell’avente diritto i redditi percepiti dagli eredi / legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza del de cuius e sono assoggettati a tassazione separata. Nel caso di specie, trattandosi di dividendi riferiti ad una partecipazione qualificata, per individuare l’ammontare da assoggettare a tassazione vanno considerate le relative regole. In particolare, con riferimento ai dividendi derivanti da utili prodotti successivamente al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 deliberati entro il 31.12.2022, continuano ad applicarsi le percentuali di concorrenza al reddito complessivo (40% - 49,72% - 58,14% a seconda dell’esercizio di formazione dell’utile). Ai fini della tassazione separata, l’imposta dovuta da ciascuna erede è determinata, ai sensi del comma 2 dell’art. 21, TUIR, applicando all’ammontare “percepito”, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione. I redditi percepiti nel 2018 in qualità di eredi vanno indicati nei righi RM10 / RM11 della Sezione IV del quadro RM del modello REDDITI 2019 PF. In particolare nel caso di specie va indicato: - l’anno di apertura della successione (campo 1); - il dividendo (determinato, come accennato, applicando la specifica percentuale alla somma degli utili corrisposti nell’anno desumibili dalla relativa certificazione), al lordo della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione (campo 2); - la quota dell’imposta sulle successioni (campo 3). Per tali redditi è dovuto il versamento dell’acconto nella misura del 20%, da evidenziare nella Sezione VI del quadro RM. Per completezza si evidenzia che il contribuente (erede) può optare per la tassazione ordinaria, barrando l’apposita casella (campo 5).
Pubblicata il: 30-09-2019Detrazione IRPEF spese osteopata
Una signora ha pagato nel 2018 spese mediche per circa € 2.000. Tra queste sono state riscontrate 2 fatture (con IVA) per “seduta osteopata”. Per tali prestazioni può usufruire della detrazione IRPEF del 19% nel modello REDDITI 2019 PF?
In merito alla detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR relativa alle spese sanitarie (per la parte eccedente la spesa di € 129,11) l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E ha ribadito che: - la stessa non spetta per le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati non esercenti una professione sanitaria riconosciuta; - le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie. Per completezza si evidenzia che con l’art. 7, Legge n. 3/2018 il Legislatore ha riconosciuto nell’ambito delle professioni sanitarie le professioni dell’osteopata e del chiropratico. L’operatività di tale previsione è comunque subordinata all’emanazione degli specifici Decreti attuativi.
