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Pubblicata il: 12-02-2019
Applicazione regime sanzionatorio attenuato primo semestre 2019
Si chiede se, nel periodo transitorio (primo semestre 2019), un contribuente trimestrale può emettere una fattura differita datata fine mese e trasmetterla al SdI, senza sanzioni, entro i termini di liquazione dell’IVA. Così, ad esempio, una fattura differita datata 31.1.2019 (ddt
15.1.2019 e 25.1.2019) può essere trasmessa al SdI entro il 16.5.2019?
Il DL n. 119/2018 ha previsto, limitatamente al primo semestre 2019 / fino al mese di settembre 2019, la non sanzionabilità delle fatture emesse oltre il termine ordinario (10 giorni per le fatture immediate ed il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture differite) ma entro il termine della relativa liquidazione periodica. Nell'ambito del recente incontro organizzato dal CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale disposizione trova applicazione non solo per i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità mensile ma anche a favore dei soggetti che liquidano con periodicità trimestrale.
Pubblicata il: 12-02-2019Utilizzo credito IVA 2018 in compensazione
Avendo già presentato il modello IVA 2019 è possibile utilizzare il credito superiore a € 5.000 in compensazione il prossimo 18.2.2019?
L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA 2018 di importo superiore a € 5.000 è possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2019. Pertanto, per utilizzare il credito il 18.2.2019 è necessario che il modello IVA 2019 sia stato presentato entro l’8.2.2019.
Pubblicata il: 29-01-2019Fattura elettronica con reverse charge e applicazione imposta di bollo
Con riferimento all'obbligo di emissione della fattura elettronica si chiede se per le operazioni senza indicazione dell’IVA in quanto assoggettate a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 deve essere assolta l’imposta di bollo (€ 2 per importi superiori a € 77,47).
La risposta è negativa. Infatti come disposto dall'art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72, l’IVA e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E ha precisato che le fatture emesse (senza indicazione dell’IVA) con applicazione del reverse charge, “essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio di alternatività ”.
Pubblicata il: 29-01-2019Inizio attivitĂ nel 2017 e applicazione regime forfetario dal 2019
Un medico dipendente ASL è andato in pensione il 10.8.2017. A fine agosto ha aperto la partita IVA senza adottare il regime forfetario per esercitare l’attività prevalentemente a favore di una clinica privata. I compensi 2017, ragguagliati ad anno, risultavano inferiori al limite di € 30.000. Nel 2018 ha continuato ad applicare il regime ordinario percependo compensi per circa € 26.000. Dal 2019 può applicare il regime forfetario come previsto dalla Finanziaria 2019 in quanto i compensi 2018 non eccedono il nuovo limite di € 65.000? Il fatto di aver applicato il regime ordinario nel 2018 vincola il medico all'applicazione dello stesso fino al 2020?
Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall'art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell'art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall'esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).
Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).
Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).
Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).
Pubblicata il: 29-01-2019Plusvalenze rateizzate e adozione regime forfetario dal 2019
Un soggetto in contabilitĂ ordinaria intende applicare il regime forfetario a decorrere dal 2019. Come vanno gestite le plusvalenze residue per le quali era stata scelta la tassazione rateizzata in piĂą esercizi?
L’art. 1, comma 66, Finanziaria 2015 prevede che “i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico … che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E ha evidenziato che tra i componenti positivi richiamati dalla citata disposizione rientrano, ad esempio, le plusvalenze ex art. 86, TUIR che il contribuente può decidere di imputare nell'esercizio di realizzo, o in quote costanti in tale esercizio e nei 4 successivi. Di conseguenza, nel caso di specie, la plusvalenza riferita ad esercizi precedenti e rateizzata in osservanza del TUIR, concorre a formare il reddito, per le quote residue, dell’ultimo esercizio di applicazione del regime ordinario, ossia del 2018 (modello REDDITI 2019).