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Pubblicata il: 27-02-2019
Rimborso e compensazione credito IVA
Un’azienda presenta un credito IVA a fine 2018 pari a € 15.874. Si chiede se sia possibile chiedere a rimborso € 10.000 e compensare con altri tributi € 5.000.
Il credito IVA annuale risultante dalla Dichiarazione IVA può essere utilizzato in compensazione verticale / orizzontale o chiesto a rimborso. In particolare si rammenta che il modello IVA va presentato munito del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato in caso di: - utilizzo in compensazione orizzontale di importo superiore a € 5.000 annui; - rimborso di importo superiore a € 30.000 annui da parte di un soggetto “non a rischio” che non presta l’apposita garanzia. Si evidenzia che le predette possibilità (compensazione / rimborso) possono coesistere e pertanto il credito IVA annuale può in parte essere destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24 (o riportato all'anno successivo) e in parte essere richiesto a rimborso. La verifica dei citati limiti va effettuata separatamente per la compensazione e per il rimborso. Con riferimento al quesito posto, quindi, il contribuente potrà utilizzare in compensazione € 5.000 e chiedere a rimborso € 10.000 senza necessità di apporre il visto di conformità al modello IVA 2019.
Pubblicata il: 27-02-2019Utilizzo credito IVA nella Comunicazione liquidazioni periodiche
Un’impresa edile (mensile) ha presentato il modello IVA TR del terzo trimestre 2018. Il credito IVA risultante (€ 15.300) è stato utilizzato in compensazione nel mese di novembre per il versamento delle ritenute / contributi previdenziali dei dipendenti. In quale rigo del quadro VP del modello della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA va esposto il credito IVA trimestrale utilizzato in compensazione a novembre?
E' previsto, a decorrere dal 2017, l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). Il relativo modello di Comunicazione si compone di 2 quadri, il Frontespizio ed il quadro VP nel quale vanno riportati i dati della liquidazione periodica IVA. In merito al quesito posto si evidenzia che le istruzioni della Comunicazione in esame specificano espressamente che a rigo VP8 “Credito periodo precedente” va indicato “l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR)”. Si evidenzia che nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate relative alla Comunicazione in esame si riscontra che “il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione”. Di conseguenza, ipotizzando che il credito IVA del mese di settembre sia pari a € 18.000, a rigo VP8 della liquidazione periodica del mese di ottobre va riportato, quale credito IVA del mese precedente, € 2.700.
Pubblicata il: 27-02-2019Calcolo acconto IVA 2018 metodo previsionale e rigo VP13
Ad un contribuente mensile non è stato fatto versare l’acconto IVA 2018 in quanto dalla liquidazione di dicembre 2018 si prevedeva (e così è avvenuto) un credito. Nel modello IVA 2019 come va esposta tale informazione a rigo VP13 del quadro VP di tale mese?
Nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche (quadro VP) è richiesta, tra l’altro, l’indicazione dell’ammontare dell’acconto IVA dovuto e del metodo utilizzato. In particolare se l’acconto è determinato con il metodo storico va indicato il codice “1” mentre se determinato utilizzando il metodo “previsionale” va indicato il codice “2”. Nel caso di specie il contribuente prevedendo di chiudere la liquidazione IVA del mese di dicembre 2018 a credito non ha versato l’acconto che risultava dovuto utilizzando il metodo storico (liquidazione IVA mese di dicembre 2017). Tale situazione dovrebbe essere evidenziata a rigo VP13 “Acconto dovuto”: - indicando a campo 1 “Metodo” il codice “2” (previsionale); - lasciando in bianco (zero) il campo 2. Dalle specifiche tecniche del quadro VP, disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, si può desumere che l’indicazione del codice relativo al metodo utilizzato è obbligatoria se è stato compilato il campo 2. Quindi non dovendo / potendo indicare alcun importo a titolo di acconto dovuto, non è possibile evidenziare il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto e pertanto il rigo VP13 nel caso in esame non va compilato.
Pubblicata il: 12-02-2019Contribuente forfetario e fatture elettroniche per prestazioni alla P.A.
Un geometra dal 2019 adotta il regime forfetario. Lo stesso deve fatturare una prestazione effettuata nei confronti di un Comune. Posto che tale documento è emesso nei confronti di un soggetto P.A., è consentito emettere un documento cartaceo oppure va obbligatoriamente utilizzato il formato elettronico?
Va innanzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, il contribuente forfetario: − non ha l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei rapporti B2B / B2C; − per gli acquisti / prestazioni ricevute richiede una copia cartacea della fattura elettronica, analogamente a quanto previsto per gli acquirenti / committenti “privati”. A tal fine è opportuno che il contribuente forfetario comunichi al proprio fornitore l’applicazione del relativo regime affinchĂ© quest’ultimo rilasci copia cartacea della stessa. Tale soggetto può comunque scegliere di emettere / ricevere fatture elettroniche. In tal caso in capo allo stesso scatta anche l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture emesse / ricevute in formato elettronico. Tuttavia, qualora il contribuente forfetario effettui una prestazione nei confronti di una Pubblica amministrazione, deve emettere la fattura elettronica PA nella quale indicare obbligatoriamente il codice IPA (Codice univoco) e a procedere alla conservazione sostitutiva della stessa.
Pubblicata il: 12-02-2019Partecipazione in srl e adozione regime forfetario
Un soggetto ha iniziato l’attività nel 2018 applicando il regime forfetario usufruendo dell’imposta sostitutiva ridotta del 5%. A fine 2018 ha “dovuto” acquisire una partecipazione del 5% in una nuova srl che svolge un’attività nel medesimo settore. Può continuare ad applicare il regime forfetario nel 2019 e provvedendo a cedere la partecipazione entro il 31.12.2019?
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del regime forfetario ad opera della Finanziaria 2019, è stata rivista la causa di esclusione di cui alla lett. d) del comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015, in base alla quale tale regime non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell’attività , partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo. Sul punto, nell'ambito dei consueti incontri di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile adottare il regime forfetario solo nel caso in cui il soggetto, nell'anno precedente a quello di applicazione di tale regime, provveda a rimuovere la citata causa ostativa. Nel caso di specie, a seguito dell’acquisto della quota il soggetto non controlla direttamente / indirettamente la srl e può quindi continuare ad adottare nel 2019 il regime forfetario ancorché la srl eserciti un’attività economica riconducibile a quella del contribuente.