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																			Pubblicata il: 25-09-2019
                              
 
Contribuente forfetario e deducibilitĂ riscatto laurea
Un professionista in regime forfetario dal 2016 intende riscattare il periodo di laurea. La somma richiesta verrĂ pagata a rate. Ă possibile dedurre tali contributi nel quadro LM sommandoli al contributo soggettivo pagato nellâanno.
Ai sensi dellâart. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, dal reddito forfetario sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (âobbligatoriâ). Pertanto, i contribuenti che adottano il regime forfetario possono includere, quali âcomponenti negativiâ di reddito, quanto pagato a titolo di contributi previdenziali obbligatori. A tal fine nel quadro LM del modello REDDITI è previsto uno specifico rigo nel quale indicare le predette somme (rigo LM7). Nel caso di specie, il versamento dei contributi per il riscatto degli anni di laurea è effettuato su base volontaria (non sono âobbligatoriâ). Di conseguenza, non possono essere dedotti.
Pubblicata il: 25-09-2019Acquisizione ulteriori dati ISA per impresa senza dati di riscontro 2017
Un contribuente nel 2018 è in regime di contabilitĂ semplificata (nel 2017 adottava il regime forfetario). Per il 2018 è quindi soggetto ai nuovi ISA. Come è possibile acquisire gli ulteriori dati dallâAgenzia delle Entrate considerato che per il 2017 non sono presenti i dati di riscontro (dichiarazione IVA e modello studi di settore)?
Come previsto dallâAgenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.5.2019 la modalitĂ di richiesta massiva degli ulteriori dati necessari per lâapplicazione degli ISA 2018, differisce a seconda che lâintermediario sia delegato o meno dal contribuente alla consultazione del proprio Cassetto fiscale. Nel primo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica delegato alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, trasmette telematicamente allâAgenzia un file contenente lâelenco dei contribuenti per i quali richiede i dati. Nel secondo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica privo della delega per la consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, deve acquisire una specifica delega unitamente alla copia di un documento dâidentitĂ in corso di validitĂ del contribuente, in formato cartaceo / elettronico, finalizzata allâacquisizione massiva degli ulteriori dati ISA. Successivamente il soggetto incaricato trasmette telematicamente allâAgenzia un file contenente lâelenco dei contribuenti per cui risulta delegato alla richiesta dei dati. Nella richiesta (telematica) da inviare allâAgenzia delle Entrate vanno inseriti anche gli elementi di riscontro contenuti nel modello IVA 2018 relativo al 2017 (volume dâaffari, imposta dovuta / a credito) o, in assenza, nel modello studi di settore 2018 relativo al 2017 (ricavi / compensi, reddito dâimpresa / di lavoro autonomo). Nel caso di specie, considerato che tale ultima modalitĂ non risulta possibile, si prospettano le seguenti alternative: - il contribuente richiede lâabilitazione al proprio Cassetto fiscale e procede allâaccesso diretto per âprelevareâ gli ulteriori dati ISA 2018; - il contribuente richiede lâabilitazione al proprio Cassetto fiscale delegando alla consultazione dello stesso lâintermediario abilitato. Dopo aver acquisito la delega, lâintermediario può: - accedere direttamente al Cassetto fiscale del contribuente e âprelevareâ il file contenente gli ulteriori dati ISA 2018; - richiedere allâAgenzia la disponibilitĂ degli ulteriori dati ISA 2018 utilizzando la modalitĂ sopra descritta. Il file messo a disposizione dallâAgenzia dovrĂ essere âapertoâ utilizzando âEntratel ??" Desktop Telematicoâ.
Pubblicata il: 25-09-2019IndennitĂ di maternitĂ e contribuente forfetario
Una professionista in regime forfetario ha ricevuto nel 2018 dalla Gestione separata INPS lâindennitĂ di maternitĂ sulla quale lâIstituto ha effettuato la ritenuta dâacconto del 20%. Tale somma costituisce provento tassabile? Ă possibile recuperare la ritenuta subĂŹta o si rende necessario presentare istanza di rimborso?
Come disposto dallâart. 6, comma 2, TUIR âi proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennitĂ conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invaliditĂ permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perdutiâ. Alla luce di quanto sopra, lâindennitĂ di maternitĂ percepita nel 2018 da una professionista in regime forfetario va assoggettata alla medesima tassazione a cui sarebbe assoggettato il reddito che sostituisce (imposta sostitutiva 15% - 5% in caso di start up) e pertanto va indicata a rigo LM22 del modello REDDITI 2019 PF. AncorchĂŠ i ricavi / compensi dei contribuenti forfetari non siano soggetti a ritenuta alla fonte è possibile che la stessa sia stata comunque operata da parte del sostituto dâimposta (come nel caso di specie, dallâINPS). In tal caso, la ritenuta può essere scomputata dallâimposta sostitutiva, a condizione che: ??` non sia giĂ stata rimborsata dal sostituto dâimposta; ??` non sia stato chiesto il rimborso allâAgenzia delle Entrate. Lâammontare della ritenuta subita, come precisato nelle istruzioni del modello REDDITI 2019 PF, va indicato a rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, a rigo LM41 e/o rigo RN33, campo 4.
Pubblicata il: 25-09-2019âBonus mobiliâ e comunicazione ENEA
Nel 2018 sono state sostenute spese di ristrutturazione di un immobile abitativo entro il limite previsto di ⏠96.000. A fine dicembre, per lo stesso immobile, sono stati acquistati alcuni elettrodomestici per un importo totale di circa ⏠3.000. Per tale ulteriore spesa deve (doveva) essere inviata allâENEA lâapposita comunicazione?
Considerato che nel corso del 2018 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione, il contribuente può usufruire del c.d. âbonus mobili e grandi elettrodomesticiâ consistente nella detrazione IRPEF pari al 50% delle spese (massimo ⏠10.000) relative allâacquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore a A+ (A per i forni) da destinare allâarredo dellâimmobile ristrutturato. Come previsto dalla Finanziaria 2018, in caso di fruizione della citata detrazione per lâacquisto dei predetti elettrodomestici, a decorrere dal 2018 è richiesto lâinvio telematico allâENEA delle informazioni relative agli stessi (ânuovaâ comunicazione ENEA). Considerata la data di messa a disposizione del relativo portale sul sito Internet dellâENEA, per le spese 2018 tale comunicazione doveva essere trasmessa entro lâ1.4.2019. Va tuttavia evidenziato che, come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E, successivamente ribadito nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, âla mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazioneâ.
Pubblicata il: 25-09-2019Spese di ristrutturazione sostenute da societĂ di persone
La Alfa snc nel 2018 ha sostenuto spese per la ristrutturazione di due appartamenti (immobili patrimonio). Come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi della societĂ e dei soci al fine di beneficiare della detrazione spettante?
Nel caso in cui le spese di ristrutturazione sullâimmobile ad uso abitativo siano sostenute da una societĂ di persone, la detrazione IRPEF di cui allâart. 16-bis, TUIR spetta ai singoli soci, in proporzione alle quote di partecipazione, a condizione che lâunitĂ abitativa rappresenti, per la societĂ , un immobile patrimonio. Al fine di beneficiare della detrazione: la societĂ deve: - esporre le spese nel quadro RP della propria dichiarazione dei redditi (righi da RP1 a RP30, colonna 2 del modello REDDITI 2019 SP), utilizzando un rigo per ciascuna unitĂ immobiliare, e conseguentemente nel quadro RN (rigo RN17, colonna 2 del modello REDDITI 2019 SP); - indicare nel Prospetto di riparto la quota di competenza di ciascun socio; il singolo socio, nella propria dichiarazione dei redditi deve indicare la spesa allo stesso imputata: - nel quadro RH (colonna 12 dei righi da RH1 a RH6 del modello REDDITI 2019 PF); - nel quadro RP, Sezione III A. In particolare, per la compilazione di tale Sezione si evidenzia che nel campo âCodice fiscaleâ va indicato il codice fiscale della societĂ . Come di consueto, se si tratta del primo anno di fruizione della detrazione va compilata anche la Sezione III B nella quale vanno indicati i dati identificativi dellâimmobile oggetto dei lavori.
