Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Utilizzo perdita sas in contabilitĂ  semplificata

    Domanda

    Un socio accomandatario di una sas in contabilità semplificata esercita anche un’attività di lavoro autonomo. Per il 2018 la società ha conseguito una perdita. La perdita derivante dalla partecipazione nella sas (in contabilità semplificata) maturata nel 2018 può compensare il reddito derivante dall’attività professionale?

    Risposta

    A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 alla disciplina applicabile al riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF, alle perdite derivanti da imprese in contabilità semplificata / ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata / ordinaria, sono applicabili le regole analoghe a quelle previste per le società di capitali. Di conseguenza, per le perdite derivanti da tali soggetti è prevista la compensazione esclusivamente con redditi d’impresa (e non anche con altri redditi di categoria diversa) e per l’eccedenza il riporto ai periodi successivi senza limiti temporali in misura non superiore all’80% del reddito conseguito nel periodo in cui la perdita è compensata. Si evidenzia che in deroga alla nuova regola di compensazione, è previsto un regime transitorio in base al quale le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di tale anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno. Nel caso di specie, quindi, la perdita derivante dalla sas in contabilità semplificata conseguita nel 2018 non può essere compensata (dal socio) con il reddito di lavoro autonomo prodotto nello stesso anno e potrà essere riportata ai periodi successivi senza limiti di tempo in misura non superiore al 40% del reddito 2019 ??" 60% del reddito 2020 e 80% del reddito 2021 e successivi.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Fattura ricevuta nel mese successivo e “retrodetrazione” dell’IVA

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto il 3.5.2019 la fattura emessa da un fornitore con data 30.4.2019. Poiché l’importo della fattura e della relativa IVA è modesto, è possibile annotare la stessa nel mese di maggio facendola confluire nella liquidazione di tale mese oppure è necessario detrarre l’IVA nel mese di aprile?

    Risposta

    L’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, come modificato dall’art. 14, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, prevede che l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione può essere detratta nell’ambito della liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione. Tale previsione rappresenta una facoltà per il contribuente e non un obbligo. Conseguentemente, nel caso in esame, il contribuente può scegliere di detrarre l’IVA nell’ambito della liquidazione IVA del mese di maggio da effettuare entro il 16 giugno.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Decesso in corso d’anno e versamento IMU da parte degli eredi

    Domanda

    Il proprietario di un immobile è deceduto il 20.2.2019. Ad oggi i 2 figli (unici eredi) non hanno ancora provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione. Si chiede chi ed in quale misura deve versare l’acconto IMU in scadenza il prossimo 17.6.2019.

    Risposta

    A prescindere dalla presentazione della dichiarazione di successione, gli eredi devono provvedere al versamento dell’IMU relativa all’immobile, considerando: - per i primi 2 mesi dell’anno, la condizione esistente in capo al de cuius rispetto all’immobile in esame; - per i successivi mesi dell’anno quella degli eredi (figli). Conseguentemente, se per il de cuius l’immobile costituiva l’abitazione principale non è dovuto alcun importo a titolo di IMU, mentre se l’immobile era a disposizione / locato, gli eredi devono provvedere a versare, a nome del de cuius, quanto sarebbe risultato dovuto da quest’ultimo. Inoltre ciascun erede, per la propria quota, è tenuto a versare entro il 17.6.2019 il 50% di quanto risulta dovuto a titolo di IMU in capo agli stessi per i restanti 10 mesi dell’anno, in base al titolo vantato sull’immobile a seguito della successione ereditaria.

    Pubblicata il: 23-04-2019

    Oggetto

    Trattamento IVA noleggio con conducente

    Domanda

    Una srl (codice attività 49.32.20) esercita l’attività di noleggio con conducente. Si chiede il trattamento IVA applicabile ai servizi svolti in Italia nei confronti di soggetti non residenti (UE / extra UE).

    Risposta

    Preme evidenziare che, per individuare la territorialità ai fini IVA dei servizi di trasporto di persone va fatto riferimento alla deroga contenuta nell'art. 7-quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, in base alla quale assume rilevanza la distanza percorsa nel territorio dello Stato. Per i trasporti interamente effettuati in Italia quindi l’applicazione dell’IVA segue le regole nazionali. Nell'ambito della Risoluzione 5.7.2018, n. 50/E, avente ad oggetto il “regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni-noleggio con conducente” l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate, sono da assoggettare ad IVA con aliquota del 10 per cento, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”. Nel caso di specie la srl per i servizi svolti in Italia a favore di soggetti non residenti (UE / extra UE), sia soggetti IVA che soggetti privati, deve applicare l’IVA ridotta del 10%.

    Pubblicata il: 05-04-2019

    Oggetto

    Contribuente forfetario e detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia

    Domanda

    Un avvocato, che adotta il regime forfetario dal 2019, intende sostenere delle spese di
    ristrutturazione edilizia per un appartamento di proprietà. Lo stesso dal modello REDDITI dispone ancora di alcune rate relative a lavori effettuati in anni precedenti. Potrà compensare nel prossimo modello REDDITI 2020 il credito corrispondente alla detrazione per la ristrutturazione nonché quello delle residue rate?

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 i soggetti forfetari “determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività … diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive… pari al 15 per cento”. Il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva (15%), determinato nell'ambito del quadro LM del modello REDDITI, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente risultante dal quadro RN. Di conseguenza, in assenza di altri redditi, ai soggetti che adottano il regime forfetario è preclusa la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF connessa con il sostenimento delle spese di ristrutturazione edilizia.