Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-09-2019

    Oggetto

    Detrazione IRPEF spese osteopata

    Domanda

    Una signora ha pagato nel 2018 spese mediche per circa € 2.000. Tra queste sono state riscontrate 2 fatture (con IVA) per “seduta osteopataâ€. Per tali prestazioni può usufruire della detrazione IRPEF del 19% nel modello REDDITI 2019 PF?

    Risposta

    In merito alla detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR relativa alle spese sanitarie (per la parte eccedente la spesa di € 129,11) l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E ha ribadito che: - la stessa non spetta per le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati non esercenti una professione sanitaria riconosciuta; - le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie. Per completezza si evidenzia che con l’art. 7, Legge n. 3/2018 il Legislatore ha riconosciuto nell’ambito delle professioni sanitarie le professioni dell’osteopata e del chiropratico. L’operatività di tale previsione è comunque subordinata all’emanazione degli specifici Decreti attuativi.

    Pubblicata il: 30-09-2019

    Oggetto

    Maggiori ricavi 2018 ai fini ISA e regime forfetario

    Domanda

    Un contribuente ha incassato nel 2018 compensi per circa € 64.000. Dal 2019 ha adottato il regime forfetario. Ora, in sede di compilazione del modello REDDITI 2019, intende dichiarare maggiori compensi per circa € 2.000 al fine di migliorare il proprio ISA. Considerando anche tali maggiori compensi il contribuente ha superato la soglia di € 65.000 prevista per l’applicazione del regime forfetario. È necessario applicare il regime ordinario dall’1.1.2019?

    Risposta

    La risposta è negativa. L’art. 1, comma 55, Finanziaria 2015, come modificato dalle Finanziaria 2019 al fine di tener conto dell’introduzione degli “Indici sintetici di affidabilità fiscale†(ISA). In particolare, tale comma prevede che “ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario di cui al comma 54 ... non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96â€. Da quanto sopra è quindi previsto che non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario gli ulteriori componenti positivi (“adeguamentoâ€), indicati in dichiarazione, per migliorare il profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017. Di conseguenza nel caso di specie il contribuente, al sussistere degli altri requisiti, può applicare il regime forfetario.

    Pubblicata il: 30-09-2019

    Oggetto

    Impresa multiattività e compilazione modello ISA

    Domanda

    Un istituto di bellezza (ISA AG33U, codice attività 96.02.02) svolge anche l’attività di parrucchiere (ISA AG34U, codice attività 96.02.01) come attività secondaria. Con riferimento ai ricavi complessivi, il 60% deriva dall’attività di estetista (attività prevalente) e il 40% dal salone di parrucchiere. In tale situazione deve essere compilato il modello ISA?

    Risposta

    Gli esercenti che svolgono più attività d’impresa sono tenuti a compilare soltanto l’ISA relativo all’attività prevalente ed a compilare il prospetto “Impresa Multiattività†per evidenziare i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate se le stesse rientrano in ISA diversi e se i relativi ricavi risultano superiori al 30% dei ricavi complessivi. Per la fattispecie in esame: - è prevista una specifica causa di esclusione dall’applicazione degli ISA da evidenziare con il codice “7†nel rigo RF1 / RG1 del modello REDDITI; - va compilato il modello ISA AG33U (comprensivo del prospetto multiattività), ossia quello relativo all’attività prevalente, posto che l’attività secondaria (non rientrante nel medesimo ISA) supera il 30% dei ricavi complessivi.

    Pubblicata il: 30-09-2019

    Oggetto

    Utilizzo perdita 2017 da snc in contabilità semplificata

    Domanda

    Nel 2017 una S.n.c., per effetto del passaggio alla contabilità semplificata, ha conseguito una perdita che è stata attribuita ai soci. Questi ultimi, in considerazione dell’importo consistente, non hanno potuto recuperarla interamente nel modello REDDITI 2018 mediante la compensazione con altri redditi. Ora, con le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2019, il residuo importo può essere utilizzato. A tal fine l’utilizzo è effettuato direttamente dalla società oppure ogni socio deve provvedere nel proprio quadro RH?

    Risposta

    Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 ai commi 1 e 3 dell’art. 8, TUIR in materia di perdite d’impresa, è previsto che per le imprese in contabilità semplificata / ordinaria e per i soci di società di persone in contabilità semplificata / ordinaria si applica la medesima disciplina prevista per le perdite derivanti da società di capitali. In particolare, la compensazione di tali perdite è prevista soltanto con redditi della stessa natura e, in caso di eccedenza, il riporto è illimitato nei periodi successivi, ma in misura non superiore all’80% del reddito conseguito. Tuttavia, per le perdite maturate nel 2017 dalle imprese / società in contabilità semplificata è prevista una disposizione transitoria in base alla quale tali perdite sono compensabili: - nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito conseguito in tali anni; - nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito conseguito. Pertanto, nel caso di specie, ciascun socio deve indicare la perdita conseguita nel quadro RH del modello REDDITI PF e potrà compensarla secondo le percentuali sopra riportate. Le eventuali perdite non compensate entro il 2020 saranno compensabili negli esercizi successivi nel limite dell’80% del reddito.

    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    Acquisto immobile da locare: deduzione e detrazione non cumulabili

    Domanda

    Un contribuente a settembre 2017 ha acquistato un appartamento da un’impresa costruttrice. A dicembre 2017 l’appartamento è stato concesso in locazione a canone “concordato†beneficiando della deduzione del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile. Si chiede se il contribuente possa beneficiare anche della possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti come disposto dall’art. 21, comma 5, DL n. 133/2014, l’agevolazione collegata agli acquisti di unità immobiliari, effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati), ossia la deduzione (ripartita in 8 quote annuali): · pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, come risultante dall’atto di compravendita, ovvero dell’ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori; · fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000; non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, come già nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, conferma che la deduzione in esame preclude la possibilità di fruire della detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B prevista dall’art. 1, comma 56, Legge n. 208/2015.