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Pubblicata il: 20-09-2019
Possesso quota srl in liquidazione e adozione regime forfetario
Un soggetto possiede una quota di maggioranza di una srl (in liquidazione) esercente attivitĂ di ristorazione. Nellâoggetto sociale risulta ricompresa anche lâattivitĂ di commercio al dettaglio di generi alimentari. Il socio intende aprire unâattivitĂ di vendita al dettaglio di generi alimentari stagionale. Si chiede se il contribuente può adottare il regime forfetario.
Lâart. 1, comma 57, lett. d), Finanziaria 2015, come modificato dalla Finanziaria 2019 prevede, in particolare, che il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, srl le quali esercitano attivitĂ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallâimprenditore / lavoratore autonomo. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E affinchĂŠ operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le predette condizioni, ossia: - controllo diretto / indiretto della srl; - esercizio da parte della stessa di attivitĂ direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallâimprenditore individuale / lavoratore autonomo. La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha chiarito che per individuare la riconducibilitĂ o meno allâattivitĂ svolta dalla srl con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo allâattivitĂ effettivamente svolta (indipendentemente dal codice Ateco dichiarato). Quindi, nel caso di specie, il soggetto nonostante possieda una quota di maggioranza della srl, può applicare il regime forfetario poichĂŠ lâattivitĂ che intende aprire (commercio al dettaglio di generi alimentari) è diversa da quella riconducibile alla societĂ (ristorante).
Pubblicata il: 20-09-2019Detrazione IRPEF sostituzione caldaia
Nel 2018 un contribuente ha sostenuto una spesa per la sostituzione della caldaia del proprio appartamento con una nuova caldaia a condensazione. Per tale intervento quale percentuale di detrazione gli spetta (50% o 65%)?
La Finanziaria 2018 ha: - prorogato la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (la Finanziaria 2019 ha disposto la proroga fino al 31.12.2019); - differenziato la percentuale di detrazione spettante (50% / 65%) a seconda che la sostituzione dellâimpianto di climatizzazione invernale preveda lâinstallazione di: - caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento ambientale almeno pari al valore minimo della classe A di prodotto (detrazione pari al 50%); - caldaie a condensazione con le medesime caratteristiche di cui sopra e, contestualmente, di sistemi di termoregolazione evoluti (detrazione pari al 65%); - generatori di aria calda a condensazione (detrazione pari al 65%). Ciò è confermato anche nel vademecum âCaldaie a condensazioneâ predisposto dallâENEA e disponibile sul proprio sito Internet. Nel caso di specie va innanzitutto verificato se la nuova caldaia soddisfa il valore minimo di efficienza energetica (classe A). In caso affermativo, trattandosi di mera sostituzione della caldaia esistente con una nuova caldaia a condensazione, il contribuente può usufruire della detrazione per riqualificazione energetica nella misura del 50%, nel limite massimo di detrazione pari a ⏠30.000 (spesa massima ⏠60.000). Diversamente, al contribuente non spetta alcuna detrazione per riqualificazione energetica ex Legge n. 296/2006, ma è possibile fruire della detrazione per recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, in quanto lâintervento comporta un risparmio energetico (la nuova caldaia ha âprestazioniâ migliori della precedente).
Pubblicata il: 20-09-2019Regolarizzazione incompleto invio âspesometro esteroâ
Dopo aver inviato i dati degli acquisti esteri registrati nei mesi di febbraio / marzo 2019 si riscontra la necessitĂ di âintegrareâ la comunicazione relativa a marzo con 2 fatture. A quali sanzioni è soggetta? Ă possibile usufruire del ravvedimento?
Lâinvio telematico del c.d. âspesometro esteroâ, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, ossia dei dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti esteri non documentate da fattura elettronica / bolletta doganale da parte dei soggetti residenti / stabiliti in Italia obbligati ad emettere fattura elettronica, doveva essere effettuato entro il 30.4.2019. Lâart. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, per lâomessa / errata trasmissione dei dati prevede una sanzione pari a ⏠2 per ciascuna fattura, con un limite massimo di ⏠1.000 per ciascun trimestre, ridotta alla metĂ (⏠1 per fattura con un limite massimo di ⏠500), qualora la trasmissione avvenga entro 15 giorni dalla scadenza. Nella Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, lâAgenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilitĂ di utilizzare il ravvedimento al fine di regolarizzare le violazioni relative allâinvio della comunicazione dati fatture (c.d. âspesometroâ). Si ritiene che il predetto chiarimento possa essere esteso, per analogia, anche alle violazioni relative al nuovo adempimento in esame (âspesometro esteroâ) e che, pertanto, il contribuente possa regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento.
Pubblicata il: 20-09-2019Mancanza di operazioni nel periodo e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Una societĂ immobiliare (contribuente mensile) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo non ha emesso alcuna fattura e non ha effettuato alcun acquisto. Nel mese di marzo è stato (soltanto) riportato il credito IVA 2018. Ciò comporta che allâAgenzia delle Entrate va inviata la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA con la sola liquidazione IVA di marzo?
Come desumibile dalle FAQ disponibili sul sito Internet dellâAgenzia delle Entrate, âlâobbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, nĂŠ attiva nĂŠ passiva). Lâobbligo, invece, sussiste nellâipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedenteâ. Da quanto sopra deriva quindi che, nel caso di specie, la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre va inviata allâAgenzia delle Entrate con lâindicazione della sola liquidazione IVA del mese di marzo. Va tuttavia evidenziato che, qualora si provvedesse allâannotazione del credito IVA 2018 nel mese di aprile, lâobbligo di inviare la Comunicazione del primo trimestre verrebbe meno.
Pubblicata il: 20-09-2019ModalitĂ di utilizzo dellâagevolazione âCaro petrolioâ
Per un autotrasportatore è stata presentata lâistanza relativa ai consumi di gasolio del quarto trimestre 2018 nella quale è stato scelto lâutilizzo in compensazione (modello F24) del credito c.d. âCaro petrolioâ. Si chiede se lâutilizzo di tale credito deve essere effettuato entro un determinato periodo ovvero se lo stesso non ha limitazioni temporali.
Agli autotrasportatori di merci, sia in c/proprio che per c/terzi, è riconosciuta la possibilitĂ di richiedere il rimborso / utilizzazione in compensazione del c.d. âCaro petrolioâ, previa presentazione, in via telematica, allâAgenzia delle Dogane di unâapposita istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. In particolare, in caso di scelta per la compensazione, lâutilizzo tramite il mod. F24 (codice tributo â6740â) deve avvenire: - entro il 31.12 dellâanno successivo a quello in cui è sorto il credito (per i primi 3 trimestri); - entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il credito (per il quarto trimestre). Si evidenzia che il credito non utilizzato in compensazione entro il predetto termine può essere oggetto di una specifica istanza di rimborso da presentare allâAgenzia delle Dogane. Pertanto, nel caso di specie, lâutilizzo in compensazione del credito relativo al quarto trimestre 2018 deve essere effettuato entro il 31.12.2020 e quanto non compensato entro tale termine può essere chiesto a rimborso entro il 30.6.2021.