Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Progettazione arredamento immobile in Stato extraUE

    Domanda

    Un architetto deve fatturare ad una società slovacca la progettazione dell’arredamento per un ufficio presente in un edificio situato in Austria. È corretto non assoggettare ad IVA il compenso?

    Risposta

    A seguito della revisione delle disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA dal 2010, l’art. 7- quater, DPR n. 633/72 contiene specifiche deroghe all’applicazione della c.d. “regola generale†prevista dall’art. 7-ter. In particolare la lett. a) del citato art. 7-quater prevede una deroga nell’ambito del settore immobiliare in base alla quale “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, … le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari†sono considerate effettuate in Italia quando l’immobile è ivi situato. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.6.2011, n. 29/E, “tra queste ultime, si intendono ricomprese, in particolare, le prestazioni ??" rese da ingegneri, architetti o altri professionisti abilitati ??" relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari di uno specifico immobile, nonché quelle relative alla progettazione degli interni e degli arredamentiâ€. Pertanto il servizio in oggetto, essendo riferito ad un immobile sito all’estero non è territorialmente rilevante in Italia e pertanto il compenso risulta non soggetto ad IVA. Quanto sopra è stato confermato dalla stessa Agenzia anche nell’ambito della Circolare 29.7.2011, n. 37/E.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Prestazioni di servizi generici e imposta di bollo

    Domanda

    Una srl deve fatturare un servizio ad una società francese senza IVA ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 per la quale emette la fattura elettronica al fine di evitare lo spesometro estero. Deve essere applicata l’imposta di bollo pari a € 2?

    Risposta

    Al fine di determinare l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo va fatto riferimento all’art. 6 della Tabella di cui all’Allegato B al DPR n. 642/72, in base al quale sono esenti da tale imposta le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, ossia quelle per le quali è “effettivamente dovuto il tributoâ€, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione. Di conseguenza l’imposta di bollo, nella misura di € 2, va applicata alle fatture (cartacee / elettroniche) riguardanti operazioni che non scontano l’IVA, in quanto esenti ex art. 10, DPR n. 633/72, non imponibili (ad eccezione delle esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a e b, DPR n. 633/72, cessioni intra UE ex art. 41, DL n. 331/93) / escluse IVA ex art. 15, DPR n. 633/72. Tra le operazioni per le quali va assolta l’imposta di bollo rientrano anche quelle fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7-bis a 7-septies, DPR n. 633/72, sempreché di importo superiore a € 77,47.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Contribuente forfetario e presentazione CU / mod. 770

    Domanda

    Un contribuente forfetario è tenuto alla presentazione della CU / modello 770 avendo corrisposto un compenso ad un professionista in regime ordinario senza operare la ritenuta d’acconto?

    Risposta

    I contribuenti forfetari “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonteâ€; gli stessi indicano nel proprio modello REDDITI “il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all`atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l`ammontare dei redditi stessiâ€. Con riferimento al 2018, un contribuente forfetario: - non avendo operato le ritenute alla fonte non è tenuto all’invio della CU 2019 e alla presentazione del modello 770/2019; - nel modello REDDITI 2019 PF (quadro RS, righi da RS371 a RS373) deve indicare: - il codice fiscale del percettore delle somme (non assoggettate a ritenuta); - l’ammontare dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi erogati.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Applicazione della c.d. “retro-detrazione†IVA ai contribuenti trimestrali

    Domanda

    La disposizione che consente di detrarre l’IVA esposta nelle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nella liquidazione periodica del mese in cui l’operazione è effettuata è riferibile esclusivamente ai contribuenti mensili o può essere applicata anche ai trimestrali?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la c.d. “retro-detrazione†dell’IVA prevista dall’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, come modificato dal DL n. 119/2018, può essere applicata anche dai contribuenti trimestrali. Conseguentemente, l’IVA esposta in una fattura relativa ad un acquisto effettuato nel primo trimestre potrà essere detratta nella liquidazione da effettuare entro il 16.5.2019 se detta fattura è ricevuta ed annotata nel registro degli acquisti entro il 15.5.2019.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Mancata applicazione split payment

    Domanda

    Nel mese di gennaio 2019 è stata emessa una regolare fattura (elettronica) nei confronti di una società pubblica. Dall’estratto conto bancario di marzo si è riscontrato che il cliente ha pagato l’importo al netto dell’IVA. Il motivo va collegato al fatto che la società pubblica ha applicato lo split payment. Ora, avendo liquidato l’IVA di gennaio conteggiando anche l’importo di tale fattura, come può essere recuperato il maggior versamento?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia nella Risposta 18.12.2018, n. 111, esaminando il caso di una società controllata direttamente da un Ente pubblico non economico, rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, tale meccanismo rappresenta una “misura antifrode†e “non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti della PA e Societàâ€. Nella fattura relativa ad operazioni riconducibili all’ambito applicativo del meccanismo in esame i fornitori devono riportare l’indicazione “scissione dei pagamenti†o “split paymentâ€. La stessa Agenzia evidenzia che: - nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione, è applicabile la sanzione ex art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 1.000 a € 8.000); - in relazione all’IVA indicata in fattura la “PA e Società†sono responsabili del relativo versamento all’Erario. L’Agenzia conclude specificando che “ove il fornitore abbia emesso fattura ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti lo stesso dovrà procedere ad emettere apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972 e l`’missione di un nuovo documento contabile recante l`indicazione «scissione dei pagamenti»â€. In caso di mancata “attivazione†del cedente / prestatore, in capo alla “PA e Società†acquirente / committente scatta l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, commi 8, lett. b) e 9, D.Lgs. n. 471/97.