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Pubblicata il: 30-03-2020
Invio corrispettivi periodo transitorio e proroga dell’adempimento al 30.6.2020
Un commerciante al minuto non ha ancora acquistato il registratore telematico. Fino all’attivazione del RT i corrispettivi sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il portale “Fatture e corrispettivi”. L’invio dei corrispettivi relativi a febbraio, da effettuare entro il 31.3.2020, può usufruire della proroga
al 30.6.2020 disposta dal “Decreto Cura Italia”?
Per i soggetti con obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 sono previste disposizioni “agevolative” per il primo semestre di vigenza dell’obbligo, ossia per il periodo 1.1 - 30.6.2020. In particolare, per detti soggetti non ancora provvisti di un RT in servizio, l’invio telematico dei corrispettivi va effettuato tramite il portale “Fatture e corrispettivi” entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto, i corrispettivi giornalieri del mese di febbraio vanno inviati entro il 31.3, quelli di marzo entro il 30.4, quelli di aprile entro il 30.5, quelli di maggio entro il 30.6 e così via. Nell’ambito delle misure previste dal c.d. “Decreto Cura Italia”, l’art. 62 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020. Si ritiene che l’invio dei corrispettivi in esame rientri tra gli adempimenti sospesi e pertanto i corrispettivi giornalieri di febbraio, marzo e aprile potranno essere inviati entro il 30.6.2020. Entro tale data, secondo il termine ordinario, dovranno essere trasmessi anche i corrispettivi del mese di maggio.
Pubblicata il: 11-02-2020
Certificazione fiscale trasporto di beni per soggetti privati
Una società esercente l’attività di trasporto di beni c/terzi tramite mezzi propri, effettua saltuariamente dei servizi anche a clienti privati, ossia a soggetti senza partita IVA. Per tali servizi è possibile rilasciare un documento commerciale tramite un Registratore telematico?
Nell’elenco, contenuto nell’art. 22, comma 1, DPR n. 633/72, delle fattispecie per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non a richiesta dal cliente) non è compreso il trasporto di beni. Pertanto non risulta possibile certificare il servizio reso nei confronti di soggetti privati con
l’emissione di un documento commerciale utilizzando un Registratore telematico (che ha sostituito la ricevuta fiscale a decorrere dall’1.7.2019 / 1.1.2020) ma risulta obbligatoria l’emissione della fattura.
Va evidenziato che, al sussistere dei presupposti (ammontare complessivo non superiore a € 400), è possibile utilizzare la “fattura semplificata” prevista dall’art. 21-bis, DPR n. 633/72.
Rappresentante di commercio forfetario e indennità di fine mandato
Un rappresentante di commercio in regime forfetario ha percepito, nel mese di dicembre 2019, un’indennità di fine mandato pari a circa € 25.000, di cui € 23.000 a titolo di indennità suppletiva
della clientela e € 2.000 a titolo di indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia (FIRR). Tali somme devono essere considerate per la verifica del superamento del limite di permanenza nel regime?
Al momento dell’interruzione del rapporto di agenzia, la ditta mandante è tenuta a corrispondere all’agente un’indennità, al sussistere di determinate condizioni (aver procurato nuovi clienti / sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti). Va evidenziato che, ancorché la citata disposizione contenga il generico riferimento alla corresponsione di un’“indennità” di
fine rapporto, gli Accordi economici collettivi (Aec) dell’industria e del commercio individuano 3 distinte tipologie di indennità (indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia - FIRR / indennità suppletiva di clientela / indennità meritocratica).
Dal punto di vista fiscale, l’indennità di fine mandato ha natura risarcitoria, non essendo direttamente connessa ad alcuna prestazione specifica resa dall’agente. Tale indennità:
- ai fini previdenziali non è assoggettata alla contribuzione Enasarco;
– è esclusa da IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72;
– ai fini delle imposte sui redditi va assoggettata a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. d), TUIR (salva opzione per la tassazione ordinaria).
In merito al caso in esame, va innanzitutto rammentato che possono accedere / permanere nel regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che con riferimento all’anno precedente presentano specifici requisiti, tra i quali, ricavi / compensi non superiori a € 65.000.
Al fine della verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso / permanenza nel regime l’Agenzia delle Entrate, nei recenti incontri di inizio anno, ha confermato che anche per i contribuenti forfetari non va considerata l’indennità di maternità o qualsiasi altra indennità sostitutiva del reddito poiché la stessa non costituisce ricavo / compenso, analogamente a quanto precisato nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E con riguardo ai contribuenti minimi.
Dichiarazione redditi integrativa mod. 730
Un contribuente nel 2018 ha presentato il mod. 730 con rimborso del credito IRPEF da parte del datore di lavoro. Ora, deve integrare la dichiarazione presentando un mod. UNICO 2018 PF in quanto non aveva dichiarato nel mod. 730 la CU relativa agli arretrati di pensione della madre
deceduta incassati dal dichiarante nel 2017. Per tale violazione è corretto versare, oltre alla differenza del nuovo credito IRPEF, la sanzione
ridotta del 5%?
Al fine di regolarizzare la violazione relativa all’omessa inclusione nel mod. 730/2018 degli arretrati incassati nel 2017 e certificati dalla CU, il contribuente è tenuto a:
– presentare il mod. REDDITI 2018 PF integrativo;
– versare l’importo corrispondente alla differenza tra il credito IRPEF originario e il nuovo (minor) credito risultante dalla dichiarazione integrativa;
– versare la sanzione per dichiarazione infedele (90%) ridotta di un 1/7 in quanto la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è commessa la violazione, nonché gli interessi di mora.
Fattura lavori a saldo inferiore all’acconto ricevuto
Una società il 24.9.2019 ha ricevuto un acconto per delle prestazioni da effettuare, che ha regolarmente fatturato ed assoggettato ad IVA. Nel mese di gennaio 2020 il consuntivo dei lavori effettuati evidenzia un importo dovuto inferiore a quello dell’acconto fatturato. Al fine di regolarizzare il rapporto con il cliente, quale delle seguenti soluzioni va adottata:
– emissione di fattura nella quale a detrarre verrà indicato l’intero acconto ed il cui importo a saldo sarà conseguentemente negativo;
– emissione di nota di credito a storno totale dell’acconto ricevuto e di una successiva fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni eseguite;
– emissione di fattura nella quale a detrarre verrà indicato l’importo dell’acconto fino a concorrenza dell’imponibile dovuto e conseguentemente il saldo della stessa sarà “zero”; per l’importo residuo dell’acconto (da restituire) sarà emessa una nota credito.
In caso di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo (acconto) l’operazione si considera effettuata ai fini IVA, il cedente / prestatore deve documentare l’incasso tramite l’emissione della fattura. Tale somma rappresenta una partita debitoria (acconti da clienti).
Con riferimento al caso di specie (importo incassato a titolo di acconto superiore a quanto dovuto per i lavori eseguiti al cliente) si ritiene che il prestatore debba:
– emettere fattura relativa ai servizi effettuati con “detrazione” fino a concorrenza di quanto dovuto (di fatto la fattura sarà a saldo “zero”);
– emettere nota di credito per il maggior acconto ricevuto, da restituire al cliente.
Nel caso in cui il rapporto con il cliente continuasse per ulteriori servizi il maggior acconto ricevuto sarà “detratto” in sede di fatturazione dei nuovi servizi.
